Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-09-2011, n. 19073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ba.Ro. e B.M.T., quali eredi di Ba.Gi., sul presupposto che il loro dante causa era creditore degli esecutati E. e G.R., intervenivano nell’esecuzione immobiliare pendente davanti al tribunale di Ferrara, promossa da Ba.Ar. nei confronti dei G..

Questi ultimi, con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., si opponevano all’intervento sostenendo che il credito azionato era estinto, come riconosciuto dal de cuius Dott. Ba.Gi. con dichiarazione resa nella scrittura privata 12/03/01, dove rinunciava ad ogni suo credito o pretesa nei confronti degli opponenti".

Con sentenza del 22.7.2008, il tribunale rigettava l’opposizione.

Propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi G. R. ed E..

Resistono con controricorso il Ba. e la B. che hanno anche presentato memoria.
Motivi della decisione

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso per cassazione proposto è inammissibile.

Nel caso in esame, gli attuali ricorrenti, oltre al presente ricorso per cassazione, avevano proposto avverso la sentenza di primo grado del tribunale di Ferrara in data 22.7.2008, anche atto di appello notificato il 10.9.2008; appello dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 23.3.2009, ai sensi dell’art. 616 c.p.c..

Ora, la notificazione dell’impugnazione equivale – agli effetti della scienza legale – alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione.

Da ciò consegue che, nell’ipotesi in cui il soccombente in primo grado – come nella specie – proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest’ultimo, può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, soltanto se sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’originario atto di appello (v.

Cass. 29.1.2010 n. 2055).

Ma, nella specie, l’atto di appello risulta notificato il 10.9.2008, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 20.7.2009, ben oltre il termine breve di sessanta giorni.

Il ricorso per cassazione è, quindi, tardivo.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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