Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.11.2009 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Modica del 15.2.2005. di condanna per truffa alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Gli imputati partecipavano alle trattative per la vendita di mobili alle parte offese G.P. e G. conclusasi nell’esercizio già sede della ditta Manno s.r.l. di cui si qualificavano titolari e si facevano consegnare un assegno che facevano intestare alla Manno group asserendo mutamenti societari in corso. Gli imputati si rendevano poi irreperibili ed il titolo veniva negoziato. Si accertava che la Manno srl era stata dichiarata fallita sei mesi prima delle trattative.

Ricorrono gli imputati che allegano la contraddittorietà della motivazione; a risultare fallita non era la Manno group ma la Manno srl; pertanto non vi era stato alcun artificio e raggiro. Inoltre dovevano essere concesse le attenuanti generiche stante l’incensuratezza degli imputati.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo non sussiste lacuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza: è pacifico che a fallire sia stata la Manno s.r.l. ma la decisione spiega che i ricorrenti si erano spacciati per titolari di tale società aprendo trattative nella ex sede di quest’ultima ed avevano richiesto che il titolo fosse intestato alla Manno group per asseriti mutamenti societari. E’ evidente che i ricorrenti hanno giocato sulla confusione tra le due ditte ricevendo un titolo, senza poi onorare gli impegni presi.

Circa il secondo motivo, non solo lo stesso è assolutamente generico e di merito, ma non è stato previamente proposto in appello.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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