Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 18-05-2011, n. 19575 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 marzo 2010 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino con la quale l’imputato M.G., alias M.D., era stato ritenuto colpevole dei reati contestatigli (illecita detenzione e spaccio di stupefacenti e mancata esibizione del passaporto) e condannato – concessegli le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevalenti sulla recidiva e ritenuti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito – alla pena di anno uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 2.640,00 di multa oltre le pene accessorie di legge, disponendo anche la revoca del precedente beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione della legge penale (artt. 133 e 81 cpv. c.p.) e vizio di motivazione per non avere la Corte dato adeguata e logica motivazione sia in punto di determinazione della pena in rapporto alla modestissima gravità del fatto, sia in punto di calcolo dell’aumento della pena per la ritenuta continuazione, incorrendo anche in contraddizione nella parte in cui pur riconoscendosi la fondatezza delle attenuanti, aveva poi qualificato non di trascurabile entità la condotta tanto da giustificare il mantenimento della condanna di primo grado.

I motivi sono manifestamente infondati non solo per la loro intrinseca genericità ma soprattutto in relazione alla adeguata motivazione offerta dalla Corte in ordine alla opportunità di mantenere quel trattamento punitivo applicato dal GUP, ritenuto – con argomentazione specifica e quanto mai puntuale – sin troppo mite, nei termini indicati nella sentenza di primo grado.

E, non a caso la Corte ha ricordato a tale proposito come la pena irrogata dal GUP fosse stata sufficientemente mitigata pur in presenza di una negativa personalità dell’imputato in quanto gravato da altri precedenti, attraverso la concessione non solo della circostanza attenuante della lievi entità del fatto ma anche delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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