Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-09-2011, n. 19084 Assicurazioni sociali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Catanzaro accogliendo, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di F.N., ha riconosciuto il diritto all’incentivo previsto dal D.I. 21 maggio 1998, art. 3, comma 5 sul rilievo che sussistessero, nella specie, i requisiti previsti per i lavoratori impegnati in progetti socialmente utili al fine di beneficiare del predetto contributo, in applicazione della disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 468 del 1987, art. 12 (rinuncia alla prosecuzione delle attività socialmente utili al fine di avviare forme di microimprenditorialità; permanenza di almeno 12 mesi nell’attività socialmente utile nel corso del 1998; domanda presentata in periodo compreso fra il 1/11/2000 e il 30/6/2001).

2. Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi. Resiste F. con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l’INPS denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 8, e del D.M. 21 maggio 1998, art. 3, comma 5), deducendo la spettanza del beneficio di che trattasi sulla base del requisito della partecipazione ad un progetto di lavoro socialmente utile, come previsto dal decreto interministeriale citato, requisito che non ammette equipollenti, fra i quali l’impegno, come nella specie, in un piano di formazione totalmente finanziato dal Fondo per l’occupazione del D.Lgs. n. 81 del 2000, ex art. 7, comma 12, lett. b). Deduce, in sostanza, l’erroneità della sentenza impugnata in ordine ai requisiti richiesti per l’erogazione della provvidenza.

2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per aver la corte di merito erroneamente posto a fondamento della decisione la rinuncia presentata da F. il 21.11.2000 mentre era impegnato nell’attività socialmente utile di formazione, a quella data avendo, invece, già cessato il progetto di l.s.u. ed essendo impegnato in un piano di formazione finanziato dal Fondo per l’occupazione.

4. Il beneficio di cui si controverte è stato disciplinato dal D.Lgs. n. 468 del 1997 che, in particolare, all’art 12 (rubricato "disciplina transitoria"), dopo aver premesso che le disposizioni di tale articolo si riferivano "… ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608", previde la possibile adozione, in favore dei suddetti lavoratori, della "… assunzione a carico del Fondo per l’occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui al citato D.L. n. 510 del 1996, art. 9-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608 del 1996" (comma 5, lett. b).

5. Il successivo comma 8 del citato art. 12 stabili che "le risorse del Fondo per l’occupazione di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 1, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organiz2azioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonchè le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5". 6. Venne quindi emanato il D.M. 21 maggio 1998, adottato, per quanto qui specificamente rileva, al precipuo scopo di definire le modalità applicative delle misure contenute nell’art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo citato. Il decreto interministeriale (tenuto espressamente conto della circolare ministeriale n. 19 del 12 febbraio 1998 con la quale già era stato precisato l’ambito della disciplina transitoria e dei soggetti aventi titolo) ha, all’articolo 1, chiaramente enunciato le condizioni soggettive e temporali dei destinatari della disciplina transitoria introdotta nel 1997, stabilendo, testualmente, che: "I lavoratori di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 1, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell’anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi (D.M. 21 maggio 1998 cit., art. 1, comma 1).

7. In tale disposizione risiede, dunque, la chiave di volta delle misure introdotte per favorire l’avvio della microimprenditorialità da parte dei lavoratori impegnati nei progetti di lavoro socialmente utili, disciplinate, in dettaglio, dall’art. 3, rubricato "lavoro autonomo". 8. Va, inoltre, dato atto che la materia è stata poi nuovamente disciplinata dal D.Lgs. n. 81 del 2000, con previsioni concernenti, in particolare, gli "Enti utilizzatoli" (art. 1), la "Definizione dei soggetti utilizzati" (art. 2), l’individuazione di "Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali" (art. 6), la previsione di "Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile" (art. 7), la disciplina delle risorse del "Fondo per l’occupazione" (art. 8).

9. Con il predetto D.Lgs. n. 81 del 2000 si è provveduto a regolare l’intera materia già regolata dall’anteriore normativa e quest’ultima, in difetto di specifiche disposizioni di diverso segno, sarebbe risultata abrogata in base al disposto dell’art. 15 preleggi;

il citato D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 10 (recante "disposizioni transitorie e finali"), stabilì invece, al comma 3, l’espressa abrogazione soltanto di talune disposizioni del D.Lgs. n. 468 del 1997, confermando "… le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997 e successive modifiche, e al D.M. 21 maggio 1998, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo"; da ciò la perdurante applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 468 del 1997 non rientranti fra quelle espressamente abrogate e del D.I. 21 maggio 1998, in quanto compatibili (v., ex multis, Cass. 1256/2011).

10. L’ipotesi particolare che ci occupa concerne la richiesta di incentivo da parte di un lavoratore impegnato in progetti di pubblica utilità presso la Protezione civile, dal 6 maggio 1996 al 12 luglio 1999, e le Ferrovie dello Stato, dal 12 luglio 1999 al 31 ottobre 2000 e, successivamente, in corsi di formazione professionale funzionali all’inserimento in attività lavorativa, il primo di due mesi, dal 1 novembre 2000 al 31 dicembre 2000, anteriore all’assunzione fissata per il 1 gennaio 2001, il secondo, quadrimestrale, successivo all’assunzione. La rinuncia del lavoratore, per la concessione dell’incentivo e l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, è stata comunicata il 21 novembre 2000. 11. Si tratta del medesimo incentivo all’assunzione, fissato in L. 18 milioni (ora Euro 9.296,22), previsto dall’art. 4 del citato D.M., destinato ai datori di lavoro privati, enti pubblici economici, cooperative e consorzi, onde agevolare e favorire iniziative volte alla creazione di occupazione stabile (D.M. 21 maggio 1998, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 1 e D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 7).

12. Osserva il Collegio che l’incentivo per l’avvio di forme di microimprenditorialità, erogato in unica soluzione, è concesso ai lavoratori che partecipino a progetti di lavori socialmente utili e che vi abbiano rinunciato, nel corso dei progetti medesimi, per avviare forme di autoimpiego o di microimprenditorialità al fine di ridurre e contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, sostituendo benefici economici di tipo assistenziale con erogazioni incentivanti al precipuo fine di stimolare ed agevolare, per tali lavoratori, l’inserimento nel mondo produttivo attraverso la creazione di microimprese.

13. L’art. 3, commi 4 e 5 del citato D.I. dettano, al riguardo, la seguente disciplina: "I lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto che partecipino a progetti di lavori socialmente utili e che abbiano rinunciato durante il corso dei progetti medesimi a parteciparvi hanno diritto ad ottenere un contributo pari al 50% dell’assegno di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, che sarebbe loro K spettato fino al completamento del progetto di lavori socialmente utili. Il contributo è pari al 100% nel caso in cui la rinuncia intervenga entro il 1998" (comma 4, D.M. cit). Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità, a prescindere dai casi di cui al comma 1, spetta altresì l’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene erogato in unica soluzione.

Il predetto incentivo è riconosciuto anche in caso di avvio di nuove società operative, qualora il lavoratore vi partecipi in qualità di socio. In tali casi la cooperativa di che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori, agli incentivi di cui all’art. 4, comma 1 (comma 5, D.M. cit.).

14. Dal tenore letterale della disposizione da ultimo menzionata e dell’articolo 1 si evince il chiaro ed inequivoco riferimento, quanto agli aventi diritto all’incentivo, ai partecipanti a progetti di lavori socialmente utili che via abbiano rinunciato, nel corso del progetto medesimo, interpretazione avallata dal rafforzativo, adottato nell’art. 1, con l’espressione "già impegnati effettivamente" nei progetti di lavori socialmente utili.

15. La tecnica del rinvio, nell’art. 3, comma 5 del citato Decreto Interministeriale, ai lavoratori di cui al comma 4, ed ivi ai lavoratori di cui all’art. 1 del Decreto medesimo, sottende la fermezza nella descrizione delle condizioni soggettive per fruire del beneficio, raccordata esclusivamente alla partecipazione a progetti di lavori socialmente utili e alla rinuncia nel corso del progetto, senza che possano dischiudersi interpretazioni estensive della disciplina de qua alla partecipazione ad attività formative ed alla rinuncia ad essa, disancorate dal parametro dell’effettivo impegno in progetti di lavori socialmente utili.

16. La partecipazione ad attività formative funzionali all’inserimento in attività lavorative è affatto diversa dalla partecipazione a progetti di lavori socialmente utili, tant’è che il Legislatore del 2000 ha introdotto una peculiare disciplina prevedendo la concessione dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili solo nei seguenti casi: a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’ente utilizzatore; b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 7, comma12).

17. L’equiparazione tra partecipazione ad attività formative funzionali all’inserimento in attività lavorative e partecipazione a progetti di lavori socialmente utili, ai fini della concessione del controverso incentivo, va inoltre esclusa per l’intrinseca diversità, per struttura e funzione, che connota la partecipazione del lavoratore socialmente utile ad attività formativa, funzionale, ex se, all’inserimento nelle attività lavorative per le quali il lavoratore è stato "formato" piuttosto che all’avvio, da parte di questi, di una propria attività di microimprenditorialità. 18. La decisione della Corte territoriale che, in difformità dagli enunciati principi, pur in difetto del requisito dell’effettiva partecipazione del F. a progetti di lavori socialmente utili al momento della presentazione della domanda, ha riconosciuto il diritto all’incentivo di cui al D.I. 21 maggio 1998, art. 3, comma 5 va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda di cui al ricorso introduttivo va respinta.

19. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di F.N.. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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