Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 15.4.2010 confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 4.12.2008 di condanna alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 200,00 di multa per ricettazione (ritenuto il capoverso dell’art. 648 c.p.).

L’imputato veniva sorpreso alla guida di un ciclomotore risultante dall’assemblaggio del motore e del telaio appartenente a due ciclomotori diversi. La Corte territoriale osservava che l’imputato non aveva offerto alcuna giustificazione dei fatti e della provenienza del mezzo e che aveva alla vista della polizia cercato di occultare il mezzo.

Nel ricorso si allega con il primo motivo la carenza motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla prova dell’elemento psicologico del reato; l’imputato aveva fornito una sua giustificazione che non era stata ritenuta affidabile.

Con il secondo motivo si ribadisce che mancava ogni accertamento e qualsiasi motivazione sull’elemento soggettivo del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

I due motivi vanno esaminati insieme ponendo la medesima questione.

II ricorrente fu trovato in possesso di un motorino risultante dall’assemblaggio del motore e del telaio appartenenti a ciclomotori diversi, uno dei quali sottratto a legittimo proprietario.

I giudici di merito hanno anche osservato da un lato che l’imputato non ha fornito nell’immediatezza alcuna giustificazione del detto possesso e che, in occasione dell’accertamento del fatto, il ricorrente, alla vista della polizia, cercò di occultare il mezzo.

La Corte ha rilevato che la tesi per cui la mancata specificazione della persona del venditore e delle circostanze della vendita fosse ascrivibile all’uso di psicofarmaci fosse del tutto inattendibile posto anche il comportamento, del tutto razionale, tenuto al fine di nascondere il mezzo in suo possesso. Pertanto la motivazione appare congrua e coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può essere desunta anche…. dall’omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultare, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede" (Cass. n. 2437/1997). Le censure peraltro sono di mero fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate nelle precedenti fasi del giudizio.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *