Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 18-05-2011, n. 19598

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

I Eugenio che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Genova con sentenza del 5 agosto 2010 ha rigettato la richiesta di revisione proposta da G.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 6 dicembre 2006, che aveva confermato la condanna a sei anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., con l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., n. 1 e art. 609 quater c.p., perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, percuotendola ed introducendole con la forza nella bocca il pene, facendosi masturbare, baciandola e toccandola nelle parti intime, ed in un’occasione, congiungendosi carnalmente con la stessa, aveva compiuto ripetuti atti di violenza sessuale nei confronti della nipote C.C., minore di anni quattordici, affidata allo stesso ed alla moglie, in (OMISSIS).

I difensori del G. propongono ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 468 c.p., comma 2 in relazione all’art. 636 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. C). La responsabilità del G. è stata fondata unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa C.C.. Poichè al giudizio di revisione si applicano ex art. 636 c.p.p. le norme previste dal c.p.p. per il dibattimento dall’art. 465 c.p.p. e seguenti/era stata depositata la lista dei testimoni dei quali intendeva chiedere l’esame per l’udienza del 13 ottobre del 2009, ma il giudice della revisione aveva stabilito l’audizione della sola teste M.J. senza pronunciarsi in ordine all’ammissione degli altri testi indicati nella lista, che sarebbero stati rilevanti in quanto avrebbero potuto confermare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla teste M. in sede di indagini difensive, che aveva riferito che la C. le avrebbe rivelato di essersi integralmente inventata le accuse allo zio. Da ciò deriva una grave ed insanabile violazione dei diritti della difesa, quale causa di nullità di cui all’art. 178 c.p.p. ss..

2. Carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d’appello avrebbe ritenuto inutile l’audizione dei testi Ca.Ma. e C.E. con una motivazione tautologica e sarebbe incorsa in un grave travisamento dei fatti laddove ha ritenuto non credibile M.J., in quanto la stessa non aveva riferito a nessuno, nell’ambito della casa famiglia, quanto aveva appreso dall’amica C.E., atteso che non è stato tenuto conto della sfiducia che la M. riponeva nelle autorità per la propria estrazione familiare. Il giudice avrebbe dovuto esplorare invece il rapporto che si era instaurato tra la C. e la M., prima di definire quest’ultima persona labile, morbosa e menzognera. Pertanto il giudice della revisione avrebbe dovuto disporre un nuovo esame di C.C. e, quantomeno disporre l’esame di Ca.Ma., il quale avrebbe potuto riferire circostanze utili a valutarne l’attendibilità.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto il giudizio di revisione si svolge innanzi alla Corte di appello secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 636 c.p.p. che prevede che venga emesso decreto di citazione a norma dell’art. 601 c.p.p. e che vengano osservate le disposizioni di cui al dibattimento di primo grado in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

La disposizione dell’art. 468 c.p.p. non risulta applicabile nel giudizio di revisione, sia perchè la richiesta di revisione è un mezzo di impugnazione straordinaria, non un nuovo giudizio nel quale debbano essere indicati i testimoni da assumere ed i temi di prova sui quali interrogarli, sia perchè l’indicazione delle prove da assumere, ivi comprese quelle testimoniali, deve essere contenuta nella richiesta di revisione stessa, presentata ex art. 633 c.p.p., unitamente agli atti e documenti che l’istante ritenga di dover di sottoporre alla Corte di appello per sollecitare la revisione del giudicato penale.

La giurisprudenza di legittimità, infatti – seppure in relazione ad una diversa fattispecie – ha affermato che nel giudizio di revisione non può essere applicato il disposto di cui all’art. 468 c.p.p., per la stessa ragione per la quale lo stesso non può essere esteso al giudizio di secondo grado, nel quale l’assunzione delle prove è del tutto eccezionale e regolata in via autonoma dall’art. 603 c.p.p. (Cfr. Sez. 3, n. 40194 del 30/10/2007, Lazzari, Rv. 238147, nella parte motiva). D’altra parte la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorchè la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici: in sede di revisione il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare l’accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta (in tal senso Sez. 3, Sez. 3, n. 20467 del 25/5/2007, Candotti, Rv. 236673).

La Corte di appello ha proceduto all’audizione della "nuova prova", rappresentata dalla testimonianza di M.J., la quale aveva narrato circa le confidenze ricevute, successivamente ai fatti, dalla C.C., vittima delle violenze sessuali per le quali il G. era stato condannato, la quale le aveva confessato della falsità delle accuse dalla stessa formulate contro lo zio; è stata anche ascoltata la teste Mo.Fr., educatrice nella Casa famiglia ove le due ragazze si erano conosciute. Motivatamente è stata esclusa la necessità di ascoltare il teste Ca., il quale avrebbe potuto solo riferire de relato quanto riferitogli dalla M. stessa e la teste C.E. (moglie del condannato e zia della persona offesa), teste de relato della M. stessa, e comunque persona la cui testimonianza resa nel dibattimento di primo grado era stata già valutata dai giudici. Come è noto, infatti, nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza finalizzata ad una diversa e nuova valutazione di quelle già apprezzate in occasione della sentenza sottoposta a revisione (in tal senso Sez. 4, n, 542 del 20/1/1997, Sorvillo, Rv.

206779).

2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, la mancata assunzione delle testimonianze di cui sopra, non è fondato.

La sentenza ha fornito una motivazione più che congrua, esaustiva e logica delle ragioni per le quali la teste M.J. è stata ritenuta del tutto inattendibile, anzi menzognera, al punto che gli atti del giudizio di revisione sono stati trasmessi per le valutazioni circa la sussistenza dei reati di calunnia e falsa testimonianza alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Genova e delle ragioni per le quali è stata ritenuta superflua l’audizione degli altri testi segnalati. Del tutto pretestuoso risulta il richiamo ad un presunto travisamento dei fatti: i giudici di appello non hanno travisato dati fattuali incontrovertibili, ma hanno espresso il loro convincimento circa l’assoluta falsità delle presunte confidenze che la M. aveva asserito di aver ricevuto dalla persona offesa "pentita" per le accuse rivolte allo zio. Le dichiarazioni della teste, infatti, ritenute tardive rispetto al momento della ricezione delle confidenze, non sono state riferite a nessuno all’interno dell’istituto, e sono state smentite dall’educatrice, la quale ha anche riferito circa le pressioni ricevute dalla moglie del condannato per attenuare la di lui posizione e del fatto che era a conoscenza che analoghe insistenze (per una sorta di ritrattazione o nuova dichiarazione favorevole allo zio) di quanto emerso nel processo erano state poste in essere anche nei confronti della C.C., come la stessa a suo tempo ebbe a riferirle. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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