Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 18-05-2011, n. 19576 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ente nella persona dell’Avv. Salvatore PATANE’.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 30 marzo 2010 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del GUP del Tribunale di quella città del 29 giugno 2009 con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato contestatogli (detenzione e spaccio di stupefacenti) e condannato, con la diminuzione per il rito, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 13.000 di multa, oltre la confisca dello stupefacente.

La Corte, investita del gravame limitatamente a questioni concernenti la cocedibilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e il riconoscimento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche negate dal primo giudice con conseguente riduzione della pena, aveva ritenuto di confermare il giudizio in proposito espresso dal primo giudice in ordine alla inconfigurabiltà della invocata attenuante tenuto conto della non occasionalità della attività di spaccio; del peso della sostanza sequestrata corrispondente a complessive 237 dosi giornaliere; della suddivisione in involucri, dell’adeguatezza della pena. Ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto assoluto di motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, sia in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Indipendentemente dalla genericità dei motivi – specie per quel che riguarda il secondo afferente alla omessa motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – va rilevato che la Corte con specifico riguardo alla invocata circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha svolto precise e puntuali motivazioni, integrative di quelle a sua volte già adeguate contenute nella sentenza di primo grado, a giustificazione del diniego della attenuante speciale.

La quale – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – trova applicazione solo in casi di trascurabile offensività, avuto riguardo sia all’oggetto materiale del reato, sia alle caratteristiche quanti-qualitative della sostanza, sia alla condotta, con specifico riguardo ai mezzi, modalità e circostanze nelle quale essa è stata posta in essere, dovendosi pertanto escludere l’attenuante di cui sopra in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei dati di riferimento legale indicati nell’art. 73, comma 5, che rende superflua qualsiasi altra considerazione ai fini del complessivo giudizio di concedibilità (Cass. Sez. Un. 24.6.2010 n. 35737, P.G. in proc. c. Rico, Rv. 247911; Cass. Sez. 6^ 14.4.2008 n. 27052, Rinaldo, Rv. 240981; cass. Sez. 6^ 15.6.1998 n. 8857, Canepi, Rv. 212005).

La Corte applicando correttamente tali criteri ha altrettanto correttamente escluso la ricorrenza di detta attenuante, rispetto alla quale le argomentazioni sviluppate dalla difesa del ricorrente si pongono come del tutto astratte, oltre che inosservanti di quelle regole giurisprudenziali da tempo consolidate considerazioni analoghe vanno svolte anche con riguardo alla censura rivolta in punto di trattamento sanzionatorio avendo anche in questo caso la Corte offerto esauriente motivazione – attraverso la puntuale descrizione della condotta – in punto di complessiva adeguatezza della pena – ritenuta ostativa alla concessione delle dette attenuanti.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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