Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.Y., nata in (OMISSIS), ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 27 settembre 2007, con il quale il Giudice di pace di Roma ha convalidato l’ordine di trattenimento della ricorrente, entrata illegalmente in Italia sprovvista di documenti di riconoscimento, presso il Centro di permanenza temporanea e di assistenza di (OMISSIS), disposto dal Questore di Roma a causa dell’impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, sussistendo la necessità di provvedere ad accertamenti supplementari in ordine all’identità o nazionalità della straniera e di acquisire la documentazione di viaggio ai fini dell’espatrio. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese. Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con un unico motivo la ricorrente, denunciando mancanza di motivazione, si duole che il Giudice di pace non abbia in alcun modo argomentato nè sulla ricorrenza dei presupposti per il suo trattenimento presso il Centro di (OMISSIS), nè sulla sussistenza della nullità dell’ordine di trattenimento per omessa traduzione del provvedimento nella lingua di origine della destinataria.

Il ricorso è inammissibile. Quanto al prospettato vizio di motivazione, le doglianze non contengono, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis (provvedimento impugnato depositato il 27 settembre 2007), la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Anche con riferimento a quella parte della censura, con la quale la ricorrente denuncia in realtà la violazione di norme di diritto relativamente all’omessa rilevazione della nullità dell’ordine di trattenimento per mancata traduzione dell’ordine di trattenimento della lingua di origine della ricorrente, osserva il collegio che la doglianza non è illustrata con la formulazione, ex art. 366 bis c.p.c., del quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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