Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 18-05-2011, n. 19620

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30-3-2010 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 19-3-2007 dal tribunale monocratico di quella città nei confronti di M.A.A., dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 e riduceva conseguentemente la pena a mesi undici di reclusione ed _ 250 di multa, in relazione al tentato furto di un portafoglio aggravato dalla destrezza e al reato di cui all’art. 495 c.p., già inflitta al predetto nella misura di anni uno ed Euro 300.

Ricorre personalmente l’imputato sotto l’alias di B.S. F. e, con unico motivo, deduce violazione dell’art. 56 c.p. per avere la corte, in sede di rideterminazione della pena a seguito della prescrizione della contravvenzione, effettuato il seguente calcolo: pena base per il reato sub A (il tentato furto monoaggravato) mesi dieci di reclusione ed Euro 200 di multa, aumentata a mesi undici ed Euro 250 per il reato sub B ( art. 495 c.p.), mentre l’esatta applicazione dell’art. 56 c.p. avrebbe dovuto determinare una pena base per il tentato furto "non inferiore (rectius superiore) a otto mesi".
Motivi della decisione

La questione dell’illegalità della pena, è manifestamente infondata.

Nulla infatti imponeva alla corte territoriale, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, di non superare gli otto mesi nella determinazione della pena base in relazione al furto monoaggravato, purchè la pena complessivamente rideterminata fosse inferiore a quella già inflitta in primo grado (senza peraltro la precisazione delle modalità di calcolo).

Il che è avvenuto.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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