Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 375 Servizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

quanto segue.
Svolgimento del processo

Esponendo di aver partecipato ad una pubblica selezione indetta dalla Siciliacque S.p.A. per l’assunzione di personale con la qualifica di "idraulico/meccanico saldatore" e di non essere stato assunto, il signor Co.Tu. ha proposto al T.A.R. Palermo ricorso contro il diniego opposto alla sua istanza di accesso, presentata l’1.2.2010 ed avente ad oggetto:

1) verbale recante criteri e/o parametri stabiliti per la valutazione dei candidati ai fini dell’assunzione;

2) elenco dei candidati esaminati, con indicazione del punteggio e/o giudizio da ciascuno riportato nella prova-colloquio;

3) graduatoria di merito sulla base del punteggio finale conseguito da ciascun candidato;

4) scheda analitica recante il dettaglio del punteggio e/o del giudizio valutativo attribuito al sig. Tu.;

5) elenco dei candidati che, con riferimento alla qualifica di cui trattasi, sono stati assunti alle dipendenze della società.

Riteneva infatti il ricorrente illegittimo il provvedimento di rigetto, in quanto motivato con la asserita inapplicabilità delle norme sull’accesso alla società intimata, che questa affermava in ragione del fatto che la richiesta era rivolta a documenti riferibili a profili inerenti esclusivamente all’organizzazione imprenditoriale interna e non già riconducibili alla sua attività di gestore di pubblico servizio.

Con decisione n. 13240/2010 il T.A.R. per la Sicilia di Palermo (Sezione Terza), ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato nei limiti dei seguenti documenti:

1) verbale recante criteri e/o parametri stabiliti per la valutazione dei candidati ai fini dell’assunzione;

2) elenco dei candidati esaminati, con indicazione del punteggio e/o giudizio da ciascuno riportato nella prova-colloquio;

3) graduatoria di merito sulla base del punteggio finale conseguito da ciascun candidato;

4) scheda analitica recante il dettaglio del punteggio e/o del giudizio valutativo attribuito al sig. Tu. Ha escluso invece dall’accesso "l’elenco dei candidati che, con riferimento alla qualifica di cui trattasi, sono stati assunti alle dipendenze della società", ritenendolo "documento che per venire ad esistenza presuppone una attività ad hoc della soc. resistente".

Contro tale decisione, ha proposto appello la società Siciliacque per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 25 comma 5 legge 241/90 e omessa notifica del ricorso ai contro-interessati;

2) Carenza di interesse al ricorso di primo grado;

3) inapplicabilità alla Siciliacque S.p.A. della legge regionale siciliana n. 10/91, recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

4) natura privatistica dei documenti richiesti e conseguente esclusione di essi dal campo di applicazione della legge n. 241/90.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Seguendo l’ordine dei motivi proposti, risulta innanzitutto irrilevante nella fattispecie la lamentata assenza di notificazione del ricorso ad almeno uno dei contro-interessati.

Il ricorrente non ha contestato la inosservanza di una procedura concorsuale (che nella specie per altro non esisteva, come la stessa società intimata per altro sottolinea: pag. 15 del ricorso in appello); ha solo chiesto di potere verificare quale coerenza vi fosse stata tra le attese suscitate negli interessati all’assunzione e i criteri poi fattualmente osservati. Ha manifestato dunque un interesse esclusivamente proprio e non concorrenziale con quello degli altri interessati alla stessa procedura di assunzione. Dai documenti esibiti il ricorrente sig. Tu. avrebbe potuto trarre solo elementi per valutare una eventuale responsabilità pre-contrattuale (per violazione degli obblighi legati all’affidamento suscitato) della società intimata nei suoi confronti. Sicché va anche, conseguentemente, riconosciuta la piena ammissibilità del ricorso proposto, sotto il profilo dell’interesse del ricorrente.

Quanto poi alla applicabilità alla fattispecie delle normative nazionale e regionale sull’accesso, va osservato come essa debba considerarsi pacifica.

La società appellante gestisce, quale concessionaria, un servizio pubblico (quello idrico), fatto che indubbiamente la espone al dovere di trasparenza e alle conseguenti soggezioni.

Come chiarito nell’approfondita disamina che ha dedicato alla questione la sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 23, n. 5569/2007), alla quale si è uniformato il giudice di prime cure e le cui conclusioni sono condivise anche da questo Collegio, la strumentalità all’interesse pubblico sotteso alla gestione del pubblico servizio non può non subire infatti una scontata dilatazione quando la gestione è affidata a soggetti a forte impronta pubblica. Il che nel nostro caso indubbiamente accade. La Siciliacque S.p.A. è posseduta per il 25% dalla Regione Siciliana. La forte impronta pubblica della sua attività la espone dunque agli obblighi di imparzialità e di trasparenza anche nell’attività di organizzazione del personale, dal momento che la qualità di esso non può non riflettersi sulla qualità del servizio reso. Circostanza della quale per altro la società in questione si è mostrata pienamente consapevole nel momento in cui ha (doverosamente) deciso di procedere – per l’assunzione di personale qui in discussione – mediante "selezione pubblica", creando dunque affidamento sui criteri di qualità che essa avrebbe osservato e determinando così le legittime attese negli interessati ad una competizione fondata su elementi di giudizio oggettivi e verificabili.

L’appello va pertanto respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello di cui in epigrafe, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Condanna per l’effetto l’appellante alle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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