Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-09-2011, n. 19081 Redditi di lavoro autonomo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sassari ha condannato l’INPS a pagare a B. M. l’importo dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto dalla società SIE srl, dichiarata fallita nel novembre 1999, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS. La Corte di Appello di Cagliari, su appello dell’Istituto, ha confermato la sentenza impugnata, osservando che il diritto di cui si discute ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, perfezionandosi solo al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica del credito nell’ambito della procedura concorsuale, deposito dello stato passivo), con la conseguenza che prima del verificarsi di tali presupposti non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso B. M..
Motivi della decisione

1- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1273 e 1292 e ss. c.c. e art. 2948 c.c., n. 5, chiedendo a questa Corte di stabilire se il principio affermato dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 13988 del 2002 ed altre coeve), secondo cui l’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva e non previdenziale, comporti la prescrizione quinquennale del credito a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente estinzione del diritto del lavoratore.

2.- Il quesito deve trovare risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità – cfr.

Cass. n. 27917/2005 – a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione la passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia.

3.- Le deduzioni svolte dall’Istituto ricorrente non offrono validi elementi per discostarsi da tali principi, più recentemente ribaditi da Cass. n. 4183/2006, Cass. n. 14312/2006, Cass. n. 14715/2006.

Agli stessi principi si è correttamente attenuta anche la sentenza impugnata, che si sottrae dunque alle critiche che le sono state mosse in questa sede di legittimità. 4.- Il ricorso non merita quindi accoglimento.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore del resistente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell’avv. G. Masala, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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