Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2.7.2010 il GUP presso il Tribunale di Ancona applicava al M. la pena di anni tre e mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per rapina ed a C. la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Ricorrono gli imputati che allegano il mancato accertamento in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
Motivi della decisione

I ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarato inammissibili alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). L’omesso accertamento di cui i ricorrenti si dolgono è stato comunque compiuto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, la parte privata che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *