Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-05-2011, n. 19614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Perugia in data 16.3.2001, con la quale L.P., gerente del ristorante Mac Donald’s di (OMISSIS), veniva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 605 cod. pen. commesso il (OMISSIS) in danno del dipendente M. T.K.I. impedendo l’uscita dal locale dello stesso, oltre che degli altri dipendenti del ristorante, alla fine dell’orario lavorativo, per un periodo di tempo superiore ai trenta minuti.

Il ricorrente deduce:

1. contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputata;

2. prescrizione del reato contestato.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputata, è infondato.

Il ricorrente rileva che la Corte d’Appello trascurava di valutare il decisivo elemento rappresentato dall’obbligazione contrattuale dei dipendenti del ristorante di uscire contemporaneamente dallo stesso a conclusione dell’orario di lavoro al fine di scongiurare la commissione di rapine nel locale, obbligazione che la sera dei fatti non poteva essere rispettata finchè la direttrice di turno Ma. non avesse eseguito operazioni di pulizia dei bagni che il M. aveva rifiutato di effettuare; elemento rispetto al quale le dichiarazioni del M. manifestavano significative contraddizioni in ordine agli orari di lavoro, a fronte della mancanza di rimostranze degli altri dipendenti sul ritardo nell’uscita dal locale.

Sul punto la sentenza impugnata presenta una congrua motivazione, fondata sul dato indiscusso per il quale, secondo le concordi deposizioni dei dipendenti del locale, gli stessi venivano ivi trattenuti per un apprezzabile periodo di tempo in conseguenza dell’essere state le chiavi dell’ingresso trattenute dalla L., e sull’irrilevanza, rispetto a questa acquisizione, delle discrasie presenti nelle dichiarazioni del M. sugli orari di inizio e termine dell’orario lavorativo e sulle modalità di uscita dei dipendenti dal ristorante. Quanto alle ragioni del comportamento dell’imputata, la decisione della Corte territoriale evidenziava come lo stesso si fosse comunque risolto nell’aver arbitrariamente impedito alla parte offesa l’uscita dal locale, condotta non consentita nella gestione del personale; e tale argomentazione, ove integrata con le considerazioni espresse nella sentenza di primo grado in ordine all’incoercibilità di qualsiasi obbligo di tacere ritenuto gravante sui dipendenti, costituisce adeguata risposta alle osservazioni riprese nel ricorso in discussione sui motivi che avrebbero indotto l’imputata a protrarre la permanenza dei dipendenti nel locale, nel senso della irrilevanza degli stessi rispetto ad un’inammissibile privazione della libertà personale.

2. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo alla eccepita prescrizione del reato contestato. Tenuto conto della data di emissione della sentenza di condanna in primo grado, risulta invero applicabile alla fattispecie il termine prescrizionale massimo risultante dal previgente testo dell’art. 157 cod. pen., pari ad anni quindici; il cui decorso dalla data del fatto si colloca al (OMISSIS).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *