Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 18-05-2011, n. 19632 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione C.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 giugno 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di furto pluriaggravato commesso nell'(OMISSIS), così modificata la originaria imputazione di ricettazione.

Deduce:

1) La nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 521 e 516 c.p.p..

Il Tribunale aveva modificato la imputazione di ricettazione in furto, evenienza che aveva comportato non una diversa qualificazione giuridica del fatto ma la punizione di un fatto diverso da quello contestato, come affermato da una parte della giurisprudenza di legittimità.

Tale immutazione, oltre a violare i diritti difensivi dell’imputato il quale era rimasto contumace e non aveva potuto apportare alcun contributo alla istruttoria e tantomeno addurre elementi a propria discolpa, provoca una ulteriore lesione degli interessi del ricorrente: gli impedisce cioè di avvalersi del diritto alla misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 656 c.p., norma che, nella più recente edizione, comprende tra i reati ostativi proprio il furto pluriaggravato;

2) La erronea applicazione dell’art. 133 c.p. in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche: la prevalenza era stata negata solo sulla base dei precedenti penali e senza giustamente valorizzare il comportamento successivo al reato, consistito nel tentativo di emenda dallo stato di tossicodipendenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

E’ unanimemente condiviso in giurisprudenza il principio secondo cui la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Rv.

243161;massime precedenti Conformi: N. 7957 del 1997 Rv. 209753, N. 8639 del 1999 Rv. 214316, N. 14101 del 1999 Rv. 215797, N. 44008 del 2005 Rv. 232805).

Nella specie risulta che il motivo col quale si è dedotta la menzionata nullità è stato proposto inammissibilmente con motivi nuovi depositati il 17 maggio 2010, introduttivi di un tema ontologicamente diverso da quelli oggetto del gravame principale (del 2006).

La Corte ha dunque replicato ad un motivo inammissibile e la motivazione esibita sul punto non era dovuta; tantomeno essa è suscettibile di gravame con ricorso per cassazione così come, proprio in ragione della preclusione processuale appena descritta, deve escludersi che il tema della nullità di ordine generale non assoluto ex art. 521 c.p.p. possa essere introdotto per la prima volta con ricorso per Cassazione.

Infondato è il secondo motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha mostrato di effettuare il bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli negativi validi ai fini della comparazione delle circostanze.

E’ dunque priva di pregio la censura al riguardo sollevata dalla difesa, peraltro al limite della inammissibilità in quanto si sostanzia, data la completezza del ragionamento della Corte, in una velata richiesta di sostituzione dell’apprezzamento del giudice dell’appello con altro, autonomo, che la Corte di legittimità dovrebbe formulare sulla base dei medesimi elementi indicatori.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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