Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 379 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto al T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione quarta) n. 903 del 2009, il signor Be.Zu., ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Catania in data 4.11.2008, con il quale era stata rigettata la richiesta da lui avanzata di rinnovo della licenza di porto di fucile, per essere stato condannato per omessa denuncia ai sensi dell’art. 38 TULPS, avendo trasferito un fucile ed una rivoltella in una località diversa da quella nella quale essi risultavano denunciati.

Con decisione n. 903 del 2009, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il sig. Be.Zu., chiedendone anche il provvedimento cautelare di sospensione. Con ordinanza n. 923 del 2009, questo Collegio ha rigettato la richiesta cautelare.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda del ricorrente sul presupposto che il comportamento contestato costituisse "un chiaro ed incontrovertibile sintomo di inaffidabilità nell’uso delle armi, che si è concretizzato nel mancato rispetto delle elementari norme di legge che ne regolamentano la detenzione ed il porto". E ciò a prescindere dalla circostanza che esso integri o meno una fattispecie di reato. E senza che possa avere perciò rilievo l’intervenuta successiva riabilitazione ottenuta dal ricorrente.

Ad avviso di questo Collegio, il giudice avrebbe dovuto dare rilievo, piuttosto che alla semplice oggettiva constatazione dell’avvenuta condanna (come fatto dalla Amministrazione), alla avvenuta mancata valutazione invece della complessiva personalità del ricorrente e alla sostanziale venialità della trasgressione contestata, che non appare da sola sufficiente a determinare un giudizio di esclusione della buona condotta richiesta ai fini del "rinnovo" di un porto d’armi, tanto più in relazione alla circostanza che il diniego in oggetto è intervenuto non nella contestualità dei fatti, ma a distanza di circa 4 anni dalla condanna inflitta.

L’Amministrazione ha fondato invero il provvedimento negativo sul semplice oggettivo ricorrere dell’intervenuta denuncia e della successiva condanna per il fatto ascritto. E ciò quando la stessa circ. min. 557/B. 9471-101100.2 del 10.5.2003 – da essa ricordata tra i fatti a fondamento del provvedimento – esclude ogni automatismo tra valutazione penale del comportamento e sussistenza della buona condotta, sottolineando come questa non sia né assicurata dalla semplice irrilevanza penale dei fatti, né esclusa dalla eventuale rilevanza di essi in proposito (in presenza di circostanze che la possono fare invece ritenere sussistente ciò nonostante).

A giudizio pertanto di questo Collegio, e fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, il provvedimento impugnato appare meritevole di essere annullato e l’appello proposto dal ricorrente meritevole, conseguentemente, di accoglimento.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, annullando per l’effetto la sentenza impugnata nonché il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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