Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 18-05-2011, n. 19599 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Roma, con ordinanza del 22 ottobre del 2010, respingeva l’appello proposto nell’interesse di N.G., condannato in primo grado alla pena di anni tre di reclusione, quale imputato di abuso sessuale in danno di V.A., diretto ad ottenere la revoca della misura cautelare carceraria.

Avverso la decisione ha proposto ricorso il N. per mezzo del proprio difensore – Successivamente ha rinunciato al ricorso per avere già ottenuto la revoca della misura cautelare dalla Corte d’appello a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 265 del 2010, che ha dichiarato illegittima la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse per avere l’imputato già conseguito quanto sperava di ottenere con l’accoglimento del ricorso.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,in base al principio generale contenuto nell’art. 91 c.p.c., non è soccombente e non deve per ciò essere condannato alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria il ricorrente la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse,dovuta a causa sopravvenuta alla proposizione del gravame ed a lui non imputabile (per tutte Cass. Sez. Un 15 dicembre 2004 Novella).
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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