T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 19-05-2011, n. 2735 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, C.E. impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe e, in virtù di numerose censure in fatto e in diritto di seguito specificate, ne chiedeva l’annullamento.

1.2. Nessuno si costituiva per il Comune di Ischia.

1.3. All’esito dell’udienza di trattazione del 20.04.2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

2.1. Con l’ordinanza n. 79 del 06.04.2006, il Comune di Ischia ingiungeva la riduzione in pristino di alcune opere edili poste in essere dal ricorrente -nella qualità di amministratore della società "E.C." – in Ischia alla Via Sogliuzzo. In particolare, il ricorrente spostava in avanti di circa 2,50 mt una muratura lunga complessivamente circa 10 metri (tratto di 7,50 mt. seguito da un tratto curvo di circa mt. 2,60) e, poi, "riempiva la superficie" "risultante dal suddetto muro", pari a mq 25 per un’altezza di 40 cm. Successivamente il ricorrente pavimentava una parte dell’area e apponeva delle fioriere sul muro in questione alto da 94 a 100 cm nel lato esterno e dai 42 ai 20 cm nel lato interno (cfr. ordinanza impugnata).

2.2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per: 1) violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) trattandosi di opere la cui realizzazione non richiede permesso di costruire; 2) violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990 (garanzie di partecipazione al procedimento; 3) eccesso di potere per mancanza di interesse pubblico alla demolizione; 4 e 5) violazione della L. Reg. n. 10/1982 per la mancata acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale.

3.1. La prima censura è relativa all’erronea applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 in quanto le opere sarebbero di lieve entità e, quindi, non richiederebbero alcun titolo edilizio o, al più, la D.I.A.. Il ricorrente rileva come, quand’anche si ritenesse necessaria la sola D.I.A., non sarebbe applicabile la sanzione demolitoria, dovendosi irrogare la sola sanzione pecuniaria (art. 37 T.U. edilizia).

3.2. L’argomento non ha pregio. Va detto che, al di là del richiamo normativo all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, recato nell’intestazione dell’ordinanza, non può non ritenersi che l’Ente intimato abbia ritenuto di ingiungere la demolizione per la concomitante vigenza del vincolo paesaggistico sull’intero territorio isolano. Il provvedimento, infatti, cita il vigente piano paesistico e il D.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggioT.U. ambiente).

3.3. Occorre, altresì, ribadire il costante orientamento della Sezione secondo cui l’abusività delle opere realizzate e la concomitante insistenza sul territorio isolano del vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 29101999 n. 490, impongono la demolizione delle opere a prescindere dalla circostanza che le medesime siano assentibili mediante semplice presentazione di una D.I.A. o, viceversa, del permesso di costruire (cfr. art. 27 co. 2 D.P.R. 380/2001 nella parte in cui dispone: "qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa").

3.4. Deve, infine, essere escluso che l’intervento in questione rientri tra quelli di manutenzione straordinaria (per cui, all’epoca era, comunque, richiesta la D.I.A. ai sensi dell’art. 2 L.R. Campania n. 19/2001, essendo ora stati "liberalizzati" ai sensi del D.L. 73/2010). Gli interventi di manutenzione straordinaria, infatti, hanno finalità conservative e sono caratterizzati da un duplice limite, uno di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l’altro di ordine strutturale, consistente nella proibizione di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4694 e Consiglio Stato, sez. IV, 22 marzo 2007, n. 1388). Nel caso di specie la traslazione del muro, con successivo riempimento della parte liberata e l’esecuzione delle altre opere meglio descritte poco sopra, trascende una finalità meramente conservativa e integra, piuttosto, una stabile immutazione del territorio soggetta, senza dubbio, a permesso di costruire. Del resto l’art. 6 del D.P.R. 380/2001, nella formulazione risultante a seguito delle recenti modifiche operate con D.L. 73/2010, comprende espressamente nelle opere di manutenzione straordinaria "liberalizzate" lo spostamento di pareti interne agli immobili e non, invece, lo spostamento di muri posti all’esterno, com’è avvenuto nel caso di specie.

3.5. Le argomentazioni che precedono dimostrano l’infondatezza della censura in discussione.

4.1. La vincolatezza del provvedimento, peraltro, dimostra l’infondatezza delle ulteriori censure proposte.

4.2. Da un lato, infatti, va detto, come affermato dal costante orientamento giurisprudenziale, che la descritta vincolatezza rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione (censura sub 3), essendo sufficiente l’aver evidenziato la violazione del regime vincolistico (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 04 agosto 2008, n. 9718); l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è "in re ipsà poiché la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa, fermo comunque che, in presenza dell’operata qualificazione delle opere realizzate, abbisognevoli dei prescritti titoli abilitativi e non essendo rilasciabile a posteriori l’autorizzazione paesaggistica, alcuno spazio vi è per far luogo alla sola sanzione pecuniaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 aprile 2010, n. 1975).

5.1. Parimenti, va rilevata, conformemente al costante indirizzo di questa Sezione, l’infondatezza della seconda censura, relativa al mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990; l’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento, infatti, non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso (cfr., ex multis, Consiglio Stato sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530; T.A.R. Campania sez. VI n. 03586/2009; T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 02 dicembre 2008, n. 20794; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 05 gennaio 2011, n. 4).

6.1. Le censure relative alla mancata acquisizione dei pareri della commissione edilizia integrata e della commissione edilizia comunale sono parimenti infondate.

Come ripetutamente ribadito dalla sezione (cfr. da ultimo sentenza n. 27407 del 15.12.2010, infatti, l’art. 7, l. 28 febbraio 1985 n. 47, non richiede alcun parere delle commissioni edilizie evocate al fine di ingiungere la demolizione (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 maggio 2008, n. 3662; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 07 aprile 2006, n. 785) e che, comunque, tali pareri non sono richiesti laddove non debbano essere compiute valutazioni tecniche ma esclusivamente logicogiuridiche (cfr. ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 27 gennaio 2010, n. 321; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 20 ottobre 2009, n. 686).

Neppure meritano accoglimento le censure relativa alla pretesa illegittimità della mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia Comunale; è stato chiarito, in proposito, che la Commissione edilizia "non è titolare di alcuna competenza in ordine alle specifiche valutazioni di merito urbanistico che l’art. 7, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 27 dpr 380/2001) ha rimesso ad altro organo comunale, titolare esclusivo delle relative funzioni di verifica dell’esistenza dei requisiti legali " in quanto "l’ordine di demolizione discendente dall’applicazione della normativa edilizia, (…) rientra nella competenza propria del comune, e non già di quella paesaggistico ambientale nel cui ambito gli enti locali esercitano di norma funzioni delegate" (Consiglio Stato, sez. IV, 01 ottobre 2007, n. 5049; Sentenza resa in relazione a fattispecie demolitoria verificatasi proprio in un Comune del territorio isolano). Nello stesso senso, giova ribadire il costante orientamento di questa Sezione secondo cui non occorre il parere della C.E.I. allorché il responsabile si limiti a operare delle valutazioni giuridiche e non tecniche, e conseguendo obbligatoriamente il provvedimento demolitorio alla mera verifica della sussistenza di taluni presupposti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2008, n. 195; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 09 aprile 2010, n. 1884).

7.1. Quanto precede dimostra l’infondatezza del ricorso che va, perciò, rigettato; nulla a statuirsi per le spese non essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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