Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-09-2011, n. 19083 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello de L’Aquila respingeva il gravame dell’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di D.M.D. di ricostituzione della pensione goduta previa integrazione al minimo, sul presupposto che egli non percepisse altri redditi da trattamento previdenziale cumulabili con quelli erogati dall’INPS, vantando soltanto un diritto alla pensione venezuelana, avendone maturato i relativi requisiti, pensione non liquidata, nè percepita.

2. Contro tale sentenza l’INPS ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso D.M.D..
Motivi della decisione

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 8 e degli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione di sicurezza sociale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela in data 7 giugno 1988 e ratificata con legge n. 260 del 1991. Deduce, in sostanza, l’erroneità della sentenza impugnata in quanto ha attribuito rilevanza, ai fini del decidere, non già alla circostanza della sussistenza del diritto dell’assicurata a ricevere la pensione venezuelana, ma al fatto che tale pensione non venisse erogata.

4. Il ricorso è infondato. Questa Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. 10015/2010; Cass. 2854/2006), decidendo controversie analoghe, ha fissato il seguente principio di diritto: "in tema di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, e pagati pro rata, l’astratta previsione di cui all’art. 6 della convenzione italo- venezuelana, ratificata con L. n. 260 del 1991, alla stregua del quale l’ente venezuelano deve erogare il pro rata di sua pertinenza anche se l’assicurato non risieda nel paese, è irrilevante giacchè, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 8 ciò che vale per determinare l’assorbimento dell’integrazione al minimo sul pro rata italiano è che il pro rata venga effettivamente erogato". 5. La citata disposizione subordina, pertanto, il detto assorbimento alla corresponsione, e non già alla maturazione del diritto nei confronti dell’ente previdenziale straniero: diversamente, se fosse cioè sufficiente la mera maturazione del diritto, l’assicurato si vedrebbe decurtata la pensione italiana anche in mancanza di pagamento della quota estera, finendo con il percepire una prestazione inferiore al minimo.

6. La sentenza impugnata è conforme al suddetto principio di diritto che deve essere pienamente riaffermato in questa sede, non essendo state prospettate, dall’Istituto ricorrente, ragioni convincenti per sottoporlo a revisione.

7. Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione, ratione temporis, il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di ricorso conseguente a fase di merito introdotta in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’indicato Decreto Legge (2 ottobre 2003).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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