T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 19-05-2011, n. 2737 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la sua richiesta di riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, chiedendo, altresì, l’accertamento del corrispondente diritto e la condanna dell’amministrazione al pagamento con interessi nella misura legale dalla data di maturazione dei ratei fino al soddisfo.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio, nelle relazioni depositate dalla difesa erariale ha chiesto la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente, trasferito d’autorità dalla Questura di Caserta al Commissariato di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza 15 luglio 2009, il successivo 20 luglio ha chiesto all’amministrazione di appartenenza il pagamento dell’indennità di trasferimento e di tutti gli altri emolumenti ad esso connessi ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86/2001.

Con il provvedimento gravato l’istanza è stata respinta, in quanto la corresponsione dell’indennità, a giudizio dell’amministrazione, sarebbe subordinata all’esistenza di una distanza minima di 10 km fra la sede di provenienza e quella di destinazione del dipendente trasferito d’autorità, distanza non sussistente nel caso in esame.

Osserva il Collegio come la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi proprio in sede di riforma di sentenza di questa sezione, ha affermato che ".. l’interpretazione letterale dell’art. 1, l. n. 86 del 2001 induce a ritenere che oggi l’indennità di trasferimento abbia una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente regolati dalla norma in esame che sono: il trasferimento del militare d’autorità; la predeterminazione del criterio di quantificazione, che, in sostanza, non è più affidato al meccanismo di rinvio ad altra normativa; l’ubicazione della nuova sede di servizio in un Comune diverso da quello di provenienza. Non si rinviene, invece, nella lettera della disposizione, alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dovere valutare anche l’ulteriore requisito della sussistenza o meno di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento del militare" (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8211).

Il ricorso va dunque accolto per assorbente fondatezza dell’unico articolato motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del citato articolo 1 della legge n. 86/2001.

Il provvedimento impugnato, di conseguenza, deve essere annullato e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dell’indennità richiesta e l’amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento dell’indennità in questione, maggiorata degli interessi nella misura legale dalla data di maturazione dei ratei fino al soddisfo.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

annulla il provvedimento impugnato;

accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86/2001 e condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente l’indennità in parola maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione dei ratei fino al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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