Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 18-05-2011, n. 19549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 13.5.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze dispose la custodia cautelare in carcere del D.W., indagato per i reati di concorso in rapina, sequestro di persona e reati satelliti. Il Tribunale del riesame con ordinanza del 14.6.2010 rigettava la richiesta di riesame. Il Tribunale rilevava che. subito dopo una rapina presso un Istituto bancario, gli autori della stessa con la refurtiva erano fuggiti a bordo di una Fiat Panda che poi era stata intercettata; i rapinatori quindi avevano lasciato la vettura a bordo della quale era stata abbandonata la refurtiva, due pistole ed altro materiale servito per la rapina. Erano state rinvenute tracce biologiche sulla vettura che corrispondevano a quelle rinvenute su due mozziconi di sigarette fumate dall’indagato durante una perquisizione nella sua abitazione.

Stante i gravi precedenti penali anche per rapina, il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari per la custodia in carcere.

Ricorre l’indagato che osserva che gli accertamenti compiuti sulle tracce biologiche erano state contestati e che comunque non erano stato in alcun modo identificato il ruolo avuto dal ricorrente nell’episodio contestato. Non era stato accertata l’esistenza di un dolo di partecipazione ex art. 100 c.p.. Circa le esigenze cautelari non era stata valutata la possibilità di adottare una misura meno afflittiva. I fatti risalivano ad un anno prima, mancava ogni accertamento in concreto dell’effettiva pericolosità sociale dell’indagato.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha ricordato che sono state rinvenute tracce biologiche sulla vettura utilizzata dai rapinatori per fuggire dopo la commissione dei delitti per cui si indaga, tracce che corrispondono a quelle rinvenute su due mozziconi di sigarette fumate dall’indagato e prelevate durante una perquisizione nella sua abitazione. Il ricorrente ha gravi precedenti penali anche per rapina.

Si tratta di un compendio indiziario di indubbia gravità, posto che le tracce biologiche rinvenute dimostrano la presenza del ricorrente nella vettura, come detto, con la quale i rapinatori fuggirono con la refurtiva subito dopo la rapina e che fu precipitosamente abbandonata in quanto la stessa fu intercettata. E’ evidente che tale presenza costituisca un inequivoco, oggettivo e gravissimo indizio del concorso nella detta rapina; a ciò, ad colorandum, va aggiunto che il ricorrente ha precedenti specifici ed ha scontato nove anni di reclusione proprio per 4 episodi di rapina.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e si limitano a revocare in dubbio l’elemento del "dolo di partecipazione" che allo stato appare comprovato in base alle argomentazioni che precedono.

Il Tribunale ha osservato che non solo i fatti per cui si indaga, ma i gravissimi precedenti del ricorrente, anche specifici, dimostrano il pericolo concreto di recidivanza e individuano la misura della custodia in carcere come l’unica in grado di salvaguardare le esigenze cautelari in gioco.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e affette da genericità. I fatti per cui si procede non sono di certo di molto risalenti.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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