Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 18-05-2011, n. 19618

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21-9-2009 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza in data 16-1-2008 del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con la quale F.V. era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 581 c.p., commesso il (OMISSIS), in danno di C.G., con condanna alla pena di legge e condanna generica al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.

La corte riteneva provata la spinta da parte del prevenuto al C. in quanto da questi riferita, confermata dai testi carabinieri E. ed A. e sostanzialmente riconosciuta anche dai testi della difesa.

L’avv. Pietro Zanzarelli, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso con due motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

1) Violazione di legge essendo insufficiente e contraddittoria la prova di colpevolezza, stante le contraddittorietà delle dichiarazioni dei carabinieri sia tra loro che con quelle della p.o., e non risultando l’"energica spinta" dalle deposizioni dei testi a difesa.

2) Violazione di legge in quanto si sarebbe dovuta dichiarare la prescrizione come da richiesta del PG d’udienza, ignorata dalla corte territoriale.
Motivi della decisione

Il secondo motivo è fondato essendo decorso il termine prescrizionale massimo del reato alla data del 10-6-2009, cioè in epoca anteriore alla sentenza di secondo grado e avendo la corte territoriale ignorato la richiesta in tal senso, risultante dal verbale d’udienza, del procuratore generale.

Agli effetti civili il ricorso va invece rigettato avendo il ricorrente prospettato, con il primo motivo, insufficienza e contraddittorietà della prova, tra l’altro sotto forma di violazione degli artt. 533 e 530 c.p.p., in modo del tutto generico, limitandosi in sostanza a censurare la valutazione delle prove testimoniali, pur effettuata, in primo e secondo grado, in maniera analitica e non illogica, con il risultato della piena coerenza strutturale della decisione.
P.Q.M.

La corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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