Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-05-2011, n. 19613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Perugia in data 16.12.2006, con la quale B. M. veniva condannato alla pena di Euro 600 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di ingiuria commesso il (OMISSIS) nei locali del Tribunale per i minorenni di Perugia, in attesa dello svolgimento di un’udienza relativa alla posizione del figlio dell’imputato B.V., in danno di Be.Ca., persona legata sentimentalmente a L.A.G., con la quale il B. aveva precedentemente convissuto, rivolgendogli le espressioni "testa di cazzo … sei un uomo di merda … tonto". Il ricorrente deduce:

1. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata escussione testimoniale della persona offesa ed all’affermazione di responsabilità dell’imputato;

2. violazione di legge nella determinazione della pena inflitta.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso, relativo alla mancata escussione testimoniale della persona offesa ed all’affermazione di responsabilità dell’imputato è inammissibile.

Il ricorrente denuncia l’illegittimità della mancata escussione della parte offesa in quanto non vietata, come invece sostenuto dal Giudice di Pace, dall’aver il Be. assistito alla deposizione degli altri testimoni, ed invece imposta dalla necessità di confermare il contenuto della querela; e lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata laddove la stessa si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dei testimoni senza porle in raffronto con quelle della persona offesa.

Il ricorso è manifestamente infondato nell’affermazione di assoluta necessità della deposizione della persona offesa ai fini della prova dei fatti contestati, viceversa conseguibile anche in base ad elementi diversi, tanto più che dall’esame del verbale dibattimentale risulta come la difesa dell’imputato non abbia in quella sede manifestato alcuna opposizione al provvedimento di revoca dell’ammissione della testimonianza del Be.. A fronte poi della motivazione della sentenza impugnata, con la quale si riteneva provata la condotta alla luce delle dichiarazioni delle testi oculari L., S. e b., il ricorso è assolutamente generico, non introducendo alcun rilievo critico sull’attendibilità delle deposizioni.

2. Pari menti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena inflitta. Il rilievo del ricorrente sul superamento del massimo edittale di Euro 516 previsto dall’art. 594 cod. pen. è invero manifestamente infondato; a parte il fatto che nell’imputazione è contestata l’aggravante di cui al citato art. 594, comma 4 per essere stata la condotta commessa in presenza di più persone, la pena edittale a cui deve aversi riguardo è quella indicata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 per i reati di competenza del Giudice di Pace in ordine ai quali erano originariamente previste le pene alternative della reclusione e della multa, variante da Euro 258 ad Euro 2.582.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, che avuto riguardo all’impegno processuale si liquidano in Euro 1.500 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in Euro 1.500 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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