Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19529 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GUP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarava con sentenza del 5.5.2010 non doversi procedere a carico della P. G. per il reato di cui all’art. 647 c.p. così derubricata l’imputazione per mancanza di querela.

Si accertava che la P.G. aveva dato in regalo un telefono cellulare che risultava rubato al suo fidanzato: la donna dichiarava di averlo trovato per terra. Posto che non vi erano ragioni per disattendere tali dichiarazioni e per stabilire che la stessa conoscesse la provenienza del cellulare, il Tribunale ritenuta la sussistenza dell’art. 647 c.p. dichiarava, come detto, non doversi procedere per mancanza di querela.

Ricorre il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Napoli che allega la violazione di legge; era inapplicabile l’art. 647 c.p. in quanto il bene era di sicura provenienza furtiva, mentre l’art. 647 c.p. presuppone che effettivamente si tratti di un bene smarrito successivamente appropriato da altri.
Motivi della decisione

Il ricorso va qualificato come appello in quanto presuppone accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito. Pertanto va qualificata l’impugnazione come appello e va disposta la trasmissione degli atti alla sezione minorenni della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti alla Sezione minorenni della Corte di appello di Napoli per il giudizio.

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