Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 387 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Le imprese Pizzarotti & C. S.p.A. e Siram S.p.A. (d’ora in poi breviter indicate soltanto come "Pizzarotti") impugnano la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso, promosso dalle appellanti in primo grado, onde ottenere l’annullamento della nota, prot. n. 6334/P.G., del 3 marzo 2008, con la quale l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, di seguito "Azienda" o "Azienda sanitaria", comunicò l’impossibilità di definire la copertura finanziaria di parte pubblica di cui all’Accordo di programma promosso dalla Regione siciliana e sottoscritto tra la stessa, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia.

2. – Si è costituita, per resistere all’impugnazione, l’Azienda sanitaria, contestando tutto quanto dedotto ex adverso.

3. – All’esito dell’udienza pubblica del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – In via preliminare va osservato che, al di là della formale impugnativa della nota sopra indicata, la controversia ha essenzialmente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, di natura precontrattuale, avanzata dalla Pizzarotti nei confronti dell’Azienda sanitaria, in relazione alla negativa conclusione, dopo circa cinque anni dal suo inizio, del procedimento di valutazione dell’interesse pubblico di una proposta di project financing formulata dalle appellanti per la realizzazione e la gestione del nuovo ospedale di Siracusa.

La narrativa dei fatti contenuta nella sentenza gravata reca una completa ricostruzione della vicenda dalla quale ha tratto origine la lite.

Per i fini della presente decisione è sufficiente riferire le seguenti informazioni attinte dalla pronuncia di primo grado e confermate dai documenti versati in atti.

Con deliberazione n. 417 del 17 dicembre 2002, avente ad oggetto "l’integrazione dell’Accordo di Programma ex art. 20 L. n. 67/88", la Giunta Regionale di Governo della Regione Sicilia inserì l’intervento per la costruzione del nuovo Ospedale Umberto I di Siracusa tra quelli da prevedere "in accordo separato", e cioè tra quelli i cui fondi non risultavano ancora disponibili nelle quattro annualità previste 2002-2005, ma lo sarebbero divenuti con un Accordo di Programma da stipulare tra Regione e Ministero della Salute, volto a reperire le risorse necessarie attraverso la ridistribuzione di fondi ex art. 20 della L. n. 67/1988, residui o di assegnazione di nuove risorse ordinarie o straordinarie.

A seguito di ciò l’Azienda, con deliberazione n. 1493 del 23 dicembre 2002, inserì la realizzazione del nuovo ospedale nel Piano triennale 2003-2005 e pubblicò sulla G.U.C.E. dell’11 aprile 2003, l’avviso di preinformazione relativo ai termini della proposta, e cioè l’area (da acquisire), i fondi propri (da ricavare con la permuta degli immobili di proprietà dell’Azienda) e i fondi regionali (da contrattare; ossia mediante il finanziamento previsto tra gli interventi ex art. 20 in Accordo separato).

Entro la data del 30 giugno 2003 pervennero all’Azienda due proposte da parte di altrettante ATI: la Pizzarotti e la STI s.p.a – Cofathec Servizi s.p.a. – Cofathec Progetti S.p.A. (d’ora in poi "Cofathec"), contenenti entrambe uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione ed un piano economico-finanziario (PEF) asseverato.

L’Azienda iniziò l’istruttoria, procedendo all’audizione dei proponenti e formulando richieste di chiarimenti.

In attesa della definizione della procedura relativa all’Accordo separato (che sfocerà poi nella delibera giuntale n. 24 del 26 gennaio 2005) l’Azienda e le A.T.I. proponenti, edotte circa l’evoluzione dei rapporti tra l’Azienda e le altre istituzioni, concordarono un più lungo programma di esame e valutazione delle proposte, così prorogando i tempi di individuazione del soggetto promotore; l’Assessorato da parte sua avviò l’esame e la valutazione degli atti già prodotti.

Emersa l’esigenza di pervenire ad una stima ufficiale degli immobili da dare in permuta, con nota del 23 febbraio 2005 l’Azienda convocò le ATI per il giorno 9 marzo 2005 e mentre nel verbale, redatto in pari data, la Pizzarotti ribadì "l’interesse all’iniziativa e che la proposta, a suo tempo presentata, debba essere aggiornata in ordine al PEF conseguentemente alla modifica di valore degli immobili da conferire in permuta (esigenza riconosciuta e concordata con verbale del 2.10.2003) … nonché in relazione all’approvazione del PRG della Città di Siracusa.", la Cofatech revocò la sua proposta, così che la Pizzarotti rimase quale unico promotore.

Nel verbale del 21 ottobre 2005 si legge: "si prende e si dà atto reciprocamente che quanto già oggi discusso e convenuto resta comunque subordinato all’autorizzazione della Regione a proseguire l’istruttoria della pratica, per l’aggiornamento del piano economico finanziario, senza alcuna assunzione in atto di alcuna reciproca responsabilità …. Le parti convengono che bisognerà fare ogni sforzo necessario affinché entro il corrente anno si pervenga alla pronuncia o meno della pubblica utilità dell’opera con la ratifica da parte della Regione a mezzo dell’accordo dalla stessa indicata con la nota del 5.5.2005…".

In questo lasso di tempo l’Assessorato regionale alla sanità, con una direttiva del 5 maggio 2005 ammonì che, nell’eventualità di iniziative di cooperazione tra pubblico e privato, le Aziende avrebbero dovuto adottare un accordo di programma con il medesimo Assessorato prima della pronuncia di pubblico interesse di cui all’art. 37, comma 1, della L. n. 109/94 e, con successiva direttiva dell’8 novembre 2005, inviata direttamente all’Azienda appellata, precisò che "qualora la valutazione aziendale della proposta fosse positiva dovrà essere apposta la condizione che la sua efficacia resta subordinata all’adozione sia del provvedimento di approvazione da parte di questo Dipartimento che al decreto di ammissione al finanziamento di competenza del Ministero della Salute".

In data 17 febbraio 2006 l’Azienda stilò la relazione finale nella quale fu rilevata l’insufficienza del contributo di Euro 41.000.000,00 per la copertura di tutte le obbligazioni scaturenti dalla realizzazione dell’opera; per tale ragione l’Azienda chiese e ottenne dall’Assessorato un’ulteriore integrazione di Euro 10.000.000,00, quale rifinanziamento dell’intervento, in considerazione della revoca del finanziamento, pari ad Euro 41.316.551,93, intervenuta a seguito della legge finanziaria 2006 ( L. n. 266/2005).

Nel frattempo il grave deficit di bilancio comportò l’adozione da parte della Regione siciliana di un c.d. "piano di rientro", imposto dal patto di stabilità Stato-Regione, che postulava la ridefinizione degli assetti organizzativi della rete ospedaliera regionale e del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, con diminuzione dei ricoveri ordinari, l’implementazione dei DH/DS e l’abbattimento delle prestazioni non appropriate, nonché alla riprogrammazione della spesa per beni e servizi.

Nell’incontro del 7 agosto 2007 le parti, a conoscenza delle sopravvenute evenienze, verbalizzavano quanto segue: "Preliminarmente le parti si danno reciprocamente atto che l’iter approvativo dell’accordo integrativo di programma ex art. 20 L. n. 67/88, approvato dalla G.R.G. con delibera n. 547 del 22.12.06, nel quale è previsto il finanziamento dell’opera a carico dello Stato e della Regione per complessivi 51 M, è ancora in corso; che ai fini della definizione dell’istruttoria è emerso come fatto prioritario, nella riunione promossa da Sig. Assessore Regionale alla Sanità in data 20.07.2007, la ridefinizione del piano economico finanziario dell’opera, che tenga conto di tale incremento di contributo, dell’ulteriore disponibilità di risorse per M Euro 3,86 a carico dell’Azienda nonché della rideterminazione dei posti letto …. Le parti concordano pertanto di procedere alla rielaborazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione di tutti gli aspetti progettuali, gestionali e giuridico contrattuali ad esso connessi, sotto condizione risolutiva espressa della approvazione da parte del Ministero della Salute dell’accordo integrativo di cui sopra, ed approvazione assessoriale, per quanto riguarda la sostenibilità da parte dell’Azienda degli oneri connessi ai servizi in gestione ed agli oneri finanziari conseguenti".

L’Azienda, riscontrata in data 3 ottobre 2007, l’ulteriore rielaborazione della proposta della ricorrente, con nota prot. n. 22219/PG del 10 ottobre 2007, comunicò all’Assessore regionale che l’ATI aveva recepito in buona parte le istanze avanzate dall’Azienda riconducendo il canone annuale a costi più congrui e sostenibili.

L’Assessore alla sanità, con nota prot. n. 7647 del 22 novembre 2007, inoltrò gli atti al Ministero della salute, il quale, con nota del 31 dicembre 2007, espresse forti perplessità in ordine alla concreta fattibilità del progetto attraverso la procedura del project financing, atteso che l’iter era stato caratterizzato da "criticità" riferite all’intervenuto mutamento dello scenario di riferimento le quali avrebbero potuto dare luogo a impugnazioni nell’ipotesi in cui fossero state definite le procedure negoziate previste dall’art. 155 del D.Lgs. n. 163/2006. Lo stesso Ministero suggerì, pertanto, "un più approfondito esame dell’intervento in parola e del procedimento fino ad oggi intrapreso, atteso che nel corso degli anni si è venuto a definire il contesto regionale in termini assistenziali e economico – finanziari nell’ambito del quale radicare il quadro esigenziale che l’Azienda deve esprimere nell’attivazione delle procedure in project financing".

Seguì poi il D.A. 31 dicembre 2007, con cui fu disposto che le aziende sanitarie della Regione siciliana, con decorrenza dal 2008, avrebbero dovuto provvedere alla riduzione delle strutture dirigenziali complesse e delle strutture semplici.

Tale eventi indussero l’Azienda a ritenere verificata la condizione risolutiva espressa prevista dalle parti nel verbale del 7 agosto 2007; di qui la nota del 3 marzo 2008 impugnata in primo grado dalla Pizzarotti.

5. – L’appello è affidato alle seguenti censure.

I) Innanzitutto la sentenza impugnata è criticata nella parte in cui ha qualificato la nota del 3 marzo 2008 come provvedimento di diniego. La suddetta nota, secondo gli appellanti, dovrebbe piuttosto considerarsi come una comunicazione meramente interlocutoria in ordine all’iter approvativo dell’accordo integrativo di programma ex art. 20 della L. n. 67/1988.

II) La seconda censura è diretta contro l’applicazione asseritamente distorta dell’art. 37-ter della L. n. 109/1994, come recepito nell’ordinamento regionale in virtù della L. n. 7/2002, nella parte in cui è prevista la possibilità di concordare, tra il responsabile del procedimento e il promotore, un più lungo programma di esame e valutazione della proposta; in particolare, si lamenta che, nella fattispecie, i tempi di definizione della procedura si sarebbero dilatati a dismisura ed esclusivamente a causa della condotta negligente dell’amministrazione, la quale avrebbe:

– individuato un’area gravata da vincoli di destinazione;

– previsto la cessione di immobili a titolo di prezzo senza averne preventivamente determinato il valore;

– avviato una procedura di project financing in assenza delle indispensabili coperture finanziarie.

III) Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la violazione del principio del giusto procedimento per avere l’Azienda, con la sua condotta per un verso dilatoria, viepiù contrassegnata da lunghi silenzi, e per altro verso concretatasi in continue richieste di adeguamento della proposta, ingenerato nella Pizzarotti un legittimo affidamento in ordine al positivo esito della procedura, ancorché protrattasi per un tempo lunghissimo.

IV) Con la quarta doglianza si afferma che la condotta procrastinatoria e inefficiente dell’Azienda sarebbe stata l’unica causa del mancato ottenimento delle risorse finanziarie necessarie a realizzare l’intervento programmato.

V) Con la quinta lagnanza si stigmatizza la mancanza di idonee e soddisfacenti motivazioni circa la sopravvenuta impossibilità di reperire la copertura finanziaria.

VI) Con il sesto e ultimo mezzo di gravame è criticato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale. La predetta domanda viene riproposta in secondo grado.

A quest’ultimo riguardo la Pizzarotti ha precisato che la negligenza dell’Azienda, rilevante ai fini risarcitori, dovrebbe essere valutata, in sintesi, alla luce delle seguenti circostanze:

– l’amministrazione avrebbe avviato la procedura in assenza dei presupposti;

– l’Azienda avrebbe ripetutamente esternato la volontà di concludere il procedimento, pur nella consapevolezza della impossibilità di pervenire a tale risultato per le sopravvenute direttive regionali che modificavano le procedura autorizzatorie, tacendo la circostanza alla Pizzarotti;

– l’Azienda avrebbe omesso di comunicare all’impresa la revoca del finanziamento statale per mancata tempestiva utilizzazione dello stesso nel 2006;

– ancora l’Azienda avrebbe omesso, sempre nel 2006, di comunicare alcunché circa le differenti prospettive dell’iniziativa in presenza dei modificati assetti regionali della sanità;

– l’Azienda, nel 2007, avrebbe richiesto alla Pizzarotti di rielaborare interamente la proposta, ancora tacendo i dubbi espressi dalla stessa Azienda in sede regionale e pure la circostanza che il Ministero della salute l’avesse invitata a rinnovare la procedura, abbandonando quella in corso.

6. – L’appello è interamente infondato.

La prima doglianza è priva di rilievo ai fini della decisione.

Correttamente, invero, il T.A.R. ha puntualizzato, nell’incipit della motivazione in diritto, che "Dall’esame del ricorso e della memoria difensiva, depositata il 14.03.2009, emerge che i motivi di impugnazione della nota del 3.03.2008 dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa, anche se formalmente diretti avverso la ritenuta illegittimità dell’atto, sono nella sostanza finalizzati a censurare il comportamento tenuto dall’azienda ospedaliera nel corso del procedimento di project financing e a fondare la proposta domanda di risarcimento. Non a caso le ricorrenti, a pag. 10 del ricorso introduttivo, specificano che le richieste risarcitorie vengono proposte "anche con riguardo all’ipotesi in cui il provvedimento con il presente atto impugnato non avesse sostanziale valore di non accoglimento della proposta"".

Dal passaggio sopra riferito si intuisce che il Tribunale ha ben avvertito quale fosse il reale oggetto della domanda, di natura risarcitoria e non annullatoria, e del resto in questo senso risulta coerentemente orientata la motivazione.

7. – Gli ulteriori mezzi di gravame si prestano a una trattazione congiunta posto che comune ai vari motivi è il finalismo impugnatorio, proteso a dimostrare la sussistenza di una responsabilità precontrattuale della Azienda. Quest’ultima in particolare, secondo la tesi patrocinata dalle appellanti, avrebbe tenuto una condotta complessivamente negligente e irrispettosa dell’affidamento ingenerato nella Pizzarotti, colposamente concretatasi sia nell’abnorme prolungamento dei tempi di definizione del procedimento sia nei silenzi serbati su talune circostanze rilevanti ai fini delle valutazioni di convenienza riservate all’impresa.

Il Collegio non condivide la valutazione dei fatti prospettata nell’appello e, diversamente da quanto opinato dalla Pizzarotti, ritiene che l’atteggiamento dell’amministrazione sia esente da censure. Mette conto osservare, invero, che già nell’avviso di avvio l’Azienda chiarì che il finanziamento del project financing era condizionato dall’ottenimento di "fondi regionali da contrattare". La carente disponibilità di risorse fu, insomma, segnalata fin dall’inizio della procedura e sul punto non è stato mai sottaciuto alcunché. I promotori quindi furono messi al corrente della possibile incertezza in ordine all’esito della procedura.

Inoltre, nel 2007 (si veda il verbale del 7 agosto), le parti addirittura concordarono di procedere alla rielaborazione del PEF sotto la condizione risolutiva espressa (la sottolineatura è presente anche nel citato verbale) dell’approvazione dell’Accordo integrativo da parte del Ministero della salute.

Ebbene, l’accettazione di una espressa condizione risolutiva esclude in radice la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo alla Pizzarotti, almeno per quanto concerne le reali possibilità di una completa copertura finanziaria dell’intervento. Detto altrimenti, la Pizzarotti ha accettato di partecipare a un procedimento ab origine incerto nei suoi approdi futuri, assumendone la relativa alea. Sotto questo profilo sicuramente, dunque, non può ascriversi all’Azienda alcuna violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza informativa. In realtà le appellanti, durante tutto lo svolgimento del procedimento, sono sempre state nelle condizioni di poter valutare la convenienza del confermare, o meno, il loro interesse a partecipare al project financing. Non a caso la Cofathec fin dal 2005 revocò la sua proposta; tanto non fece la Pizzarotti, ma la decisione di proseguire nei contatti avviati con l’Azienda non può essere attribuita, in via postuma, alla responsabilità dell’amministrazione in ragione di una pretesa, ma insussistente, violazione dell’obbligo di clare loqui circa le criticità della specifica procedura.

Né può ritenersi che ricorra nella fattispecie un’ipotesi di responsabilità precontrattuale dell’Azienda sotto la specie del recesso ingiustificato dal contatto amministrativo e, tanto meno, per quanto sopra già considerato, una lesione del ragionevole affidamento riposto dalla Pizzarotti circa la futura positiva definizione della valutazione del pubblico interesse dell’iniziativa.

Al riguardo occorre precisare, in via preliminare, che l’Azienda non ha mai formalmente arrestato il procedimento: infatti la nota impugnata in prime cure, pur avendo segnato di fatto la fine della fase istruttoria volta a verificare l’ammissibilità della proposta, dà unicamente atto della tramontata possibilità di incrementare la copertura finanziaria dell’intervento con le risorse originariamente indicate come derivanti dall’accordo integrativo.

Inoltre non è seriamente controvertibile che il reperimento delle risorse pubbliche costituisse una condizione prodromica e imprescindibile per una positiva valutazione del pubblico interesse della proposta di finanza di progetto.

All’Azienda non è poi addebitabile alcuna leggerezza nella gestione del rapporto con le appellanti. Della carenza delle risorse – giova ribadirlo – le imprese potenzialmente interessate alla realizzazione dell’ospedale furono informate fin dal 2003 né si ravvisa alcuna significativa inerzia nei rapporti intrattenuti tra l’Azienda, la Regione e il Ministero della salute al fine di ottenere i finanziamenti pubblici necessari.

Si può convenire con le appellanti che avviare una procedura di project financing senza disporre fin dall’inizio di alcuna certezza in ordine alla disponibilità delle necessarie risorse non sia un modo conveniente di amministrare la cosa pubblica. Sennonché tale valutazione potrebbe rilevare a differenti finalità (ad esempio, sotto il profilo della verifica delle effettive capacità gestionali dimostrate degli amministratori in vista di una loro eventuale conferma), ma certamente essa non incide sul piano della ipotizzata responsabilità precontrattuale dell’Azienda, avendo quest’ultima ripetutamente evidenziato tale aspetto di rischiosità insito nel contatto amministrativo instaurato con la Pizzarotti.

Del resto la parte pubblica può essere ritenuta colposamente responsabile della mancata conclusione di un procedimento di finanziamento di un’opera o di un servizio soltanto se l’attività diretta a conseguire la concreta disponibilità dei fondi necessari rientri interamente nel governo della stessa amministrazione e sia da questa controllabile nei suoi esiti; nessuna responsabilità precontrattuale può invece riconoscersi nel caso che occupa il Collegio in cui la provenienza aliena delle risorse fu correttamente segnalata dall’amministrazione. A maggior ragione l’Azienda non può essere ritenuta responsabile per il verificarsi di condizioni che, per un verso, hanno richiesto numerose rimodulazioni del progetto iniziale e che, per altro verso, hanno ostacolato in via definitiva la conclusione del procedimento. La genesi e la variabilità di siffatte condizioni sono dipese dalle valutazioni discrezionali e tecnico-discrezionali riservate a diverse autorità (nella specie, il suddetto Ministero e la Regione, quest’ultima sia per i profili organizzativi della rete ospedaliera isolana sia per il contenimento dei costi imposto dal piano di rientro).

Nemmeno conduce a differenti conclusioni l’insistere della Pizzarotti sulla eccessiva durata del procedimento.

È vero che i tempi della procedura si sono ampiamente dilatati, finendo per protrarsi per circa cinque anni. Tale durata però non è indice di negligenza dell’amministrazione, semmai testimonia la permanenza dell’interesse dell’Azienda nei confronti dell’iniziativa; inoltre non può prescindersi dalla considerazione delle cause che hanno determinato in concreto l’allungamento dei tempi. Non è controvertibile, infatti, che sullo sviluppo del procedimento abbiano significativamente inciso, operando dall’esterno, vicende e situazioni di segno negativo non dipese da volontà dall’Azienda.

Infine non coglie nel segno l’argomento, obiettivamente suggestivo, speso dalle appellanti, con riferimento alla mancata comunicazione della revoca del finanziamento per effetto dell’art. 1, comma 310, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).

La norma prevede che: "Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi".

In primo luogo è doveroso premettere che la revoca degli impegni di spesa stabilita dal comma sopra riportato fu un effetto prodottosi ex lege e, dunque, la circostanza che la perdita del finanziamento non sia stato comunicata espressamente dall’Azienda non esclude che la Pizzarotti ne fosse o ne sarebbe dovuto essere comunque a conoscenza, stante l’origine legislativa della misura.

Inoltre non è meno importante soffermarsi a considerare che la revoca degli impegni finanziari è stata una sopravvenienza, non pronosticabile e non conoscibile ex ante dalle amministrazioni interessate, viepiù incidente su rapporti già in essere; pertanto la perdita del finanziamento che ne è conseguita non può costituire un elemento di valutazione della condotta amministrativa tenuta fino ad allora dall’Azienda.

Infine è dirimente la circostanza che l’Azienda, una volta perse le disponibilità finanziarie in precedenza ottenute, si sia subito attivata, con successo, per ripristinarle.

8. – Al lume di tutti i precedenti rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

9. – In conclusione, la sentenza impugnata ben resiste alle censure contro di essa rivolte con l’appello e merita integrale conferma.

10. – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna le appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 marzo 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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