CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – ORDINANZA 9 settembre 2010, n.19253 AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LE QUESTIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, MA SOLO SE NON PATRIMONIALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Preliminare, ai fini della decisione, è l’esame dell’atto introduttivo del giudizio di merito, posto che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di legittimità, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione (v. da ultimo Cass. ord. 25.6.2010 n. 15323).

Ora, la società X srl ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Y spa, affidataria del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania, per il pagamento della somma di euro 46.467,91 per l’attività di noleggio di mezzi caldo/freddo; decreto nei confronti del quale la Y spa ha proposto opposizione chiedendone la revoca ed eccependo, anche, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base del disposto dell’art. 4 d.l. n. 80 del 2008, convertito nella l. n. 123 del 2008.

La controversia, quindi, ha ad oggetto il recupero di un credito vantato dalla X srl ed al giudice dell’opposizione spetterà di decidere solo se il credito azionato sussista o meno.

Al giudice del merito non è chiesto alcun sindacato sulla situazione soggettiva del soggetto privato a seguito dell’esercizio di un potere discrezionale da parte della P.A., ma solo la cognizione in ordine alla sussistenza del credito vantato.

È di tutta evidenza che si tratta di controversia in materia di pubblici servizi concernente canoni, indennità od altri corrispettivi, espressamente esclusa dalla giurisdizione del G.A. (Corte cost. n. 204 del 2004).

Una tale esclusione si argomenta dalle norme espresse in materia di concessioni ed appalti di pubblici servizi.

Nel primo caso, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità, contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, dell’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 l. n. 205 del 2000, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (v. per tutte S.U. ord. 6.3.2009 n. 5456; S.U. 8.10.2008 n. 24785).

Quanto alla materia degli appalti pubblici, la controversia relativa al pagamento dei corrispettivi di un contratto, appunto, di appalto di pubblici servizi, non rientra nella previsione di cui all’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, ritenendosi applicabile il principio generale di cui all’art. 113 Cost., per il quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario (per tutte S.U., ord. 22.8.2007 n. 17829; v. anche S.U. 18.11.2008 n. 27346).

Né può essere seguito l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevato dalla società resistente con riferimento all’art. 4 del d.l. 23.5.2008 n. 90 convertito nella l. 14.7.2008 n. 123.

La norma posta a fondamento della tesi proposta non ne consente la sua condivisione, così come già deciso da queste Sezioni Unite con l’ordinanza 7.7.2010 n. 16032.

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 35 del 2010, ha dichiarato infondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 90 del 2008, (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevata in riferimento all’art. 103, primo comma, Cost..

La norma prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati; ed aggiunge che tale giurisdizione è estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

La Corte ha premesso la propria pregressa giurisprudenza (v. sent. n. 204/2004, n. 191/2006 e n. 140/2007) in materia di caratteri, condizioni e limiti della giurisdizione amministrativa esclusiva, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie a tale giurisdizione, sui presupposti: a) del coinvolgimento di situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; b) dell’assegnazione, da parte del legislatore, al giudice amministrativo della cognizione non di “blocchi di materie”, ma di materie determinate; e c) che l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità, e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati, sia mediante atti unilaterali ed autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio.

Ha, quindi, affermato che la disposizione impugnata, interpretata alla luce delle condizioni prescritte, non viola l’art. 103, primo comma, Cost..

E ciò perché il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia, rappresentata dalla gestione dei rifiuti, ed ha considerato l’attività amministrativa preordinata all’organizzazione od all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, la Corte ha chiarito che l’espresso riferimento normativo ai comportamenti della pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di un’attività autoritativa.

Concludendo, che quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Nella specie, la controversia – come già rilevato – ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura di macchinari alla società affidataria del servizio di smaltimento rifiuti. Trattasi, pertanto, all’evidenza di pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio di tipo privatistico, nell’ambito del quale le questioni dedotte sono di natura meramente patrimoniale, come tali al di fuori della giurisdizione del giudice amministrativo anche sotto il profilo esaminato.

Conclusivamente, la controversia in esame, avente ad oggetto una domanda di pagamento somme, attiene a posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto fra le parti in causa e non è riconducibile ad un procedimento amministrativo.

Non configura neppure una controversia “comunque attinente alla gestione dei rifiuti”, presupponendo, quest’ultima, l’esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti ad essa equiparati) che è, invece, del tutto estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e che ha la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolamentare gli aspetti patrimoniali della gestione (in questo senso v. anche S.U., ord. 11.6.2010, n. 14126 e precedenti ivi richiamati).

Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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