Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-05-2011, n. 19616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 6.12.2007 con la quale M.M. veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 150 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., e art. 625 c.p., nn. 1 e 2 commesso in danno di G.F. in (OMISSIS).

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente rileva che il termine di prescrizione del reato, pari ad anni otto e mesi quattro, subiva unicamente una sospensione di mesi dieci e giorni diciassette ai sensi della L. n. 134 del 2003, art. 5 e non anche quelle corrispondenti ai rinvii del dibattimento dal 28.4.2005 al 2.3.2006 e da. 14.12.2006 al 14.2.2007 in quanto motivati da impedimenti del difensore non previsti dall’art. 159 cod. pen. nella formulazione all’epoca vigente quali cause di sospensione della prescrizione, dovendosi pertanto individuare il maturarsi della prescrizione all’8.6.2010.

Nella stessa prospettazione del ricorrente, la prescrizione sarebbe tuttavia maturata in data successiva a quella della sentenza impugnata. Il ricorso e pertanto generico, non avanzandosi nello stesso alcuna critica specifica al contenuto della decisione oggetto di gravame (Sez. U, n. 33542 del 27.6.200, imp cavalera, Rv. 219S31).

La conseguente inammissibilità de. ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato (Sez. 3, n. 42839 del 8.10.2009, imp. imperato, Rv.244999), ed impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa dalle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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