Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-05-2011, n. 19524 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 16.9.2008, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19.2.2006 dal Tribunale di Terni, qualificata l’imputazione sub a) ai sensi dell’art. 416 c.p., commi 2 e 5 con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta continuazione rideterminava la pena a carico di B.C., C.F., C.K. e C.U. in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa ed a carico di C. D., D.A., K.D., P.S. in anni tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.

Gli imputati B., C.D., C.F., C.K., C.U., D.A., K.D., sono stati ritenuti colpevoli dei reati di associazione a delinquere (in appello è stato ritenuto il capoverso dell’art. 416 c.p.), favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini stranieri nel nostro territorio, nonchè il B., il C.D., il C.F., C.K., C.U., D.A. e K.D. per favoreggiamento della prostituzione e i soli C.U. e K.D. anche per tentata induzione alla prostituzione di M.A. e il primo di K.I., nonchè il B., il C.F., la C.K. e C.U. di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini stranieri nel territorio dello stato. Le indagini hanno origine da accertamenti compiuti dalla Questura di Terni su due ragazze polacche residenti in quella città. Si era accertato che le stesse lavoravano in un locale notturno facente capo alla famiglia C.; si erano eseguiti controlli, pedinamenti e verifiche su due locali notturni (OMISSIS) ed era emerso che le donne che li frequentavano venivano reclutate all’estero – anche tramite un’agenzia per modelle appartenente ai coniugi C.F. e D.A., le quali entravano con permesso turistico, ma venivano impiegate come entreneuses presso i citati locali notturni gestiti dalla famiglia C. e venivano ospitate in appartamenti riconducibili ai C.. Le donne venivano trasportate su pulmini presso i locali, indotte a vestirsi succintamente, venivano incoraggiate a prostituirsi, il che era avvenuto sia all’interno che all’esterno dei locali. La sentenza impugnata ricostruiva il ruolo, come emerso in prime cure, avuto dai ricorrenti nella vicenda: il C.U., già convivente della T.M.V., aveva dato istruzione a quest’ultima di ospitare le ragazze nell’appartamento sito in (OMISSIS) e poi in altro locale; K.D. moglie del C.D. gestiva le ragazze del (OMISSIS) istruendole sul lavoro da svolgere e su come comportarsi con i clienti; D. A. e suo marito C.F. utilizzando la loro agenzia di collocamento reclutavano all’estero ballerine per i locali di (OMISSIS) e ne organizzavano il viaggio in Italia; B.C., legato a C.K., gestiva l'(OMISSIS) di cui era comproprietario al 50% anche dando direttiva alle ragazze circa le modalità di intrattenimento dei clienti; C.D. e C.K. avevano gestito entrambi i locali occupandosi della loro sistemazione, il C.D. si era occupato anche degli spostamenti delle ragazze e la C.K. di impartire loro direttive circa le modalità di lavoro; il C. U., socio del (OMISSIS), si era occupato della gestione di entrambi i locali in posizione direttiva, si era attivato per l’assunzione delle ragazze, cui impartiva istruzioni sulle modalità di lavoro che aveva spinto a prostituirsi. La lite intervenuta nel (OMISSIS) tra il B. ed i C. non aveva loro impedito di gestire i detti locali.

La Corte territoriale, in ordine alle numerose eccezioni sollevate, rilevava che la contestazione non era nulla per genericità essendo stati i fatti individuati con precisione.

Inoltre delle ragazze erano state nominate solo due in relazione al tentativo di induzione alla prostituzione a carico di C. U. e K.D., ma le altre ragazze coinvolte erano facilmente individuabili tra coloro che avevano prestato la loro attività nei due locali.

Circa le richieste di differimento di udienza per legittimo impedimento della D. e della K. le istanze presentate all’udienza del 26.10.2006 non attestavano l’assoluto impedimento a comparire e per quello presentato dalla D. all’udienza del 28.11.2006 il certificato prodotto non era attuale e non attestava un impedimento assoluto.

Circa le eccezioni sollevate per l’avvenuta acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese da testimoni irreperibili la Corte territoriale riteneva che l’evento fosse non prevedibile e che le cittadine lituane avessero compreso perfettamente quello che dichiaravano in quanto assistite da un traduttore di lingua russa.

Altre cittadine straniere eccetto la M. e la Ko. erano provenienti da paesi appartenenti all’Unione ed avevano dichiarato il loro domicilio in Italia e nel paese di provenienza, alcune erano state poi rintracciare per l’interrogatorio al PM. Non erano credibili le dichiarazioni poi rilasciate dalle stesse nell’ambasciata di Roma della Lituania perchè non coerenti con il luogo e la data in cui sarebbero state rese. La Corte territoriale dichiarava nulle le dichiarazioni rese da M.A. con l’intervento come interprete di R.E., ma valide le dichiarazioni rese da quest’ultima, inoltre dichiarava non utilizzabili le dichiarazioni rese dagli ispettori Bu. e Ca.; circa le dichiarazioni rese dal teste Ispettore capo P. la Corte ha dichiarato non utilizzabile l’esposizione di fatti appresi da fonti anonime, ma utilizzabile quanto direttamente percepito dal teste.

Ciò posto la Corte territoriale ha ritenuto provato che l’associazione di cui è processo composta dagli attuali imputati gestisse due locali pubblici di (OMISSIS) dove faceva lavorare come intrattenitrici giovani donne provenienti dall’Est Europa prive di permesso di soggiorno e lavorativo e trattenutesi illegalmente nel territorio italiano. Il carattere illecito dell’ingresso e della permanenza comportava la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 e 2. Le ragazze venivano ospitate in appositi appartamenti. Per il reato contestato sub b) doveva essere applicato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 e 2, nonchè l’aggravante di cui al comma 3, in quanto le ragazze venivano impiegate come ballerine, spogliarelliste etc. Per la sussistenza di tale aggravante non è necessario che si utilizzino mezzi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, nè il reato era escluso per il fatto che le ragazze erano entrate con visto turistico, come da giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, posto che le finalità erano chiaramente illecite in quanto dirette alla prostituzione delle donne. Circa tale punto sussistono le dichiarazioni dell’ispettore P. che, entrato nell'(OMISSIS), si intrattenne a pagamento con una ragazza che gli propose di avere rapporti sessuali continuando a pagare il dovuto al locale e quelle rese da N. Z. che lavorò in entrambi i locali che ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con i clienti con la pattuizione che avrebbero comunque dovuto pagare il locale. Conferme vengono anche dalle dichiarazioni della S., nonchè da altre testi tra cui la R.. Veniva richiesto in definitiva alle ragazze di provocare i frequentatori dei locali onde indurli a rapporti sessuali a pagamento. Si richiamano, in relazione alle singole posizioni, le dichiarazioni rese dalla N., dalla S., dalla R., dalla M., dalla Ko., dalla G..

Inoltre la Corte territoriale ha rilevato che era stata smentita la tesi, alla luce delle varie testimonianze sul punto, che i rapporti tra C.U. ed i suoi familiari ed il B. si fossero interrotti dal 2000. La famiglia C. si era comunque sempre interessata anche alla gestione dell'(OMISSIS). Circa l’appello del C.F., del C.D., della K. D. e dell’ D.A. la Corte di appello ha ricordato che la M. fu ingaggiata per l'(OMISSIS) gestita da C.F. che stava in direzione e il C.D. si occupava del trasporto delle ragazze.

La Ko. dopo l'(OMISSIS) era passata al (OMISSIS) – locale gestito da C.F. e dalla moglie D.A. – ove lavorava anche la K.D..

Per la posizione del B. si ricordavano le dichiarazioni rese dal teste D.Q.S. assistente della polizia di stato che vide un pulmino che accompagnava le ragazze al locale l'(OMISSIS) e che fu avvicinato da due persone che dissero di essere stati mandati dal B.. Risulta che il B. cogestì il locale come da dichiarazioni rese dalle testi S., M. e N. ed anche dalle dichiarazioni della stessa R..

Nel ricorso del C.F. e D., della D. A. e della K.D. con il primo motivo si ribadisce l’eccezione di nullità per indeterminazione della contestazione posto che la stessa Corte aveva dovuto ritenere per tutti gli imputati in assenza di specificazione la mera partecipazione. Nel capo d’imputazione non si erano evidenziati i ruoli ricoperti dai presunti associati.

Con il secondo motivo si ribadisce la nullità della sentenza di primo grado che aveva disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento della K. e della D. affetta da gravi patologie che ne impedivano certamente la presenza in udienza ; si era disatteso anche il successivo certificato della D. che attestava addirittura un pericolo di aborto.

Con il terzo motivo si contesta la decisione di acquisire ex art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese dalle ragazze dell’Est Europa non comparse in dibattimento in quanto la loro irreperibilità era evento chiaramente prevedibile. Le dichiarazioni non erano state peraltro lette in udienza. Le ragazze lituane avevano avuto una traduzione non nella loro lingua ma in russo ed avevano dichiarato alla loro ambasciata di non aver capito il tenore delle domande.

Con il quarto motivo si deduce che le dichiarazioni del teste P. erano state ritenute non utilizzabili per quanto appreso da fonti anonime, ma utilizzabili per quanto appreso direttamente, ma la Corte non aveva in specifico precisato quali fossero quelle che aveva utilizzato in concreto.

Con il quinto motivo si deduce che l’aggravante di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 opera solo se vi sia stata utilizzazione di mezzi di trasporto internazionali o di documenti contraffatti.

Mancava inoltre lo scopo di lucro.

Con il sesto motivo si allega la carenza di motivazione in ordine alla prova del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le dichiarazioni della K. erano generiche;

quelle della M. non reiterate in dibattimento, la teste N. non ha mai riferito di aver avuto rapporti sessuali nei locali con clienti, se non con il suo fidanzato.

Con il settimo motivo si allega la contraddittorietà della motivazione che aveva accertato la sussistenza di una associazione tra soggetti come il C.U. e il B. che si odiavano come emerge dagli atti. Mancava ogni prova anche in ordine all’elemento psicologico dell’adesione all’associazione per l’imputato C.F. e per la moglie D.A..

Al C. si imputa solo di essere un autista o di aver fatto il disk jokey, alla moglie addirittura di essere stata barman nel locale. L’associazione in realtà è stata inferita solo per i legami di parentela con il C.U..

Con l’ottavo motivo si allega che la sentenza non avrebbe indicato la riduzione operata per il tentativo ed inoltre (nono motivo) si lamenta la carenza motivazionale del provvedimento in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, visto che le ricorrenti donne erano incensurate e gli imputati avevano solo dei modestissimi precedenti.

Nel ricorso della C.K. con il primo motivo si allega non leggibilità della sentenza che aveva numerosi salti di intere pagine.

Non era stato congruamente motivato il rigetto del rinvio richiesto per legittimo impedimento.

Si era violato l’art. 512 c.p.p. in quanto si erano acquisite dichiarazioni di testi la cui irreperibilità era del tutto prevedibile.

Si era disattesa senza adeguata motivazione la richiesta di escussione del teste Na..

Non era stato dimostrato il concorso nei reati ascritti.

Non era stata ricostruita l’organizzazione dell’associazione ed i ruoli ascrivibili ai singoli imputati.

Non si era specificato quali fossero le dichiarazioni utilizzabili del teste P..

L’aggravante di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 3 presuppone o l’utilizzazione di mezzi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti.

Non sussisteva una congrua motivazione in ordine alla prova circa il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Non venivano spiegate le ragioni per cui tra le tante dichiarazioni delle ragazze era stato dato un credito privilegiato a quelle rese da Ko. e M..

La pena per il reato era eccessiva perchè si era contestato il solo tentativo.

Non era stato motivato congruamente il rifiuto della concessione delle attenuanti generiche.

Era decorso il termine prescrizionale.

Nel ricorso del B. con il primo motivo si deduce che la motivazione è incomprensibile visti i salti di pagina.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 512 c.p.p. essendo stata data lettura di dichiarazioni rese da testi la cui irreperibilità era del tutto prevedibile.

Manca (terzo motivo) una motivazione non contraddittoria ed adeguata in ordine alla sussistenza del delitto associativo che avrebbe coinvolto persone come il C.U. ed il ricorrente che invece avevano tra di loro rapporti altamente conflittuali.

Con il quarto motivo si deduce che non vi era alcun elemento in ordine ai reati di cui alla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 8 e L. n. 75 del 1958, n. 5. Le dichiarazioni rese dalla R. erano assolutamente generiche, non era emerso che il B. avesse mai organizzato incontri tra i clienti del locale e le ragazze dell’est Europa.

Non emergeva poi alcun ruolo del B. nei contestati ingressi delle dette ragazze contro legem.

Infine i reati erano prescritti.

Nel ricorso del C.U. con il primo motivo si allega l’incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione con cui si era disattesa la richiesta di rinvio del dibattimento avanzata da D.A. e K.D..

Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per essere state acquisite le dichiarazioni istruttorie rese da soggetti la cui irreperibilità era largamente e razionalmente prevedibile. Vengono indicate alcune testimoni che erano state reperite dalla P.G. sprovviste del visto di soggiorno ed una nell’atto di prostituirsi.

Le dichiarazioni rese in ogni caso non erano state lette, ma solo acquisite. Nessuna delle donne in parola (11) era all’epoca del procedimento cittadina comunitaria. Si allega con il quarto motivo la contraddittorietà e la carenza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al reato associativo.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p. motivata sulle dichiarazioni di Bu. e di Ca. e del coimputato Ra.. Manca ogni specificazione del contributo recato dal ricorrente ex art. 110 c.p..

Inoltre era stata disattesa senza plausibile giustificazione la tesi per cui era impossibile un concorso quale cogestori di fatto del locale la (OMISSIS) del C.U. e del B. tra i quali era insorta una vivissima conflittualità. Risultava da copiosa documentazione bancaria che negli anni 98-99 il gestore del locale fosse stato il solo B., Unico elemento che collega il ricorrente al locale può, al più, essere una telefonata in Questura nella quale il ricorrente si sarebbe informato su di un permesso di soggiorno rilasciato ad una delle ragazze, peraltro in sostegno alla sua ex moglie, il che rende del tutto implausibile la motivazione della sentenza di condanna. La Corte territoriale non era riuscita ad individuare esattamente i ruoli svolti dai singoli imputati nell’ambito dell’associazione. Inoltre non era stata assunta una testimonianza decisiva e cioè quella che avrebbe potuto rendere il M.llo Na. in ordine alla bancarotta dell'(OMISSIS), essenziale per dimostrare l’estraneità del C. dalla gestione di quel locale.

Con il quinto motivo si allega la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al delitto di favoreggiamento della prostituzione e di tentata induzione alla prostituzione della M. e della Ko..

Circa quest’ultima ipotesi le propalazioni della M. erano state dichiarate inutilizzabili, mentre la Corte di appello le aveva richiamate, quelle della Ko. non dovevano essere prese in considerazione perchè acquisite ex art. 512 c.p. mentre l’irreperibilità del teste era largamente prevedibile. Comunque si trattava di dichiarazioni inconferenti e inattendibili. Circa il favoreggiamento della prostituzione la Corte territoriale non aveva dato credito a numerosissime dichiarazioni di testi che avevano escluso che nei due locali di favorisse la prostituzione. Le dichiarazioni rese dal P. sul fatto che una ragazza gli aveva detto che poteva avere rapporti sessuali con lei pagando il dovuto al locale non erano utilizzabili come rilevato dalla stessa Corte territoriale in quanto provenienti da fonte anonima.

Con il sesto motivo si osserva l’inesistenza del reato di cui all’art. 12 e dell’aggravante stabilita al suo D.Lgs. n. 286 del 1998, comma 3, perchè le ragazze erano entrate legalmente in Italia;

nè è chiaro il ruolo svolto dal C. nel favorire tale presunto ingresso clandestino.

Con il settimo motivo si deduce che il reato di cui al citato, art. 12, comma 5 citato è inapplicabile per il principio dell’assorbimento in quanto al ricorrente risulta già imputato il concorso nell’ingresso clandestino.

Con l’ultimo motivo si deduce la prescrizione dei reati.

Con nota depositata la difesa dell’ C.U., al fine della chiesta dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione riportava i periodi di interruzione e sospensione del processo.
Motivi della decisione

La Corte rileva che tutti i reati, anche tenuto conto delle interruzioni intervenute, sono prescritti. Va ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui "in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che gli elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicchè la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue pertanto che nel giudizio di cassazione, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell’effettuato giudizio di responsabilità dell’imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito" (cass. n. 48524/2003; cass. n. 12320/1998).

Nel caso in esame, alla luce del detto orientamento, non emergono i presupposti per un proscioglimento di merito dei ricorrenti come si esaminerà con un sintetico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata ed ai motivi di ricorso. Nel complesso la sentenza appare congruamente e logicamente motivata e ricostruisce, analizzando le specifiche fonti di prova, la responsabilità di ciascuno degli imputati in ordine ai reati loro contestati.

Relativamente al ricorso del C.F. e D., della D.A. e della K.D., sul primo motivo l’ipotesi associativa è stata chiaramente contestata ed il ruolo avuto dai singoli imputati dettagliatamente ricostruito. Sulle richieste di rinvio per legittimo impedimento la Corte territoriale ha già osservato, con congrua e logicamente coerente motivazione, che i certificati prodotti non erano idonei ad attestare il dedotto impedimento o in quanto generici o perchè non attuali.

Circa il terzo motivo la Corte territoriale ha accertato che la irreperibilità delle testimoni dell’Est Europa al momento della testimonianza in udienza non era prevedibile visto il legame sussistente con il territorio nazionale e la possibilità di contattarle anche nel paese di origine; il motivo è peraltro generico perchè molte ragazze dell’est sono invece state sentite in dibattimento e non si è spiegata l’incidenza e la rilevanza delle dichiarazioni rese in istruttoria dalle testi resesi poi irreperibili a fronte del restante quadro probatorio. Il quarto motivo è manifestamente infondato avendo la Corte chiaramente utilizzato le dichiarazioni rese dal teste P. su quanto visto ed appreso direttamente. Circa il successivo motivo la Corte ha già correttamente osservato che le finalità dell’ingresso in Italia erano illecite e per fine di lucro.

In ordine al sesto motivo la Corte territoriale ha ampiamente e dettagliatamente ricostruito le dinamiche e le modalità con cui le ragazze venivano indotte a prostituirsi. La dedotta carenza di motivazione non sussiste, così come in ordine al successivo motivo si è motivato in modo persuasivo sul fatto che la rottura personale tra il C.U. ed il B. non aveva impedito una collaborazione nella gestione dei locali di cui al capo d’imputazione. Il ruolo degli imputati è stato analiticamente ricostruito anche con riferimento al C.F. ed alla D.A. e non può essere banalizzato come in ricorso in una mera prestazione di attività nei locali di cui si è parlato.

Gli ultimi motivi sono assorbiti dalla dichiarazione di intervenuta prescrizione.

Circa il ricorso della C.K.. Sul primo motivo va osservato che la sentenza è cucita male, ma è leggibile una volta ricostruita la sequenza delle pagine. Sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento si è già detto, così come in ordine all’acquisizione ex art. 512 c.p.p. di alcune dichiarazioni di testi ex art. 512 c.p.p. Il successivo motivo è infondato e generico in quanto l’escussione del teste Na. è stata ritenuta superflua per ricostruire le dinamiche societarie di uno dei locali notturni in quanto comunque emergeva che gli imputati (la famiglia C. e il B.) li avevano nei fatti cogestiti.

Le dichiarazioni dei testi in proposito sono semplicemente ignorare.

I successivi 3 motivi sono già stati esaminati; il motivo sulla carenza della motivazione in ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione è del tutto generico, così come quello successivo sul credito particolare dato ad alcune dichiarazioni testimoniali (peraltro di merito). Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio sono assorbite dalla dichiarazione di prescrizione.

In ordine al ricorso del C.U..

Sui primi tre motivi si è già detto. Circa il quarto motivo il ruolo del ricorrente è stato dettagliatamente ricostruito e si è già escluso con argomenti persuasivi, come detto, che la rottura personale tra i C. ed il B. abbia impedito agli stessi di partecipare alla medesima associazione. Sì tratta di censure di fatto su temi di merito già esaminati nei precedenti gradi del giudizio. Il teste Na. è stato giudicato superfluo con congrua motivazione. Sul quinto motivo le dichiarazioni rese dalla Ko. potevano legittimamente, per le ragioni già dette, essere acquisite ex art. 512 c.p.p. e emerge che sono state utilizzate solo le dichiarazioni del P. su quanto appreso direttamente. Sul sesto motivo si è già detto ed è evidente che il ricorrente, come i coimputati, fosse a conoscenza della complessa opera di arruolamento all’estero di ragazze da avviare alla prostituzione.

Gli ultimi motivi sono assorbiti nella dichiarazione di prescrizione e comunque il reato sub d) concorre con quello del favoreggiamento dell’ingresso illegale. Conclusivamente si deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *