T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 1276 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato l’11.04.2011 e depositato il successivo 21.04.2011, la srl B.H. (da ora anche solo la società) ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, con cui l’intimata amministrazione ha respinto la richiesta di permesso di costruire ai sensi della normativa regionale per il recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti (L.R. n. 13/2009), presentata dalla stessa società il 14.10.2010.

L’intervento denegato era relativo a: "trasformazione sottotetto ad uso deposito in camere da letto, in immobile ad uso albergo" (cfr. domanda PG 794892/2010 agli atti).

La determinazione comunale impugnata è fondata sul presupposto che la porzione di edificio (il sottotetto), oggetto dell’intervento di recupero, non risultava ultimata entro la data del 31.3.2005, imposta dalla legge n.13 cit. per usufruire delle valorizzazioni del patrimonio edilizio ivi contemplate.

A deporre nel senso della mancata ultimazione nei prescritti termini, vi sarebbe, stando alle premesse dell’atto impugnato, la circostanza che la stessa proprietà avrebbe presentato in Comune in data 20.11.2007 la comunicazione per cui i lavori oggetto della DIA 7381/2004, e ss. varianti, "sono stati ultimati in data 21 settembre 2007".

Avverso il diniego comunale è interposto l’odierno gravame, affidato ad un unico motivo, che fa leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere per violazione di circolari ed errata motivazione.

Si è costituito il Comune di Milano controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’odierno giudizio, come evidenziato dalla stessa difesa esponente, verte sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 16 luglio 2009 n. 13, recante "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia".

Ebbene, detta norma prevede, nella parte che qui interessa, che:

"È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:

a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;…".

Da una piana interpretazione del succitato testo si ricava che, per potersi avvalere del recupero edilizio e funzionale in esame, è necessario dimostrare la ricorrenza di due presupposti, posti in ordine di successione logica e rappresentati da:

1) l’esistenza di un edificio o porzione di edificio ultimati alla data del 31.3.2005;

2) l’esistenza di volumetrie e superfici edilizie utilizzabili.

Che l’accertamento dell’esistenza del primo presupposto debba precedere quella del secondo è di tutta evidenza, non soltanto, valorizzando l’ordine seguito dallo stesso legislatore, ma anche sulla base di un’interpretazione logico- sistematica della norma, poiché il concetto stesso di recupero postula il riferimento ad un quid oggettivamente esistente e definito nella sua individualità (cfr. la giurisprudenza che si è sviluppata a proposito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato, disciplinati per la prima volta dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, ove è stata sottolineata la necessità della previa individuazione degli immobili destinati agli interventi attraverso il "piano di recupero", pena la illegittimità di quest’ultimo, ove, ad es. "…riguardi un’area quasi completamente inedificata e non immobili degradati": così, Consiglio di Stato IV^, 19 aprile 2000, n. 2336).

Altrettanto evidente è, poi, la circostanza che il legislatore abbia voluto indicare il parametro di riferimento degli interventi de quibus avendo riguardo ad una duplice fattispecie, a seconda che il recupero abbia ad oggetto l’edificio o una sua porzione.

Tale specificazione deve essere adeguatamente valorizzata, nel senso che, laddove la domanda di recupero abbia ad oggetto l’intero edificio, la ultimazione entro la data del 31.3.2005 andrà ad esso riferita, mentre qualora, come nel caso in esame, la domanda di recupero concerna una "porzione di edificio", l’ultimazione alla predetta data non potrà che riferirsi alla ridetta porzione.

Ebbene, nel caso in esame, non v’è dubbio che la domanda di intervento, presentata il 14.10.2010 ai sensi della legge regionale n.13/2009 (cfr. doc. n. 1 allegati del Comune), riguardi una porzione dell’edificio posto in Milano, C.so Italia n.11, ivi indicato come "sottotetto". Lo stesso sottotetto che, all’incirca sei anni prima, era stato interessato dalla D.I.A. (presentata il 17.09.2004; doc. n. 7 all. Comune) avente ad oggetto, tra l’altro, la "creazione di sottotetto s.p.p. ad uso deposito, archivio, locali tecnici". La stessa D.I.A., sia pure integrata da successive varianti, per la quale, in data 20.11.2007, la società ha presentato in Comune la dichiarazione di fine lavori (cfr. all. n. 9 doc. depositati dal Comune), comunicati ultimati in data 21 settembre 2007.

La riportata successione degli eventi che hanno interessato la porzione immobiliare de qua, non può che indurre il Collegio a rilevare l’assenza, nel caso in esame, proprio del primo presupposto cui la citata legge regionale n.13/2009 àncora la possibilità di avvalersi del recupero edilizio e funzionale ivi disciplinato, rappresentato, come detto, dalla ultimazione entro la data del 31 marzo 2005, della porzione di edificio interessata dall’intervento di recupero.

A diversa interpretazione non inducono le F.A.Q. (Frequently Asked Questions) elaborate dalla Regione e richiamate dalla ricorrente, poiché esse (cfr. stralci allegati da entrambe le parti), o si riferiscono all’ipotesi (ben evidenziata nella domanda riportata in grassetto: "che cosa si intende per "edifici ultimati alla data del 31.3.2005…") diversa da quella qui considerata della "porzione di edificio", oppure riguardano l’altro presupposto richiesto per avvalersi del recupero in questione, rappresentato dalla "volumetria esistente", che non risulta coinvolto dall’odierno thema decidendum, tanto che lo stesso provvedimento impugnato dà atto di condividere le osservazioni espresse sul punto dalla società, precisando come "i rilievi posti dall’amministrazione comunale non interessano questo aspetto".

Analogamente inconferenti risultano, infine, le considerazioni espresse facendo leva sulla circolare n.1/2010 del Comune di Milano, anch’esse incentrate sul concetto di "volumetria esistente" e, dunque, estranee alla materia del contendere che, come già ribadito, verte sull’altro, distinto presupposto su cui fa leva la normativa in esame, rappresentato dal concetto di "ultimazione" della "porzione di edificio" oggetto di recupero.

Per le precedenti considerazioni, il motivo di ricorso si appalesa infondato.

Conseguentemente, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono, nondimeno, valide ragioni, attesa la novità delle questioni affrontate, per compensare interamente le spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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