Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 18-05-2011, n. 19577 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

usanna, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città ,sezione distaccata di Pozzuoli,dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.L.M.G., in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, perchè si era estinto per il ripristino dello stato dei luoghi e confermava nel resto la sentenza impugnata rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa Lo S. era stato tratto a giudizio perchè rispondesse dei seguenti reati. a) del reato di cui al D.P.R. n 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere,quale committente, in zona vincolata,effettuato lavori di sostituzione di una tettoia e di completamento di un precedente manufatto senza il permesso di costruire;

b) del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83 e 95, per avere eseguito in zona sismica il lavori anzidetti senza il preventivo deposito degli atti progettuali;

c) del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere eseguito i lavori anzidetti in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione;

Fatti accertati il (OMISSIS);

d) del reato di cui all’art. 349 c.p., avere violato i sigilli apposti al momento del sequestro. Accertato il (OMISSIS);

La Corte ha dichiarato estinto il reato di cui al capo c) per la rimessione dei luoghi nel pristino stato.

Ricorre per cassazione l’imputato denunciando:

1) mancanza di motivazione sulla istanza di condono per avere la Corte affermato che mancava la prova della corrispondenza tra quanto realizzato e quanto formava oggetto di condono, invece tale corrispondenza emergeva dalla perizia giurata;

2) violazione di legge e mancanza di motivazione sulla violazione dei sigilli, in quanto il manufatto non aveva subito alcuna modificazione;

3) mancanza di motivazione in ordine alla conferma della demolizione,posto che la corte avrebbe dovuto revocare l’ordine di demolizione essendo intervenuto il ripristino dello stato dei luoghi;

4)la prescrizione dei reati.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Anzitutto va premesso che i reati non si sono prescritti perchè sono stati commessi dopo il 7 dicembre del 2005.

Di conseguenza per tutte le contravvenzioni il termine prorogato è di anni cinque L’assunto del ricorrente secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti fin dal 1957 è stato respinto dai giudici del merito anche perchè al momento dell’accertamento (27 aprile del 2006) i lavori non erano ultimati, tanto è vero che, come risulta dalla stessa contestazione, un lato era ancora privo di intonaco.

Inoltre i lavori sono proseguiti anche dopo l’apposizione dei sigilli (come risulta tra l’altro dal confronto fotografico tra quanto accertato al momento del primo sopralluogo e quanto constatato nel secondo accesso(cfr sentenza di primo grado) accertata il 14.5.2006.

Con riferimento al primo motivo 1 giudici del merito hanno accertato che dalla documentazione prodotta non emergeva che le opere oggetto della domanda di condono corrispondessero a quelle realizzate. Anzi hanno stabilito che erano sicuramente diverse avendo accertato e dimostrato che i lavori erano in atto al momento del primo accesso e quindi non potevano formare oggetto della domanda di condono già presentata in base alla L. n. 326 del 2003. Per altro il manufatto essendo stato realizzato in zona vincolata non era condonabile Invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr per tutte Cass. n. 24647 del 2009) le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. Siffatta interpretazione risulta sia pure implicitamente avallata dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009 nonchè Sentenza n 290 del 2009). Nella decisione da ultimo citata la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo la L.R. Marche n. 11 del 2008, articolo unico, il quale, tramite un’asserita interpretazione autentica della L.R. n. 23 del 2004, art. 2, comma 1, lett. a), aveva stabilito che i vincoli previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d), convertito nella L. n 326 del 2003 impedivano il condono solo se comportavano inedificabiltà assoluta.

Con riferimento al secondo motivo si rileva che i giudici, come già accennato, hanno accertato che dopo l’apposizione dei sigilli i lavori erano proseguiti. In proposito hanno richiamato il raffronto tra quanto fotografato e descritto nel primo sequestro e quanto constato nei sopralluoghi successivi.

Con riguardo al terzo motivo si osserva che la riduzione in pristino dello stato dei luoghi estingue solo il reato paesaggistico perchè non prevista analoga causa di estinzione per il reato edilizio.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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