Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.F. ha proposto innanzi al Tribunale di Perugia opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento di esso attore, in estensione del fallimento della soc. Morettini di Cesare e Fabrizio Morettini s.n.c. della quale esso attore sarebbe stato socio: ad avviso dell’opponente egli avrebbe anche ignorato l’esistenza della società della quale non aveva comunque mai riscosso crediti o pagato debiti. La opposizione, proposta anche nei riguardi del creditore istante soc. Tecno Asfalti, venne rigettata dal Tribunale con sentenza 2.8.2005. Il M. ha proposto appello e, costituitasi la sola Tecno Asfalti, la Corte di Perugia con sentenza 20.5.2008 ha dichiarato inammissibile il gravame rilevando che avverso la sentenza, notificata al M. il 27.2.2006, era stato proposto appello solo il 28.3.2006 e quindi ben oltre la data del 14.3.2006 nella quale andava a concludersi il termine dimidiato di cui al novellato art. 19, comma 3, L. Fall. senza che, a sanare tale decadenza, potesse invocarsi la costituzione dell’appellato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il 22.9.2008 il M. deducendo l’errore commesso nel non ritenere sanata la tardività dell’appello. Si è costituita Tecno Asfalti eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. La curatela non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per totale assenza nell’atto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. Che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata sentenza 20.05.2008 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010, n. 774 del 2011):

Alla stregua dei principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Alla così rilevata inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore della controricorrente s.r.l. Tecno Asfalti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente M. F. a versare alla s.r.l. Tecno Asfalti la somma di Euro 2.000 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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