Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 377 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erato in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ditta Pa.-Ge. ha realizzato su un proprio terreno manufatti per i quali ha ricevuto dal Comune di Santo Stefano di Camastra ingiunzione di demolizione (ordinanza n. 5 del 6.5.2004).

Con istanza (prot. 6549) del 27.7.04 la ditta Pa. ha successivamente chiesto il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 legge n. 47/1985 (come reintrodotto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001).

Con provvedimento prot. n. 07006/10.04 – 02326/10.05 Registro Concessioni n. 038/004 del 19.5.2005 l’Area Tecnica e Manutentiva Urbanistica e LL.PP., a seguito della intervenuta approvazione del nuovo P.R.G., ha rilasciato la concessione in sanatoria, dichiarando i manufatti in oggetto, realizzati senza concessione edilizia, "conformi alle norme urbanistiche vigenti al momento della realizzazione dell’abuso, nonché a quelle in vigore al momento della presentazione della domanda".

Contro tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso la signora Ca. proprietaria di un terreno confinante, chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione dell’art. 13 legge n. 47/1985 in quanto asseritamente non vera la conformità dell’opera al PUC n. 9 vigente al momento della sua realizzazione, dal momento che esso avrebbe richiesto, nella zona in questione, la previa approvazione di un piano di lottizzazione (che, per altro, sarebbe stato necessario, sempre secondo la ricorrente, anche nella vigenza del nuovo PRG).

Il giudice adito – dichiarando di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che considera necessaria una rigorosa corrispondenza di conformità dell’opera relativamente ai due momenti previsti dalla norma e non condividendo pertanto il diverso orientamento, che ritiene invece sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art. 13 in questione la conformità di essa allo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo – accoglieva, considerando assorbente la censura, il ricorso e annullava pertanto il provvedimento impugnato.

Contro tale decisione ha proposto appello il Comune di Santo Stefano di Camastra invocandone la integrale riforma.

Si è costituita per resistere la signora Ca. contestando: a) la conformità dell’opera al precedente PUC n. 9; b) la accoglibilità, sostenuta ex adverso, dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole all’interessato (quello cioè della sufficienza della conformità di essa allo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo); nonché comunque: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del Regolamento Edilizio del Comune (in ragione del quale l’opera sarebbe – a giudizio della ricorrente – "in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati"); b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 NNTTAA PRG Comune di Santo Stefano di Camastra in ragione della quale l’opera risulterebbe comunque non conforme allo strumento urbanistico vigente perché non ne osserverebbe le specifiche disposizioni dettate per gli interventi ricadenti in zone CS1 (quale quella interessata nella fattispecie); c) la violazione dell’art. 61 del REC, in ragione della realizzazione di essa ad una distanza inferiore a m. 5.

Si oppone a tali contestazioni la difesa del Comune, ritenendole tutte infondate. Osserva, in particolare, per gli aspetti di fatto, che: a) l’area è da tempo pienamente urbanizzata e, conseguentemente, nessun piano di lottizzazione può essere richiesto; b) la costruzione non viola la normativa vigente sulle distanze.

Le circostanze di fatto dedotte, e controverse, meritano a giudizio del collegio una verificazione preliminare in contraddittorio delle parti (che saranno preavvertite in un termine di 10 giorni) ad opera della C.E.C., che potrà provvedervi individuando e delegando uno dei suoi componenti per i rilievi prodromici alla relazione che verrà consegnata. Il compenso per le operazioni di verificazione sarà liquidato a conclusione delle operazioni relative e a presentazione della relativa nota.

L’organo incaricato della verificazione, completate le relative operazioni, dovrà provvedere al deposito presso la Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa di una relazione in ordine alle risultanze della verificazione, dei verbali relativi, degli atti acquisiti presso l’Amministrazione e di quelli eventualmente prodotti dalle parti, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione d’ufficio, o dalla notificazione a cura di parte, della presente ordinanza direttamente all’incaricato di eseguire la verificazione.

È riservata al definitivo ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ordina alla C.E.C. del Comune di Santo Stefano di Camastra di depositare nella Segreteria del Consiglio, entro il novantesimo giorno dalla comunicazione d’ufficio, o dalla notificazione a cura di parte, della presente ordinanza, copia autentica dell’atto indicato in parte motiva, fissando per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza del 19 ottobre 2011, nelle ore di rito.

È riservata al definitivo ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.

Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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