Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-05-2011, n. 19617 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione distaccata di Sorgono, in data 15.7.2005, con la quale D.A. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di lesioni personali commesso in (OMISSIS) in danno di C.A. a seguito di una lite svoltasi dinanzi all’abitazione del D..

Il ricorrente deduce mancanza, contrada" ittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione della scriminante della legittima difesa o dell’attenuante della provocazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ometteva di esaminare in contenuti delle deposizioni delle testi P. e S. laddove le stesse riferivano che la repentina aggressione del C. non consentiva al D., oltretutto reduce da un recente infortunio da incidente stradale, una reazione diversa; e che non era possibile pretendere che il D. si allontanasse dalla lite finchè la stessa si manteneva sul piano verbale, non essendovi imminente pericolo che la stessa degenerasse.

Premesso che l’agire nella ragionevole previsione di determinare l’altrui reazione aggressiva è comportamento incompatibile con la ravvisabilità della scriminante della legittima difesa, in quanto implica accettazione della relativa situazione di pericolo ed esclude che il soggetto agente operi in quanto costretto da fattori esterni, difettando di conseguenza il requisito della necessità della difesa (Sez. 1, n. 2911 del 7.12.2007, imp. Marrocu, Rv. 239205), e che analoghe considerazioni devono essere svolte a proposito dell’attenuante della provocazione (Sez. 1, n. 10406 del 18.1.2005, imp. Cattina, Rv.231097), la motivazione della sentenza impugnata si muove coerentemente nell’ambito di questi principi di diritto, laddove, avuto riguardo anche ai contributi testimoniali citati dalla difesa, vi si osserva che il D., avendo la possibilità di sottrarsi allo scontro fisico con il C., di fatto lo accettava affrontando una lite dalla quale era prevedibile derivassero atteggiamenti aggressivi della controparte; considerazioni alle quali il ricorrente oppone solo una diversa valutazione degli stessi elementi fattuali, che non consente di ravvisare in questa sede profili di manifesta illogicità della decisione oggetto di gravame.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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