Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19527 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.2.2010 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi di condanna delle due ricorrenti alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa per ricettazione, per il reato di cui all’art. 494 c.p. ed uso di falsa carta di identità.

Le due ricorrenti entravano di due negozi acquistando merce e corrispondendo il dovuto con un assegno girandolo con un nome per comprovare il quale esibivano un documento dall’identità falsificata. Nel secondo episodio la proprietaria della boutique annotava il numero della vettura su cui le due donne erano salite. Le due donne venivano identificate dalle titolari degli esercizi. Circa la posizione della G.M. che non era stata vista consegnare i titoli (dati in pagamento invece dalla coimputata sorella), la stessa – in ben due occasioni – aveva accompagnato quest’ultima e aveva scelto dei vestiti per sè che erano stati pagati con i titoli e quindi era evidentemente a conoscenza della falsità degli stessi. Per la Corte territoriale non si poteva ritenere assorbito il reato di sostituzione di persona perchè si trattava di azioni diverse e separate rispetto all’uso di atto falso.

Nel primo motivo di ricorso si deduce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la G.M. era stata coinvolta in un’azione integralmente ascrivibile alla sorella mentre non vi era alcuna prova che conoscesse l’origine dei titoli. Si era inferita poi la prova della ricettazione dalla prova della truffa con inferenza indebita e senza l’accertamento del dolo.

Con il secondo motivo si ribadisce che il reato di cui all’art. 494 c.p. doveva essere ritenuto assorbito nell’altra contestazione di falso. Inoltre il reato era ormai prescritto.
Motivi della decisione

Circa le imputazioni di falso i reati devono dichiararsi prescritti essendo il termine scaduto precedentemente alla data della sentenza di appello. Nè può applicarsi l’art. 129 c.p.p. relativamente alla posizione della G.M. in quanto la stessa partecipò alla truffa, scegliendo per sè dei vestiti ed assistendo alla consegna di titoli la cui bontà e copertura veniva comprovata attraverso l’esibizione di un documento ad identità falsa. Pertanto si deve in base a tali elementi ritenere che la stessa fosse consapevole dell’intera operazione ed in particolare della provenienza illecita dei titoli. Correttamente il giudice di appello non ha ritenuto l’assorbimento del delitto di sostituzione di persona in quello di falso materiale in quanto nella vicenda sono state commesse azioni diverse e separate e pertanto sussiste un concorso tra reati (cfr. Cass. n. 4981/1998). Circa la posizione specifica della G.M. in ordine al reato di ricettazione si è già detto: la stessa partecipò alla truffa, scegliendo per sè dei vestiti ed assistendo alla consegna di titoli la cui bontà e copertura veniva comprovata attraverso l’esibizione di un documento ad identità falsa. Pertanto si deve in base a tali elementi ritenere che la stessa fosse consapevole dell’intera operazione ed in particolare della provenienza illecita dei titoli congiuntamente detenuti dalle autrici del fatto.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate nei precedenti gradi del giudizio. Pertanto il ricorso appare nel resto inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Si deve pertanto annullare la sentenza impugnata limitatamente ai reati di falso ed eliminare le pene per essi comminate ex art. 81 c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena per il residuo reato di ricettazione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di falso ed eliminare le pene per essi comminate ex art. 81 c.p., rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena per il residuo reato di ricettazione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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