Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 18-05-2011, n. 19548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22.10.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma dispose la custodia cautelare in carcere del C., indagato per i reati di sequestro di persona e rapina aggravata ai danni di M.H.A.S.S..

Il Tribunale ricordava che a carico dell’indagato sussistevano le dichiarazioni attendibili della persona offesa, confermata dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare T.I., le lesioni accertate subite dalla p.o. compatibili con il suo racconto, l’individuazione fotografica effettuata con il 99% di certezza dalla M.H., l’avere in uso il C. una vettura Fiat Punto bianca analoga a quella descritta dalla vittima usata dagli aggressori nella seconda parte dell’aggressione e del sequestro, le dichiarazioni rese dal Ma.Ma. amico della M.H. che aveva dichiarato di avere fissato un appuntamento con lo stesso presso la stazione di San Secondo, ma di non averlo visto e che il cellulare era spento.

Il Tribunale ha rilevato che la ricostruzione offerta dal M. era stata costante e credibile e si era arricchito con il riaffacciarsi del ricordo e che non vi era alcuna contraddizione nel fatto che la parte offesa avesse dichiarato di essere stato tenuto a testa bassa nella vettura, ma di essere riuscito a ricostruire il percorso della macchina ove era stata sequestrato, in quanto la parte offesa non era stata bendata.

La testimone T. aveva assistito all’aggressione e la diversità dell’indicazione del numero degli aggressori appariva del tutto irrilevante.

N.s.c.t.i.r.d. M.L. (che ha riferito di non aver visto violenze di sorta avanti il locale ove secondo la p.o. la stessa era aggredita e portata via) e quella della parte offesa, posto che appare logico che ad un certo punto il Ma.Lo. sia rientrato nel locale e non abbia atteso davanti lo stesso locale a lungo.

L’indagato non era stato riconosciuto nell’immediatezza, ma subito dopo ed era stato preventivamente descritto con precisione.

Sul comodino del C. era stato ritrovato un lettore MP3 di marca Samsung analogo a quello che il M. aveva denunciato come sottrattogli dagli aggressori e sono state trovate delle pistole e la parte offesa ha dichiarato di essere stato percosso con una pistola.

Altre armi sono state trovate in una BMW nella disponibilità del ricorrente e la parte offesa ha dichiarato di essere stato inizialmente prelevato su una macchina del genere.

Ricorre l’indagato che allega la manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Il Ma.Lo. non aveva notato niente di strano davanti il bar ove sarebbe avvenuta l’aggressione.

Il M. inizialmente non aveva riconosciuto nessuno e solo dopo alcuni giorni aveva accusato un innocente.

Vi erano errori nella descrizione dell’indagato, in particolare per la posizione del tatuaggio.

La vettura BMW segnata non era quella emersa nella disponibilità del C. nell’occasione del suo arresto.

La teste T. aveva parlato di un numero di aggressori diversi da quelli riferiti dalla p.o., ed il possesso di armi da parte di quest’ultimo non ha nulla a che vedere con la vicenda in esame.

Non vi è coerenza tra il referto medico e la descrizione del fatto da parte del M..

Non emerge una vera ragione dell’episodio che può avere un’altra spiegazione in un turpe negozio per un debito di stupefacenti, per cui volontariamente il M. era salito nella vettura per un chiarimento.

Alla stregua delle stesse dichiarazioni del M. il C. non aveva partecipato attivamente al fatto.

In subordine si chiede la concessione degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, tenuto conto del periodo trascorso in stato di detenzione e della buona condotta tenuta.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha analiticamente ricostruito gli indizi a carico del ricorrente tra i quali le dichiarazioni attendibili della persona offesa, confermata dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare T.I., le lesioni accertate subite dalla p.o. compatibili con il suo racconto, l’individuazione fotografica effettuata con il 99% di certezza dalla M.H., l’avere in uso il C. una vettura Fiat Punto bianca analoga a quella descritta dalla vittima usata dagli aggressori nella seconda parte dell’aggressione e del sequestro, le dichiarazioni rese dal Ma.Ma. amico della M.H. che aveva dichiarato di avere fissato un appuntamento con lo stesso presso la stazione di San Secondo, ma di non averlo visto e che il cellulare era spento.

Sul comodino del C. è stato ritrovato un lettore MP3 di marca Samsung analogo a quello che il M. aveva denunciato come sottrattogli dagli aggressori e sono state trovate delle pistole e la parte offesa ha dichiarato di essere stato percosso con una pistola.

Altre armi sono state trovate in una BMW nella disponibilità del ricorrente e la parte offesa ha dichiarato di essere stato inizialmente prelevato su una macchina del genere.

Si tratta di un compendio indiziario di notevole gravità, certamente non incentrato solo sul mero riconoscimento della parte offesa, che peraltro il Tribunale ha giudicato credibile come in generali le dichiarazioni rese dalla stessa.

La tesi di uno spontaneo ingresso della parte offesa nella vettura ove fu sequestrato appare contraddetto non solo da quanto dichiarato da persone che hanno assistito all’evento, ma anche dalle lesioni inferte alla detta parte offesa.

Le presunte contraddizioni nel quadro probatorio sono state già dettagliatamente esaminate: il fatto che la parte offesa abbia dovuto tenere la testa bassa logicamente non implica che non abbia potuto ricostruire il percorso della vettura, visto che la stessa non era stata bendata; le dichiarazioni rese dal Ma.Lo. non possono che riferirsi ad un tempo brevissimo e quindi non escludono l’aggressione.

Nel complesso la motivazione appare congrua, dettagliata e logicamente ineccepibile, mentre le censure sono di mero fatto e propongono questioni di merito già esaminate con argomentazioni persuasive dal Tribunale.

Circa la richiesta di sostituzione della misura cautelare il Tribunale ha già osservato come il ricorrente sia risultato coinvolto in gravissimi reati in materia di armi (è stato trovato in possesso addirittura di mitragliatori) e che i fatti per cui si procede sono di notevole gravità sicchè sussiste il concreto pericolo di recidivanza avvalorata anche dall’esistenza di precedenti penali, nonchè il pericolo di fuga, in quanto il ricorrente è stato irreperibile per tre mesi.

Per tali ragioni misure diverse da quelle della custodia cautelare non appaiono sufficienti ed adeguate.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente;

le censure sono di mero fatto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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