Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-05-2011, n. 19615 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Roma Giudice in data 7.12.2006, con la quale G.E. veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 300 di multa per il reato di tentato furto aggravato del ciclomotore di P.V., commesso il (OMISSIS).

Il ricorrente deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del tentativo, è infondato.

Il ricorrente, premesso che gli agenti intervenuti vedevano l’imputato armeggiare vicino al ciclomotore e successivamente constatavano la rimozione del cupolino della parte superiore del faro del ciclomotore, e che l’imputazione contesta la forzatura del bloccasterzo e del blocchetto di accensione, rileva che nessuna di queste ultime operazioni veniva accertata, e che il mero distacco del cupolino del faro non è atto oggettivamente univoco nella direzione del furto, essendo lo stesso compatibile con un mero danneggiamento.

La motivazione della sentenza impugnata motivava tuttavia adeguatamente in ordine alla particolare rilevanza della rimozione del cupolino superiore del faro, alla luce dell’accesso che tale siffatta asportazione consente al blocchetto di accensione del ciclomotore. In questa prospettiva l’azione dell’imputato era individuata come tale da trovare ragione unicamente nella finalità di manomettere il blocchetto; e quindi da costituire atto esecutivo della fattispecie tipica del reato di furto e riconducibile ad una delle modalità di condotta specificamente contestate.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, è anch’esso infondato.

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata non indica alcun dato processuale dal quale emerga la mancanza di illuminazione della strada ove era parcheggiato il ciclomotore, situazione indicata dai giudici quale concorrente nella realizzazione con la commissione del fatto in ora notturna, quest’ultima ritenuta dal ricorrente insufficiente ad integra sere di per sè la fattispecie aggravatrice.

La motivazione della sentenza impugnata riprende tuttavia sul punto le conclusioni della decisione di primo grado, fondate su quanto osservato e riferito dagli agenti di polizia intervenuti. E nessun ulteriore rilievo critico è avanzato sul punto nel ricorso, rispetto ad una decisione di merito che coerentemente rileva come la commissione del fatto in tempo di notte, in quanto integrata dalla mancanza di illuminazione, renda sussistenti i presupposti dell’aggravante contestata (per una conclusione in questo senso in una fattispecie analoga v. Sez. 1, n. 10268 del 9.10.1996, imp. Bertotti, Rv. 206117).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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