Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 378 Turismo e sport

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Ispica ha opposto diniego all’istanza del ricorrente per l’approvazione di un progetto di insediamento turistico da realizzare sul terreno di sua proprietà. Ha ritenuto infatti tale progettato insediamento in contrasto con il vincolo di cui all’art. 15, lett. "a" della L. n. 78/1976.

L’insediamento turistico in oggetto si compone di capanni appoggiati al suolo destinati ad essere rimossi al termine della stagione balneare, con piazzole di sosta per i frequentatori.

Il ricorrente aveva ottenuto, in un primo tempo, dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa il n. O. ai sensi dell’art. 146 lett. "a" del D.Lgs. n. 42/2004 (provvedimento prot. n. 1215 del 24 giugno 2003) e poi, successivamente, un ulteriore nulla osta, in relazione alla compatibilità dell’insediamento con la tutela archeologica del sito (provvedimento prot. n. 950 del 20 agosto 2004).

A tali nulla osta aveva fatto seguito anche (20 gennaio 2005) la relazione, con parere favorevole, del responsabile del procedimento presso l’Ufficio tecnico comunale di Ispica (che aveva fatto propria la prescrizione, contenuta già nel primo nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza, che le opere fossero mantenute installate per non più di sei mesi l’anno).

Con nota del 27 giugno 2005 (prot. n. 1822), la Soprintendenza annullava in autotutela i precedenti nulla osta.

L’interessato impugnava tale provvedimento e ne otteneva l’annullamento (con una decisione – T.A.R. Catania, n. 708/2006 – nel corso della quale il giudice sollevava, incidentalmente, dubbi sulla classificabilità dell’intervento tra le opere destinate alla diretta fruizione del mare).

Forse anche a seguito dell’obiter dictum contenuto in tale decisione, il Comune rimetteva in discussione il proprio precedente operato. Con la proposta 180 del 30 maggio 2006, il responsabile del procedimento esprimeva parere non favorevole al rilascio della concessione. A tale proposta si adeguava, facendola propria, la Commissione edilizia comunale. Con provvedimento del 15 giugno 2006, il responsabile della II Area del Comune rigettava la richiesta del ricorrente, motivando con il fatto che l’opera non rientra tra quelle finalizzate alla diretta fruizione del mare.

Ritenendo invece l’opera progettata funzionale al soggiorno marino, essendone prevista sia la collocazione nella spiaggia, sia l’accesso diretto al mare, il Bo. proponeva ricorso, lamentando l’illegittimità del provvedimento di diniego.

Con sentenza 673/2009 il T.A.R. adito rigettava il ricorso.

Contro tale decisione propone appello il Bo., avanzando varie censure. Avrebbe errato il giudice: a) nel non avere rilevato la inammissibile contraddittorietà di valutazioni intervenute (con riferimento al nulla osta già espresso dalla Soprintendenza e al successivo provvedimento comunale comprendente una diversa e opposta valutazione del medesimo fatto); b) nell’avere erroneamente ritenuto del Comune – in violazione dell’art. 15 lett. a) della L. n. 78/1976 – la potestà di esprimere la compatibilità dell’opera con la diretta fruizione del mare; c) nell’essere incorso in erronea valutazione dei fatti (per avere escluso che l’opera rientri tra quelle rivolte alla diretta fruizione del mare); d) per avere ritenuto che non fosse necessaria la partecipazione dell’interessato al procedimento, sotto forma di preavviso di rigetto.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Va innanzitutto osservato che la valutazione conclusiva che ha portato il Comune al diniego impugnato è intervenuta a conclusione di un complesso iter caratterizzato anche da valutazioni mutevoli nel tempo da parte dell’amministrazione, che aveva già espresso (ancorché in atti endoprocedimentali) e comunicato all’interessato un precedente proprio orientamento favorevole (di "comportamento contraddittorio, globalmente considerato, dell’Autorità" parla esplicitamente anche il giudice di prime cure, che sullo stesso ha fondato la statuizione sulle spese). Trattandosi dunque di intervenuto riesame nel merito dei fatti che costituiscono presupposto del provvedimento, appare palese la natura discrezionale della decisione e la conseguente necessità che essa dovesse intervenire in contraddittorio dell’interessato, invitandolo con apposito avviso, a presentare le proprie osservazioni in ordine alla preannunziata determinazione.

Nel merito, deve rilevarsi poi che la ratio del vincolo ex art. 15 lettera a) L. n. 78/1976 è la tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico-ambientale. La quale, proprio per questo, ha, com’è noto, per la espressa previsione dell’art. 2 comma 3 della L. n. 15/1991 e per consolidata valutazione giurisprudenziale, diretto valore precettivo nei confronti dei privati ed opera dunque anche quando manchino, come nel caso, prescrizioni urbanistiche adottate in attuazione. Solo in presenza di queste vi sarebbe una concorrente potestà dell’ente locale (con riguardo alla valutazione urbanistica che da tali prescrizioni discenderebbe). Ne consegue che l’intervenuto e consolidato (per via della pronuncia giurisdizionale di annullamento della revoca di esso) nulla osta della Soprintendenza sul punto precludeva ogni successiva diversa valutazione circa la compatibilità dell’opera progettata con la diretta fruizione del mare. Compatibilità che, oltre tutto, appare nel caso comunque da riconoscere, in relazione alla circostanza che la stessa appare rivolta alla fruizione da parte di una comunità "aperta" (erra il giudice di prime cure nel ritenere che la fruizione debba essere piuttosto – come scrive – "collettiva e generale"; cfr. CGA 390/2007) di interessati (né predeterminati, né stabilmente insediati, ma destinati a ruotare nel tempo), realizzata per altro anche con strutture mobili, invasive dunque dell’ambiente solo temporaneamente e nella stagione propizia alla fruizione del mare.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Ritiene tuttavia che sussistano giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello di cui in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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