Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 384 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Giunge in decisione l’appello interposto dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, d’ora in poi breviter "Asp" o "Azienda", avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto l’opposizione, proposta dalla suddetta Azienda, contro il decreto ingiuntivo n. 24/2009 adottato dal Presidente della III sezione.

2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il Comune di Caltabellotta; l’amministrazione civica ha contestato tutto quanto dedotto dall’appellante e ha concluso per il rigetto del gravame.

3. – All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – La sentenza impugnata reca una esaustiva ricostruzione dei fatti della causa; a detta narrativa può farsi riferimento per tratteggiare la vicenda sulla quale si è innestata la presente controversia.

Il comune di Caltabellotta richiese al Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, di emettere un decreto ingiuntivo, nei confronti dell’Azienda U.S. L. n. 1 di Agrigento (alla quale è poi subentrata l’Asp), al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di Euro 73.498,80, asseritamente dovuta ai sensi della L. n. 33 del 18 maggio 1996 (nonché del relativo protocollo d’intesa, stipulato il 19 dicembre 2000 tra il predetto comune e l’odierna appellante) e, quindi, a titolo di integrazione delle rette di ricovero per il trattamento assistenziale di nove anziani, non autosufficienti, ospiti della struttura residenziale "Centro Servizi Sociali A. Rizzuti Caruso – Sacro Cuore" di Caltabellotta.

Con decreto n. 24 del 12 ottobre 2009 fu ingiunto alla predetta Azienda di corrispondere al comune l’importo sopra indicato, oltre agli interessi legali fino al soddisfo e alle spese, alle competenze e agli onorari della procedura, in seno allo stesso liquidati.

L’Azienda adì il Tribunale, proponendo opposizione al suddetto decreto.

Il T.A.R., con la sentenza gravata, respinse l’opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:

– la normativa regionale in materia di assistenza socio-sanitaria (ossia gli artt. 17, comma 3, della L. 9 maggio 1986, n. 22 e 59, comma 1, della L. 18 maggio 1996, n. 33) prevede che i Comuni, i quali provvedano al ricovero degli anziani non autosufficienti in strutture assistenziali, possano chiedere alle Unità sanitarie locali (ora, Aziende provinciali) l’integrazione della retta pagata;

– tale integrazione, gravante sul fondo sanitario regionale entro un limite annuo di 500 milioni di Lire (attualmente, Euro 258.228,45), è pari alla c.d. "quota sanitaria" dell’intero importo versato;

– il comune di Caltabellotta ha provato che:

a) in data 19 dicembre 2000 fu stipulato un protocollo d’intesa tra il comune stesso e l’Azienda, per il rimborso delle rette pagate, ai sensi dell’art. 59 cit.; in particolare, nell’art. 3 del protocollo era stabilito che l’amministrazione civica avrebbe maturato il diritto al rimborso della quota qualora l’Azienda sanitaria non si fosse opposta, entro 20 giorni dalla notifica, al provvedimento comunale di autorizzazione al ricovero degli anziani presso la struttura convenzionata con il comune medesimo;

b) fu stipulata la convenzione tra il comune e la struttura di ricovero in data 20 gennaio 2006;

c) il 25 gennaio 2008 il comune trasmise all’Azienda il provvedimento di ricovero degli anziani, relativamente all’anno 2008, presso la struttura convenzionata sunnominata, richiamando espressamente gli accordi contenuti nel protocollo di cui sopra;

d) l’Azienda, con nota n. 2207 del 15 febbraio 2008, riscontrò la nota del 25 gennaio 2008, esprimendo parere favorevole all’integrazione della quota in discorso;

e) furono adottati dal comune di Caltabellotta tutti gli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti il pagamento delle rette di ricovero degli anziani per i servizi resi dalla struttura di ricovero;

f) l’Assessorato regionale della sanità, con nota prot. n. 545 del 17 giugno 2009 e la successiva n. 2780 del 6 ottobre 2009, comunicò all’Azienda, l’avvenuta ripartizione, ai sensi dell’art. 59 citato, del fondo sanitario regionale, invitandola a procedere al pagamento delle somme per il 2008 in favore del comune appellato, in forza del provvedimento di assegnazione n. 2648 del 7 maggio 2009;

– dai suddetti elementi discendeva il giudizio di infondatezza dell’opposizione, sia perché il credito era certo, liquido ed esigibile sia perché risultava provato il rituale inoltro, da parte del comune di Caltabellotta, della richiesta di pagamento delle somme spettanti per l’anno 2008;

– pertanto doveva ritenersi effettivamente sorto, in capo al comune, il diritto di credito (an), nel quantum indicato nel decreto opposto;

– nel caso di specie non era emerso che l’Azienda avesse, in concreto, assunto direttamente o in convenzione gli oneri dell’assistenza sanitaria o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali, con conseguente applicabilità dei commi 1, 2, 3 e 4 del succitato art. 59;

– il diritto vantato dal comune trovava conferma nelle richieste – di cui alle note n. 545 del 17 giugno 2009 e n. 2780 del 6 ottobre 2009 – con le quali l’Assessorato regionale della sanità aveva sollecitato l’Azienda appellante a provvedere al pagamento preteso dal comune.

5. – L’appello dell’Azienda è affidato alle seguenti censure:

I) difetto di giurisdizione;

II) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata, sotto vari profili, riguardo al riconoscimento, nel merito, del diritto di credito vantato dal comune.

6. – Occorre scrutinare in via prioritaria l’eccezione, sollevata dall’Azienda, in ordine al difetto della giurisdizione amministrativa.

L’eccezione è fondata.

È necessario anzitutto premettere che la controversia non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 29, comma 1, nn. 6) e 7), del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (disposizione ormai abrogata, ma in ipotesi rilevante nella fattispecie ratione temporis), in materia di spedalità, di ricovero degli inabili al lavoro e delle spese per gli alienati previste dall’art. 7 (primo comma) della L. 14 febbraio 1904, n. 36: sul punto si rimanda alle considerazioni svolte dalla Sezioni unite civili della Cassazione nella pronuncia del 1 luglio 2009, n. 15377.

Va poi segnalato che, in recenti pronunce rese su analoghe vicende in tema di integrazione sanitaria ex L. n. 33/1996, questo Consiglio ha già deciso nel senso della declinatoria della giurisdizione amministrativa, affermando il principio secondo cui le controversie relative a corrispettivi dovuti, nell’ambito di un rapporto di pubblico servizio tra comune e aziende sanitarie, a titolo di rette giornaliere per il ricovero di anziani non autosufficienti, ospitati presso strutture residenziali convenzionate, non rientrano fra quelle demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in forza dell’art. 33 D.Lgs. n. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205/200), trattandosi di cause inerenti a diritti soggettivi di natura patrimoniale (C.G.A. n. 272 del 12 aprile 2007 e n. 1145 del 6 settembre 2010).

Orbene, la presente controversia non offre elementi per discostarsi dall’indirizzo sopra richiamato.

7. – Per tali ragioni, attesa la natura assorbente del motivo accolto, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame di ogni altra questione o eccezione di rito e di merito, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente sentenza.

8. – In conclusione, deve essere dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 del codice del processo amministrativo, spettando al giudice ordinario la cognizione della controversia.

9. – In considerazione della circostanza che la lite ha coinvolto due pubbliche amministrazioni e atteso il motivo accolto, può disporsi in via d’eccezione l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle relative alla fase cautelare.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale:

1) accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per difetto della giurisdizione amministrativa;

2) dichiara che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria;

3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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