Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 9.11.2009 confermava la sentenza emessa in data 25.6.2006 dal Tribunale di Firenze di condanna del ricorrente per truffa alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 60,00 di multa.

Il ricorrente per convincere la parte lesa a dargli a noleggio un miniescavatore gli consegnava un assegno – che firmava – tratto in realtà su un conto corrente di un suo dipendente e senza provvista.

Verificata l’impossibilità dell’incasso l’imputato si accordava per il rilascio di cambiali che però non venivano onorate.

Nel ricorso si allega la carenza motivazionale della sentenza in ordine alla prova dell’elemento psicologico del reato; era stato consegnato il titolo ma certamente non allo scopo di truffare la parte lesa come si evinceva dal comportamento successivo dell’imputato che aveva rilasciato delle cambiali. La Corte territoriale non aveva preso in considerazione il comportamento successivo dell’imputato che escludeva che si fosse voluto trarre in inganno a fini di profitto il B.. Al più sarebbe sussistente il diverso reato di insolvenza fraudolenta.

La difesa dello Z. ha depositato note illustrative.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo la motivazione in punto di prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato appare congrua e logicamente coerente. L’imputato non poteva non sapere di trarre in inganno la parte offesa rilasciando un assegno tratto su un conto corrente di un suo dipendente. Parimenti il rilascio successivo di cambiali non è stato onorato e certamente tale circostanza non dimostra la buona fede dell’imputato, ma semmai il contrario. La motivazione è adeguata e logicamente ineccepibile; le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito.

Circa il secondo motivo, molto simile al primo, non vi è dubbio che l’imputato abbia usato la consegna del titolo per indurre la parte offesa a concludere il contratto che altrimenti non avrebbe definito e non vi è analogamente dubbio che si trattasse di un raggiro in quanto il ricorrente non poteva emettere ovviamente assegni su conti correnti non propri ed inoltre privi di provvista. Senza tale subdola azione la parte offesa non si sarebbe mai determinato a consegnare il miniescavatore.

Il comportamento successivo dimostra e non esclude, come già detto, l’intento truffaldino. La motivazione pertanto appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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