Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 25.6.2009 il Tribunale di Roma in composizione monocratica rinviava l’udienza ad altra data rilevando che non era stata effettuata la notificazione del decreto di citazione a giudizio alla parte offesa ed ordinando tale notifica al PM. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma rilevando che l’omessa citazione del decreto di citazione a giudizio alla parte offesa non era motivo di nullità del decreto stesso e che quindi il Giudice avrebbe direttamente dovuto disporre tale notifica.

L’atto era abnorme in quanto indebitamente comportava una regressione del giudizio ad una fase anteriore.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile. Pur condividendosi le osservazioni svolte nella premessa ricorso sul fatto che il Giudice ben avrebbe potuto disporre direttamente la notifica alla parte offesa, tuttavia il provvedimento emesso non ha comportato alcuna indebita regressione ad una fase processuale precedente (essendosi solo disposto un rinvio ad una udienza fissato dallo stesso giudice ed apparendo eventuali empasse del procedimento meramente ipotetiche) e quindi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. 26.3.2009, TONI), non può essere definito abnorme e conseguentemente non è impugnabile in questa sede.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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