Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-09-2011, n. 19091 Interessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 ottobre 2006, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di T.S. in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della Morteo Industrie s.p.a., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e contro l’INPS quale gestore del Fondo di garanzia, per il pagamento degli interessi legali sul TFR tardivamente corrisposto.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– T., assunto dalla Morteo Industrie s.p.a., in amministrazione straordinaria il 1.12.1970 aveva cessato definitivamente il rapporto di lavoro il 5.6.2000;

dalla documentazione prodotta (mod. TFR 3/bis) risultava che a fronte di un suo complessivo credito per TFR pari a Euro 74.774.729,00, l’importo che interessava l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS era pari a Euro 60.525.284,00 maturato dal lavoratore fino alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (6.12.1995); mentre la differenza di Euro 14.249.445,00 comprendeva l’importo dovuto per il periodo di Cassa Integrazione straordinaria dal 19.3.1998 al 5.6.2000;

nella documentazione medesima si precisava che nel periodo decorrente fra l’ammissione alla procedura concorsuale ed il 19.3.1998 il lavoratore non aveva maturato per il titolo dedotto alcun credito, per evidente sospensione del rapporto;

la somma sulla quale erano stati richiesti gli interessi non era quella interamente dovuta a titolo di TFR, ma soltanto quella relativa al periodo conclusosi con l’ammissione alla procedura, e cioè Euro 60.525.284,00 per la quale, soltanto, il lavoratore era stato insinuato allo stato passivo della società insolvente.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva che gli interessi su tale somma dovevano farsi decorrere dal momento di ammissione alla procedura (6.5.1995), momento effettivamente coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro con la società in bonis ; che il T. risultava aver maturato un credito successivo per TFR, ma detto credito decorreva dal 19.3.1998 ed era maturato nel periodo di cassa integrazione, oltre al fatto che gli interessi richiesti non erano affatto relativi alla somma capitale maturata per tale ultimo periodo ed era espressamente escluso dall’insinuazione allo stato passivo; che, con la giurisprudenza consolidata, la riforma di cui alla L. n. 297 del 1982 aveva ribadito e rafforzato la connotazione retributiva di tale prestazione, conseguentemente, in sede di disciplina del Fondo di Garanzia il legislatore aveva delineato un sistema diretto a soddisfare integralmente il credito non attraverso l’erogazione di un’autonoma indennità, ma attraverso l’assunzione, in caso di insolvenza del datore di lavoro, della responsabilità solidale del Fondo per l’erogazione del TFR. In conclusione, la natura retributiva dell’obbligazione dell’INPS, in tale situazione, imponeva che gli interessi decorressero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società in bonis (nella specie, dal 6.12.1995).

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

L’intimato non ha resistito.
Motivi della decisione

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., come modificato e sostituito dalla L. n. 297 del 1982, art. 1, e della L. n. 297 cit., art. 2 nonchè della L. n. 223 del 1991, art. 3. Si censura la sentenza impugnata per non avere fissato al momento della cessazione del rapporto di lavoro (il 5 giugno 2000) la decorrenza degli accessori maturati sulla retribuzione differita. Si deduce inoltre, quanto all’individuazione del momento di estinzione del rapporto di lavoro, che con l’ammissione del lavoratore alla procedura di amministrazione straordinaria (il 6.5.1995, data dalla quale la corte di merito aveva ritenuto cessato il rapporto), ove, come nella specie, il lavoratore venga ammesso alla predetta procedura, il rapporto di lavoro si protrae anche dopo l’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro insolvente e produce i propri effetti fino alla data del licenziamento. Durante il periodo di integrazione salariale straordinaria il rapporto di lavoro dei lavoratori, beneficiari della provvidenza, non si estingue, ma permane in essere ed è produttivo di effetti giuridici sino al momento in cui gli stessi lavoratori vengono licenziati dall’organo della procedura concorsuale e collocati in mobilità. Solo con il licenziamento cessa il rapporto tra l’impresa in crisi e i lavoratori e sorge il diritto all’erogazione del TFR. 6. Il ricorso è infondato.

7. Osserva il Collegio che le censure sollevate dall’INPS non sono pertinenti perchè non si dirigono contro affermazioni costituenti la ratto decidendi della sentenza impugnata.

8. Invero la Corte di merito ha dato atto che nell’incontestata documentazione di causa (mod. TFR 3/bis) risultava specificato che a fronte di un complessivo credito del T. per TFR pari a Euro 74.774.729,00, l’importo che interessava l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS era pari ad Euro 60.525.284,00 maturato dal lavoratore fino alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (6.12.1995); mentre la differenza, di Euro 14.249.445,00, comprendeva l’importo dovuto per il periodo di Cassa Integrazione straordinaria dal 19.3.1998 al 5.6.2000. 9. La Corte fiorentina ha altresì dato atto che nella documentazione medesima si precisava che nel periodo decorrente fra l’ammissione alla procedura concorsuale ed il 19 marzo 1998 il lavoratore non aveva maturato per il titolo dedotto alcun credito, per evidente sospensione del rapporto, rimarcando che la somma sulla quale erano stati richiesti gli interessi non era quella interamente dovuta a titolo di TFR, ma soltanto quella relativa al periodo conclusosi con l’ammissione alla procedura, e cioè Euro 60.525.284,00, per la quale, soltanto, il lavoratore era stato insinuato allo stato passivo della società insolvente.

10. In definitiva la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessi non sull’intera somma dovuta a titolo di TFR, ma soltanto sul credito per TFR relativo al periodo conclusosi con l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con decorrenza dal momento di ammissione alla procedura, coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro con la società in bonis alla stregua della domanda del T., non inclusi, pertanto, gli interessi relativi alla somma per TFR maturata nel periodo successivo di Cassa integrazione, espressamente esclusa dall’insinuazione allo stato passivo.

11. Le censure enunciate nel punto 5 che precede mancano, pertanto, di specificità non investendo la ratio della sentenza e delle quali è, dunque, inutile saggiare la fondatezza.

12. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non avendo l’intimato svolto in questa sede alcuna attività difensiva, non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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