Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 383 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Sberna Viaggi s.r.l. (d’ora in poi, breviter, "Sberna") impugna la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha:

– respinto il ricorso introduttivo, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti;

– dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, proposti dall’odierna appellante avverso i seguenti atti:

– (quanto al ricorso principale) l’atto amministrativo, prot. n. 566/servizio I/U.O. AP, del 9 novembre 2007, adottato dall’Assessorato regionale ai trasporti, di rigetto (implicito) dell’istanza di rinnovo dell’espletamento del servizio extraurbano di trasporto pubblico locale, nonché di sospensione dall’espletamento del servizio per le tratte interessate dalle decisioni n. 919 e n. 920/2007 di questo Consiglio;

– (quanto al primo ricorso per motivi aggiunti) il decreto assessoriale n. 172/Serv. 1 del 3 marzo 2008 e del provvedimento U.O. n. 94 del 4 marzo 2008;

– (quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti) il provvedimento n. 422/Servizio 1 del 18 giugno 2008;

– (quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti) il provvedimento n. 1361 del 16 marzo 2009 e il provvedimento n. 730 del 29 ottobre 2008.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, la Camarda & Drago s.r.l. (nel prosieguo, "Camarda") e l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ("Assessorato").

3. – All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – La vicenda sulla quale si è innestato il presente contenzioso è stata ricostruita nella narrativa del fatto contenuta nella sentenza impugnata; a tale ricostruzione può farsi succintamente riferimento.

La Sberna, con il ricorso introduttivo, impugnò il provvedimento assessoriale del 9 novembre 2007, contenente, secondo l’avviso della società, un sostanziale rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’espletamento del servizio extraurbano di trasporto pubblico locale, avanzata dalla ricorrente in data 15 ottobre 2007.

Ai fini di una migliore comprensione dell’oggetto della controversia occorre premettere che con le decisioni nn. 919 e 920 del 2007 di questo Consiglio furono annullate l’autorizzazione, rilasciata alla ricorrente in forza di D.A. n. 465/2tr/2007, al carico di passeggeri a S. Agata di Militello, l’autorizzazione in via provvisoria in forza di D.A. 185/2tr/1998 ad istradare per l’autostrada A20 dallo svincolo di S. Agata anziché da quello di Rocca di Caprileone e il provvedimento autorizzatorio n. 397/serv.1/2005 relativo all’espletamento di due corse aggiuntive nella tratta Caronia – S. Agata di Militello.

L’Assessorato dunque, con il provvedimento n. 566/servizio I/U.O. del 9 novembre 2007, sospese il servizio per la tratta interessata dalle suddette decisioni nn. 219/2007 e 220/2007 (Capizzi – Caronia – S. Agata di Militello), sospendendo correlativamente anche l’efficacia del contratto del 29 settembre 2007.

Avverso tale provvedimento si diresse il ricorso introduttivo.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti la Sberna impugnò anche il D.A. n. 172/Ser. I del 3 marzo 2008 con il quale, sul presupposto dell’intervenuto annullamento delle concessioni intestate alla società ricorrente per effetto delle citate pronunce nn. 919/2007 e 920/2007 di questo Consiglio, furono rideterminati il percorso e i programmi d’esercizio dell’autolinea Capizzi – Caronia – Messina, con il divieto di carico passeggeri tra Sant’Agata di Militello e Messina.

Con atto n. 94 del 4 marzo 2008 fu convocata la conferenza di servizi per dare esecuzione alle ridette decisioni nn. 919/2007 e 920/2007.

Nelle more del giudizio fu adottato il D.A. n. 422/servizio I del 18 giugno 2008, con il quale, in esito alla conferenza di servizi tenutasi il 2 aprile 2008, l’amministrazione annullò la nota n. 95 del 4 marzo 2008, con la quale si autorizzava la società appellante ad esercitare provvisoriamente l’autolinea Capizzi – Caronia – Messina, diffidandola dall’esercitare il servizio con le prescrizioni indicate nel D.A. n. 172/08.

Tale provvedimento fu impugnato dalla Sberna con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Successivamente l’Assessorato, avendo la società ricorrente avviato, con comunicazione del 12 gennaio 2009, l’esercizio della corsa feriale sulla tratta Caronia – Messina, adottò il provvedimento, prot. n. 1361, del 16 marzo 2009, con il quale si invitò la società appellante a chiedere una nuova autorizzazione per incrementare il numero delle corse dell’autolinea Capizzi – Caronia – Messina.

Contro questo provvedimento, nonché per il riconoscimento del diritto a conseguire il contributo per l’esercizio del trasporto pubblico locale su gomma dovuto per 82.000 chilometri annui di percorrenza dal 12 gennaio 2009 (data di concreto avvio dell’autorizzata corsa feriale), fu proposto infine il terzo ricorso per motivi aggiunti.

5. – Il T.A.R., come sopra accennato, non ha accolto, per averle respinte o dichiarate inammissibili, tutte le impugnative sopra richiamate.

6. – L’appello interposto dalla Sberna è affidato ai seguenti, molteplici mezzi di gravame:

I) quanto al ricorso principale:

1) violazione e mancata applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1009; eccesso di potere; difetto di istruttoria;

2) violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990; eccesso di potere; mancata conclusione del procedimento mediante atto espresso;

3) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; difetto di motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico; illogicità manifesta;

4) eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, sviamento dall’interesse pubblico; ingiustizia manifesta;

5) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dall’interesse pubblico; violazione dell’art. 97 Cost.; irragionevolezza;

II) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

1) violazione del dictum discendente dalla decisione n. 919/2007 di questo Consiglio; erroneità manifesta dei presupposti di diritto; eccesso di potere; difetto di istruttoria; violazione del principio di divieto di disapplicazione dell’atto amministrativo esecutivo; difetto di motivazione;

2) difetto di motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico; illogicità; sviamento dall’interesse pubblico; irragionevolezza;

III) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

1) eccesso di potere sotto il profilo della perplessità e della irragionevolezza; contraddittorietà tra parte motiva e parte dispositiva del medesimo atto impugnato; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; insufficiente o difetto di motivazione;

2) violazione del dictum discendente dalla decisione n. 919/2007 di questo Consiglio; nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990; difetto di motivazione; difetto di istruttoria;

3) erroneità dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; sviamento di potere;

4) assoluto difetto di motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico; illogicità; sviamento dall’interesse pubblico; irragionevolezza;

5) erroneità dei presupposti di diritto; mancata applicazione dello ius superveniens in sede di rinnovazione del procedimento; violazione della L. n. 285/2005, del Reg. n. 316/2006 e della L. n. 19/2005; violazione degli artt. 49, 81 e ss. del Trattato CE in tema di libera concorrenza;

IV) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

in ordine al provvedimento n. 1361/2009:

1) eccesso di potere; violazione dei principi di tipicità, di esecutorietà e di efficacia degli atti amministrativi; violazione dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990; violazione del principio di legalità sostanziale; violazione degli artt. 1174 e 1175 c.c.; falsa applicazione dell’art. 27 della L. n. 19/2005; eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti di diritto; violazione della L. n. 16/1997 e del D.A. n. 457/1997;

2) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica e dall’interesse pubblico; ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; difetto di istruttoria;

in relazione al provvedimento n. 730/2008:

3) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica e dall’interesse pubblico; eccesso di potere per contraddittorietà illogicità e irragionevolezza; violazione dell’art. 1375 c.c.;

4) violazione del dictum discendente dalla decisione n. 919/2007 di questo Consiglio; nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990; assenza di istruttoria; violazione del principio del contrarius actus; violazione del principio del giusto procedimento; violazione degli artt. 7 ss. della L. n. 241/1990; violazione del principio di trasparenza e di pubblicità;

5) erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria; sviamento di potere e dall’interesse pubblico;

6) violazione della L. n. 285/2005, del Reg. n. 316/2006 e della L. n. 19/2005; violazione degli artt. 49, 81 e ss. del Trattato CE; assenza di comparazione;

7) eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, dell’irragionevolezza e del buon andamento; difetto di contraddittorio.

7. – Nel costituirsi la Camarda ha eccepito l’inammissibilità di molti motivi di impugnazione e ha chiesto, nel resto, il rigetto dell’appello.

8. – Anche l’Assessorato ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

9. – In via preliminare il Collegio rileva – fatta eccezione per quanto si osserverà nel successivo par. 10 – che la causa non è matura per la decisione. Ed invero l’approfondito scrutinio delle numerose censure formulate dalla Sberna postula l’indispensabile acquisizione, da parte del Collegio, di tutti gli atti (incluse le convocazioni, i verbali nonché i documenti e le memorie prodotti in occasione delle singole sedute) relativi alla conferenza dei servizi indetta e condotta dall’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti – Dipartimento trasporti e comunicazioni.

All’adempimento sopra disposto è tenuto l’Assessorato resistente, il quale provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, curando di predisporre sette copie perfettamente leggibili di tutta la documentazione sopra richiesta, raccolta in ordine cronologico e in distinti fascicoli muniti di indice.

10. – Si presenta invece di immediata definizione l’appello della Sberna nella parte in cui si dirige contro la declaratoria dell’inammissibilità, per carenza di interesse, del primo ricorso per motivi aggiunti.

Al riguardo va segnalato che il Tribunale, dopo aver respinto il ricorso introduttivo, ha così statuito: "Il Collegio passa ora all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il D.A. n. 172 del 27/9/08, con il quale vengono poste prescrizioni di percorso e di programma di esercizio relativamente all’autolinea extraurbana Capizzi – Caronia – Messina, e ne riscontra la inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il decreto ivi impugnato (n. 172/08), e la nota n. 95 del 4 marzo 2008, con la quale la ditta ricorrente era stata autorizzata ad esercitare in via provvisoria la predetta autolinea, sono stati rinnovati dal successivo provvedimento n. 422 del 18 giugno 2008, che viene impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti sul quale si radica, in sostanza, ogni interesse della parte".

Contro la statuizione sopra riferita l’atto di appello non prende posizione né formula alcuna critica. La Sberna, in effetti, si è esclusivamente limitata a riproporre, in sostanza, le medesime censure già dedotte in primo grado.

Siffatto atteggiamento difensivo induce il Collegio a dichiarare inammissibile anche l’appello in parte qua, dovendo trovare applicazione il noto e consolidato principio secondo il quale la natura di mezzo di impugnazione a critica libera, tipica dell’appello amministrativo, implica comunque che il gravame contenga almeno una critica della sentenza gravata e, dunque, l’articolazione di specifiche censure avverso la stessa, essendo insufficiente la mera riproduzione di motivi, eccezioni, argomenti, sollevati in prime cure e disattesi dalla sentenza di primo grado (in termini, tra le pronunce più recenti, Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8932).

Visto l’art. 36, comma 2, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, non definitivamente decidendo sull’appello emarginato:

1) dichiara inammissibili i motivi di appello proposti contro la dichiarazione di inammissibilità, per carenza di interesse, contenuta nell’impugnata sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 580/2010, meglio indicata nelle premesse;

2) dispone gli incombenti istruttori indicati in parte motiva.

Impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sul riparto delle spese processuali del secondo grado del giudizio, rinvia la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 9 novembre 2011, ore di rito.

Manda la Segreteria per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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