T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 1277

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Ritenuto quanto segue:

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Milano ha disposto l’annullamento del contratto di soggiorno, in quanto dai controlli era emersa una condanna, a carico ella ricorrente, a 4 mesi e 20 giorni di reclusione "per la violazione delle norme sulla disciplina dell’immigrazione ex art 624 e 625 c.p. emessa il 13.11.2006 dal Tribunale di Monza".

La Prefettura ha rilevato che tale circostanza rientra nei motivi ostativi all’ammissione dello straniero alla procedura di emersione indicati nell’art 1 ter comma 1 lett. B della L. 102/2009.

Avverso il provvedimento vengono articolate le seguenti censure:

1) eccesso di potere per travisamento dei presupposti; violazione art 21 nonies; difetto di istruttoria e di motivazione; falsa applicazione dell’art 3 comma 2 convenzione sui diritti del fanciullo, non essendo stata valutata la situazione della ricorrente, che vive con un figlio di 10 anni;

2) difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art 1 ter comma 13 lett. c L. 102/2009 in rapporto ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità dell’art 3 Cost.; questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Friuli sez. I.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il ricorso va respinto.

Nel provvedimento si richiama la sentenza del Tribunale di Monza, con cui la ricorrente è stata condannata per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p., riconducibile a quelli ostativi alla concessione della regolarizzazione, integrando una delle ipotesi contemplate dall’art. 4 comma 3, d.lg. n. 286 del 1998, in cui la pericolosità sociale è presunta dal Legislatore, sicché l’autorità di pubblica sicurezza, essendo vincolata dall’esistenza della sentenza, non è chiamata a svolgere alcuna valutazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 luglio 2007, n. 6436).

Pertanto, in applicazione all’art. 1 ter, co. XIII°, D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in legge 03.08.2009 n.102, lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una serie di reati (fra i quali, com’è per l’odierna ricorrente, quelli inerenti il furto aggravato) non può accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare introdotta dalla norma suindicata (così, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11.04.2011 n. 951, id. IV, 14.10.2010 n. 6938, nonché, in relazione alla analoga previsione di cui al combinato disposto degli artt. 4, co.III° e 5 co. V° del d.lgs. n. 286/1998, cfr. Corte Cost. sentenza 16 maggio 2008 n. 148; Consiglio di Stato, sez.VI^, 21 aprile 2008 n.1803; 8 febbraio 2008 n.415; 17 maggio 2006 n.2866; 20 aprile 2006 n.2199).

Da quanto sopra deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

Analogamente infondate si presentano, poi, le censure che fanno leva sul vizio di eccesso di potere, trattandosi di determinazione assunta senza l’esercizio di poteri discrezionali da parte della P.A.

Il Collegio ritiene altresì che, allo stato, l’ordinanza del TAR Friuli in cui si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art 1 ter comma 13 L. 102/09, non possa giustificare né la sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione della Consulta, né l’accoglimento del ricorso, vista la tipologia di reato per cui la ricorrente è stata condannata (furto aggravato).

In conclusione, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi, anche in considerazione della condizione di disagio sociale del ricorrente, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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