Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 18-05-2011, n. 19645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.A. ricorre contro ordinanza del Tribunale di riesame di Caltanissetta che ha confermato il sequestro preventivo dei suoi beni, disposto il 30.11.2010 dal Gip quale imputato di concorso nell’attività criminosa di Cosa Nostra, ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p., perchè metteva disposizione di esponenti di rilievo del sodalizio nisseno la propria attività imprenditoriale, così da consentire ai membri dello stesso sodalizio di inserirsi nel settore di lavori di carpenteria, ricevendone in cambio il supporto per l’affidamento di commesse nel territorio di Caltanissetta dal 2002 sino al marzo 2004 senza timore di ripercussioni negative per la sua persona e per i beni aziendali o estromissioni da commesse.

L’ordinanza ravvisa la configurabilità del reato per le acquisizioni delle dichiarazioni di numerosi affiliati nisseni, in particolare R.P. ed R.A. e l’esigenza (periculum) nell esposizione degli stessi beni alla confisca obbligatoria e rapporta il pericolo alla previsione di confisca obbligatoria.

Il ricorso (Avv. S. Costa) deduce: 1 – mancanza o manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, circa la valutazione di attendibilità di coloro che chiamano in reità il ricorrente, in effetti in via suppositiva, sia con riferimento ai lavori di (OMISSIS) e che per la realizzazione del parco (OMISSIS), nonchè presso la ditta Pastorello; 2 – inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione sulle esigenze di cautela ai sensi dell’art. 274 c.p.p., perchè l’indagato non ha dimostrato forse gran coraggio in occasione dei lavori indicati nel capo di imputazione, ma non può ritenersi colluso con la mafia.

2 – Il ricorso è inammissibile.

La motivazione richiesta al tribunale di riesame circa il fumus concerne solo la possibilità di rapportare il fatto contestato alla norma, a misura delle acquisizioni poste a base del provvedimento di sequestro, non la gravità del quadro indiziario, per se stessa intesa "rilevante probabilità di colpevolezza", circa la quale lo stesso tribunale può essere chiamato a decidere solo in materia di cautela personale. Per questa ragione S.U. n. 23952/08 Iva-nov, CED, rv. 25932 ha affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze e-messe in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per "violazione di legge (conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto)".

Nella specie il ricorso confonde la deducibilità consentita dall’art. 325 c.p.p. con quella prevista dall’art. 309 c.p.p., non solo circa il reale confine del concetto di fumus, ma travisando oltre il pericolo qui in discussione. Non pone difatti problemi di pertinenza delle cose in rapporto di imputazione confinata nel tempo ed alla ragione del sequestro, ma di libertà personale, perciò con argomenti del tutto estranei alla tematica della cautela reale.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dalla somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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