Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 371 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erato in fatto e in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e la SIE – Servizi Idrici Etnei S.p.A. (nel prosieguo, breviter, "Sie") hanno impugnato, con distinti appelli, la sentenza, di estremi specificati nell’epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto l’impugnativa, articolatasi in un ricorso e in successivi motivi aggiunti, promosso in primo grado dal comune di Calatabiano onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

– il decreto dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (d’ora in poi "Arra") del 4 febbraio 2009, n. 33, recante la nomina di un commissario ad acta presso il comune di Calatabiano, per "porre in essere per conto degli organi del predetto Comune, gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto Gestore della Provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a.";

– il successivo decreto di proroga del 12 marzo 2009, n. 132;

– la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2009, adottata dal commissario ad acta presso il comune di Calatabiano con i poteri della Giunta comunale, e della relativa proposta del Responsabile dell’Area tecnica ecologica ambiente, in pari data;

– le note dell’Autorità d’ambito del servizio idrico integrato, Consorzio d’ambito territoriale ottimale Catania Acque, del 27 novembre 2008, n. 1544 e n. 1549; del 3 dicembre 2008, n. 1601; del 15 dicembre 2008, n. 1806; del 18 dicembre 2008, n. 1961; del 14 gennaio 2009, n. 255; del 21 gennaio 2009, n. 394 e del 3 febbraio 2009, n. 638, nonché le note dell’Arra del 19 dicembre 2008, n. 49530; del 15 gennaio 2009, n. 4/RIS/1°; e pure i verbali redatti dal commissario ad acta nelle sedute del 18 febbraio 2009, del 26 febbraio 2009, del 26 marzo 2009, nelle parti in cui contengono attività provvedimentali;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 novembre 2007 con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale alla famiglia ed alle autonomie locali, è stato attribuito all’Arra il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque.

2. – Si è costituito, per resistere alle impugnazioni, il comune di Calatabiano contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità di entrambi gli appelli per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

3. – All’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

4. – Va innanzitutto rilevato che le due impugnazioni si dirigono contro la medesima sentenza e, dunque, si impone la riunione degli appelli a norma dell’art. 96, comma 1, del codice del processo amministrativo.

5. – Ancora in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità degli appelli perché asseritamente proposti da parti prive di legittimazione a ricorrere.

6. – Le eccezioni sono fondate.

In effetti è inammissibile l’appello, allibrato al registro generale di questo Ufficio con il n. 1296 del 2010. In tutta evidenza tale impugnazione è stata proposta, non dall’Assessorato energia e servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ma da un Dipartimento di detto Assessorato e, segnatamente, dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti. Tanto si evince litteris dall’intestazione (riportata nella superiore epigrafe) dell’atto di impugnazione ed è stato anche chiarito dalla stessa Avvocatura distrettuale che, nell’incipit dell’appello, entro le parentesi tonde, ha precisato che siffatto Dipartimento è stato "istituito dalla L. 16 dicembre 2008, n. 10 (recte: "n. 19") e subentrato, ai sensi del relativo Regolamento di Attuazione n. 12 del 5.12.2009, in tutti i rapporti attivi e passivi, anche in sede contenziosa, già facenti capo all’Agenzia regionale rifiuti e acque, soppressa dall’art. 9 della L. n. 19/08".

Orbene, in via generale, deve osservarsi che nel vigente ordinamento isolano (v. gli artt. 6 e 8 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana) la legittimazione processuale, attiva e passiva, rispetto a giudizi involgenti questioni (atti o rapporti) di interesse regionale spetta unicamente alla Presidenza della Regione siciliana e ai singoli Assessorati sulla base delle rispettive attribuzioni. Sul punto la L. 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione) non ha modificato il precedente quadro normativo di riferimento. Con tale legge, difatti, è stata disegnata una nuova organizzazione dell’amministrazione regionale, ma non si è attribuita una legittimazione processuale autonoma ai Dipartimenti. Le nuove strutture dipartimentali, la cui istituzione, i cui compiti e le cui funzioni sono ora disciplinati dal regolamento di attuazione della sunnominata legge regionale (id est il regolamento approvato con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12), svolgono le ordinarie attività amministrative, di carattere gestionale, ma in sede processuale non rappresentano la Regione siciliana (fatte salve le eventuali, differenti e specifiche previsioni di legge) né, del resto, un mero regolamento avrebbe potuto stabilire diversamente.

Ancora più in dettaglio va osservato che all’Arra non è subentrato il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti (al quale è stata invece assegnata la competenza a trattare gli affari dell’Agenzia soppressa), ma direttamente l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, siccome espressamente ha stabilito il comma 2, primo periodo, dell’art. 9 della citata L. n. 19/2008 ("Le funzioni e i compiti esercitati dall’Agenzia regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità").

Infine – e l’argomento è dirimente – di certo la legittimazione processuale rispetto alla specifica vicenda dedotta in contenzioso non può spettare a una struttura burocratica dell’amministrazione regionale. Giova infatti riferire, per i limitati fini dell’esame dell’eccezione sollevata dal ente civico appellato, che la lite devoluta in secondo grado verte sulla verifica della legittimità di atti adottati nell’esercizio di un potere sostitutivo, delegato all’Arra dalla Giunta regionale, nei confronti del comune di Calatabiano e consistiti, tra l’altro, nella nomina di un commissario ad acta investito del compito di "porre in essere per conto degli organi del predetto Comune, gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto Gestore della Provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a.". Non v’è dubbio, allora, che le questioni dedotte in contenzioso – a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità di una delega all’esercizio di un potere sostitutivo attribuita a un’amministrazione di carattere tecnico – attingano, al massimo livello, il piano dei rapporti tra enti autonomi (Regione e comune) entrambi provvisti di dignità costituzionale; del pari è incontrovertibile che, in tale contesto istituzionale, l’esercizio di un potere sostitutivo non costituisce una ordinaria manifestazione di "attività di gestione", ma è una tipica espressione dell’indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale, in quanto destinato a incidere sulle prerogative dell’ente comune. Non a caso, d’altronde, lo stesso ordinamento regionale (art. 24, comma 1, della L. 3 dicembre 1991, n. 44) imputa tali poteri sostitutivi in capo all’Assessorato regionale per gli enti locali, ossia a un organo che, per l’appunto, è rappresentativo dell’Autorità di governo regionale.

Per tutte le ragioni sopra illustrate la proposizione dell’appello della Regione non poteva essere affidato a una struttura organizzativa, quale è un dipartimento, del tutto priva di poteri di governo.

7. – Il giudizio di inammissibilità dell’appello proposto dalla Sie scaturisce invece da un diverso ordine di considerazioni, puntualmente svolte dal comune di Calatabiano e poste a base dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione. Anche in questo caso la fondatezza dell’eccezione riposa su un evidente difetto di legittimazione attiva, dal momento che questo Consiglio, con la decisione n. 589/2006 ebbe ad annullare tutti gli atti che condussero sia alla costituzione della Sie, ovverosia della società mista che avrebbe dovuto gestire il servizio idrico integrato (SII) nell’ambito della provincia di Catania, sia al diretto affidamento alla stessa del servizio. Non si vede, pertanto, come una società ormai priva di qualunque titolo a gestire il predetto servizio e quindi anche sprovvista dell’interesse a ricevere in consegna gli impianti del comune di Calatabiano possa validamente impugnare la sentenza indicata nelle premesse. In realtà, la Sie ha perso, per effetto della citata pronuncia di questo Consiglio e, dunque, già da cinque anni, ogni legittimazione processuale rispetto all’oggetto della presente controversia.

8. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

9. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li dichiara inammissibili.

Condanna gli appellanti soccombenti alla rifusione, in favore del Comune di Calatabiano, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidati in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a carico di ciascuna parte, per complessivi Euro 7.000,00 (settemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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