Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 18-05-2011, n. 19622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 25-3-2010 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale collegiale di Paola in data 14-11-2007, con la quale A.B.A. era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e condannato alla pena di anni due di reclusione con le pene accessorie di legge.

Propone personalmente ricorso l’imputato con quattro motivi di doglianza.

1) Nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio, non essendovi prova della notifica a lui personalmente o a persona idonea.

2) Nullità della sentenza per omessa notifica nei termini all’imputato del decreto che dispone il giudizio.

3) Nullità della sentenza per messa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’invito a rendere l’interrogatorio.

4) Nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

5) Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del prevenuto, essendosi la corte territoriale limitata a riportare pedissequamente il contenuto della sentenza di primo grado, senza che si stata fornita alcuna prova della scomparsa o sottrazione delle scritture contabili, nè delle ricerche del fallito e quindi dell’impossibilità di comunicargli la sentenza di fallimento.

Si chiede quindi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in subordine annullamento per prescrizione del reato.
Motivi della decisione

I primi quattro motivi di gravame costituiscono reiterazione di analoghe eccezioni di nullità che, già oggetto di appello, sono state puntualmente esaminate, e ritenute manifestamente infondate, dalla corte di merito, senza che nel ricorso siano stati forniti elementi idonei a rimettere in discussione tali conclusioni.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero la corte territoriale, per quanto in modo sintetico, ha congruamente motivato la conferma della condanna, facendo richiamo alla sentenza di primo grado (che aveva valorizzato la mancata consegna al curatore fallimentare delle scritture contabili da parte del prevenuto e il mancato reperimento delle stesse presso il commercialista incaricato della tenuta, risultanti dalla relazione del curatore), mentre il ricorrente si è limitato a ribadire in questa sede, negli stessi termini, la doglianza oggetto dei motivi di appello.

Del pari priva di fondamento l’eccezione di prescrizione del reato, formulata in via di subordine, in quanto la causa estintiva maturerà il 19-12-2015.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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