Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 18-05-2011, n. 19545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sioni del PG Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 10 agosto 2010 del Tribunale di Milano – Sezione del riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in data 31 luglio 2010 del G.I.P. del Tribunale di Milano.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e), violazione e falsa applicazione dell’art. 125 c.p., art. 292 c.p., comma 2, lett. C), e commi 2 bis) e 2 ter.

Il ricorrente lamenta la sottovalutazione dell’oggettiva situazione da cui desumere un diverso giudizio in ordine al suo coinvolgimento nella fattispecie criminosa, attribuendo un esagerato affidamento alle prospettazioni della pubblica accusa, rispetto alla possibile svalutazione delle stesse derivanti dalle affermazioni dello stesso imputato.

In ogni caso la qualità degli indizi non avrebbe giustificato l’adozione della misura più rigorosa.

Il ricorso è assolutamente infondato.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire l’attendibilità della ricostruzione della pubblica accusa; le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente illogico;

al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (v. in particolare il contenuto delle intercettazioni e la presenza di armi nei contatti tra gli affiliati, p. 29 ord.).

Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame.

La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravità dei fatti e dalle modalità allarmanti della condotta che evidenziano una peculiare pericolosità sociale.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende, rinvenendosi profili di colpa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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