T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 19-05-2011, n. 2749 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, C.F. impugnava il provvedimento indicato in epigrafe e, in virtù di numerose censure in fatto e in diritto, ne chiedeva l’annullamento.

1.2. Nessuno si costituiva per il Comune di Forio.

1.3. All’esito dell’udienza di trattazione del 20.04.2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

2.1. Con il provvedimento impugnato il Comune di Forio ordinava la demolizione di un baracca prefabbricata in lamiere zincate, avente una superficie di circa mq 12,50, realizzata dal ricorrente in via Pozzi.

2.2. Il ricorrente, in fatto, asserisce che il manufatto in questione abbia natura del tutto precaria trattandosi di baracca strumentale allo svolgimento di lavori edili nell’attiguo istituto scolastico "Don Vincenzo Avallone" e censura: 1) la violazione di legge e l’eccesso di potere per non aver tenuto in considerazione la precarietà dell’opera; 2) la mancata acquisizione dei pareri della Commissione edilizia integrata prescritta dalla L.R. 65/1981 e dalla L.R. 10/1982; 3) la violazione dell’art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; 4) la mancata considerazione dell’effettivo "danno ambientale", dovuta anche alla mancata acquisizione dei pareri di competenza della Commissione edilizia.

3.1. In primo luogo va esaminata la prima censura relativa alla mancata considerazione della precarietà dell’opera.

3.2. Non v’è dubbio che le opere meramente strumentali allo svolgimento di lavori edili per la realizzazione di manufatti regolarmente assentiti siano da qualificare come precarie (cfr.. Consiglio di stato, sez. V, 04 febbraio 1998, n. 131); nel caso di specie, tuttavia, il ricorso è del tutto sfornito di prova in merito alla funzione temporanea e strumentale dell’opera medesima.

3.3. Giova ribadire, in proposito, che il processo amministrativo, pur se sono previsti alcuni poteri di acquisizione officiosa delle prove da parte del Giudice, è fondato sul principio dispositivo dell’onere della prova, di talchè spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo; tale principio, peraltro, "non può, comunque, mai ridursi ad un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando il ricorrente non si trovi nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione" (Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006).

3.4. Ebbene, il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova circa la strumentalità della baracca in questione all’esecuzione dei lavori edili sopra menzionati: è depositata in atti la sola nota con cui si comunica al Comune di Forio la trasmissione della notizia di reato da parte dei Vigili Urbani. In atti manca persino il verbale dei vigili urbani allegato al provvedimento demolitorio, così come i documenti, citati nel ricorso, relativi al procedimento penale scaturito dalla menzionata comunicazione di notizia di reato, tutti documenti nella disponibilità del ricorrente. A ciò si aggiunga la circostanza che, nelle more del processo, i lavori dovrebbero essersi conclusi e, conseguentemente, la costruzione avrebbe dovuto essere rimossa, ma nessuna comunicazione in tal senso è venuta da parte del ricorrente.

3.5. In assenza di tali prove, la costruzione in questione, per dimensioni e per struttura, non può che essere qualificata come nuova costruzione rispetto alla quale è necessario il permesso di costruire.

3.6. L’individuazione del regime autorizzatorio (e del suo mancato rispetto) e la conseguente completa abusività dell’opera, in considerazione della concomitante insistenza sul territorio isolano del vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 29101999 n. 490, come da costante giurisprudenza della Sezione, impongono la demolizione delle opere (cfr. art. 27 co. 2 D.P.R. 380/2001 nella parte in cui dispone: "qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa").

3.7. La censura, pertanto, è infondata.

4.1. Parimenti infondate sono la seconda e la quarta censura relative al mancato parere della Commissione edilizia; è stato chiarito, in proposito, che la Commissione edilizia "non è titolare di alcuna competenza in ordine alle specifiche valutazioni di merito urbanistico che l’art. 7, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 27 dpr 380/2001) ha rimesso ad altro organo comunale, titolare esclusivo delle relative funzioni di verifica dell’esistenza dei requisiti legali " in quanto "l’ordine di demolizione discendente dall’applicazione della normativa edilizia, (…) rientra nella competenza propria del comune, e non già di quella paesaggistico ambientale nel cui ambito gli enti locali esercitano di norma funzioni delegate" (Consiglio Stato, sez. IV, 01 ottobre 2007, n. 5049; Sentenza resa in relazione a fattispecie demolitoria verificatasi proprio in un Comune del territorio isolano). Nello stesso senso, giova ribadire il costante orientamento di questa Sezione secondo cui non occorre il parere della C.E.I. allorchè il responsabile si limiti a operare delle valutazioni giuridiche e non tecniche, e conseguendo obbligatoriamente il provvedimento demolitorio alla mera verifica della sussistenza di taluni presupposti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2008, n. 195; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 09 aprile 2010, n. 1884).

4.2. La vincolatezza del provvedimento di demolizione peraltro, come affermato dal costante orientamento giurisprudenziale, rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione o sul "danno ambientale", essendo sufficiente l’aver evidenziato la violazione del regime vincolistico (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 04 agosto 2008, n. 9718); l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è, infatti, "in re ipsà poiché la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa, fermo comunque che, in presenza dell’operata qualificazione delle opere realizzate, abbisognevoli dei prescritti titoli abilitativi e non essendo rilasciabile a posteriori l’autorizzazione paesaggistica, alcuno spazio vi è per far luogo alla sola sanzione pecuniaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 aprile 2010, n. 1975).

5.1. Infine, va rilevata, conformemente al costante indirizzo di questa Sezione, l’infondatezza della seconda censura, relativa al mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990; l’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento, infatti, non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso (cfr., ex multis, Consiglio Stato sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530; T.A.R. Campania sez. VI n. 03586/2009; T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 02 dicembre 2008, n. 20794; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 05 gennaio 2011, n. 4).

6.1. Quanto precede dimostra l’infondatezza del ricorso che va, perciò, rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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