T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 19-05-2011, n. 2765 Concorso interno Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 giugno 1999 e depositato il 30 giugno successivo L.L. adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati nonché il riconoscimento del proprio diritto alla nomina ad Istruttore di Vigilanza presso il comune di Portici, alle cui dipendenze egli presta servizio.

A tal proposito L. espone che:

– con deliberazione di G.M. n.711 del 10.7.1997 si é proceduto ad una ridistribuzione interna dell’organico complessivo dell’area di vigilanza con istituzione di n.14 posti di Istruttore di vigilanza VI qualifica funzionale, mediante trasformazione di altrettanti posti corrispondenti alla V qualifica funzionale;

– ai posti così istituiti, a seguito di concorso interno, avrebbe avuto accesso il personale inquadrato nella V qualifica funzionale;

– con deliberazione n.1192 del 21.11.1997 viene indetto il concorso riservato al personale interno di 5° qualifica funzionale con previsione di bando che la graduatoria dei vincitori debba rimanere efficace per un termine di tre anni per l’eventuale copertura dei posti che si rendessero vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale;

– con deliberazione n.581 del 17.7.1998 vengono approvati gli atti della procedura concorsuale.

– il ricorrente è risultato al settimo posto, ovvero primo degli idonei non vincitori.

– Successivamente si è reso vacante un posto di istruttore di vigilanza a seguito del decesso del sig. Ciro Esposito che ricopriva uno dei tre posti già esistenti prima dello svolgimento del concorso interno.

– Con istanza dell’1.3.1999 il ricorrente chiedeva, previo scorrimento della graduatoria, la nomina ad Istruttore di Vigilanza;

– l’amministrazione intimata, con il provvedimento impugnato, ha denegato la richiesta.

Tanto premesso il ricorrente deduce i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: violazione del bando di concorso di cui alla deliberazione di G.M. n.1192 del 21.11.1997 e dell’art.15 comma 7 del D.P.R. 487/1994; violazione dell’art.6 comma 12 della L.127/97, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.

Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. A tale giudizio denegativo il Tribunale è indotto da un duplice ordine di considerazioni che si vanno a rassegnare.

In primo luogo, in diritto si ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario (da ultimo TAR Ancona Marche n.126 del 2011), alla luce del quale la facoltà di utilizzare la graduatoria di un concorso pubblico rientra nelle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione, con la conseguente configurabilità di una riserva in capo a quest’ultima, che non può essere oggetto di giudizio da parte del giudice amministrativo, se non in presenza di un grave travisamento dei presupposti o di palese eccesso di potere. E poiché, nel caso di specie, non è punto rilevabile tale disfunzionamento questa constatazione già di per sé dequota significativamente i vizi dedotti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

In secondo luogo, e ciò non pertanto, va ancora osservato, che tale constatazione è vieppiù avvalorata dalla analisi dell’eccezione con la quale si deduce la violazione della disposizione di bando che prevede(va) l’efficacia triennale della graduatoria per la copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti, disponibili nello stesso profilo professionale. Ed infatti, in modo oltretutto non capzioso o comunque abnorme, l’amministrazione ha correttamente interpretato la detta clausola, riducendone la portata ai soli (rectius: alla tipologia funzionale dei) posti già messi a concorso con la procedura selettiva che ha prodotto la graduatoria cui il detto scorrimento si riferisce.

Per contro, per come si evince dalla parte in fatto, il posto che è stato negato al ricorrente era originariamente ricoperto dal sig. Ciro Esposito, che non era stato inserito nei ruoli organici dell’amministrazione in virtù della procedura concorsuale in oggetto. Ed il giudizio in ordine alla correttezza del modus operandi adottato nell’occorso dall’amministrazione, si rileva laddove si tenga conto che la stessa procedura di scorrimento, nella previsione di cui al bando, trovava una deroga esplicita avuto riguardo ai posti "istituiti o trasformati successivamente all’indizio del concorso medesimo". E vale la pena ricordare, come del resto ricostruito in fatto dallo stesso ricorrente, che il posto al quale egli ambiva era il risultato di una trasformazione di una quota parte dei posti originariamente spettanti a dipendenti della Quinta Qualifica Professionale, (Operatore di Polizia Municipale) e cioè di una quota parte non riferibile, fino a prova contraria, al posto occupato in organico dal sig. Ciro Esposito.

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. La risalenza del gravame rappresenta un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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