Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-09-2011, n. 19087 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 giugno 2007 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, per il riconoscimento del trattamento di invalidità di cui alla L. n. 830 del 1961 proposta, con l’intervento adesivo del datore di lavoro (ATAF s.p.a.), da S.G., dipendente con mansioni di autista dall’assunzione (1978) fino al 27.2.1988, destinato, da tale data e fino al giugno 2001, a mansioni di risulta (pulizie) per temporanea inidoneità al servizio di operatore di esercizio e ritenuto dall’INPS, nel giugno 2003, permanentemente inidoneo al predetto servizio ed idoneo ad altre mansioni.

2. Per la Corte territoriale, incontestata l’impossibilità per il S. di svolgere le mansioni di autista per motivi di salute, il giudizio di idoneità doveva riferirsi alle qualifica formale e non alle mansioni di fatto espletate. Inoltre, quanto al secondo requisito per il riconoscimento del trattamento di invalidità, costituito dall’impossibilità di ricollocazione in altre mansioni, il relativo onere probatorio, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, non era stato assolto, non potendo all’uopo rilevare la circostanza, non contestata dall’INPS, dell’avvenuto pensionamento di altri nove dipendenti in condizioni analoghe, non potendo da essa evincersi indicazioni relative all’incollocabilità dei predetti dipendenti e del S.. Nè il lavoratore e il datore di lavoro avevano provato perchè dopo dieci anni di utilizzazione come pulitore S. fosse stato ricollocato, irragionevolmente, tra gli operatori di esercizio, a ciò conseguendo la sostanziale inattività per l’impossibilità di essere utilizzato come autista.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’ATAF s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria. S. ha proposto coevo ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’INPS ha resistito con controricorsi, eccependo l’inammissibilità dei ricorsi.
Motivi della decisione

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con l’unico motivo dei coevi ricorsi principale (ricorso ATAF) e incidentale (ricorso S.) i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 356 e 420 c.p.c., in relazione all’art 24 Cost., comma 2 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si contesta la decisione impugnata per non aver ritenuto assolto l’onere probatorio sull’impossibilità di ricollocazione di S. in altre mansioni, omettendo di prendere in considerazione le prove dedotte dal lavoratore e dal datore di lavoro. I motivi si concludono con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire "se il Giudice deve porre a fondamento delle decisioni le prove proposte dalle parti". 6. Il motivo, per il profilo inerente alle censure per violazione di legge, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., per mancanza di pertinenza e specificità. 7. Invero, la funzione propria del quesito di diritto, applicabile ratione temporis, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare ex multis, Cass. 8463/2009). Il quesito deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009).

8. Per il profilo concernente le censure alla motivazione della sentenza impugnata il motivo è, invece, fondato.

9. La Corte territoriale espone, in maniera concisa, i presupposti costitutivi del diritto alla pensione di invalidità previsto dalla L. n. 830 del 1961, art. 12 per i dipendenti di aziende autoferrotranviarie riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto rispetto alle funzioni proprie della qualifica rivestita e che non possano essere adibiti ad altri servizi dell’azienda per mancanza di disponibilità di posti o per incapacità fisica.

10. Incontestato il primo requisito costitutivo, dell’inidoneità per motivi di salute allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, con riferimento al secondo requisito – l’impossibilità di ricollocazione del S. in altre mansioni compatibili – la Corte fiorentina ritiene non assolto l’onere probatorio incombente sul lavoratore e/o sul datore di lavoro intervenuto in adesione alla domanda del lavoratore.

11. In particolare, per i Giudici del gravame gli appellati avrebbero fornito la prova dell’avvenuto pensionamento di altri nove dipendenti in condizioni analoghe e la circostanza, non contestata dall’INPS, poteva darsi per pacifica, ma dalla documentazione relativa a tali pensionamento non era dato evincere nulla sull’incollocabilità del S. in altre mansioni.

12. Lavoratore e datore di lavoro, si legge nella motivazione della Corte territoriale, avrebbero invece dovuto fornire la prova rigorosa dell’impossibilità, in concreto, di utilizzare il lavoratore inidoneo e spiegare perchè, dopo dieci anni di utilizzazione come pulitore, S. fosse stato ricollocato irragionevolmente nell’organico degli operatori di esercizio con due anni di sostanziale inattività determinata dall’impossibilità di essere utilizzato come autista. E le stesse mansioni di risulta cui S. era stato addetto lasciavano presumere, per la Corte territoriale, la disponibilità di una posizione lavorativa nelle mansioni di fatto assegnate in seguito all’inidoneità. 13. I concisi passaggi dell’ iter motivazionale che conducono la Corte fiorentina verso il ritenuto mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’impossibilità di ricollocazione del S. in altre mansioni compatibili, non prendono tuttavia in considerazione l’impianto probatorio ritualmente acquisito al giudizio, in particolare le prove documentali tempestivamente prodotte dal lavoratore e dal datore di lavoro, con riferimento ad un triennio, dal 2001 al 2003, concernenti le reiterate proroghe del periodo di collocamento in aspettativa del lavoratore per motivi di salute nell’impossibilità, per il datore di lavoro, di adibire il lavoratore a diverse mansioni.

14. La sentenza della Corte di merito, omettendo di valutare e motivare le prove acquisite si rivela, pertanto, lacunosa in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, qual è l’impossibilità della ricollocazione del S. in altre mansioni compatibili ai fini del diritto alla pensione di invalidità e deve essere cassata con rinvio ad altro giudice designato in dispositivo perchè proceda a nuovo esame.

15. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie quanto alla censura di vizio di motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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