Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19054 Revisione dei prezzi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6 e 7.10.1988, la SAFAB – Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese – E.A.A.P (ora Acquedotto Pugliese S.p.A.) nonchè l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (già Cassa per il Mezzogiorno, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precedentemente Ministero dei Lavori Pubblici, succeduto all’Agenzia), deducendo che in relazione alla costruzione dell’acquedotto del Fortore:

con contratto stipulato il 4.03.1969, l’E.A.A.P., ente concessionario della Cassa per il Mezzogiorno, finanziatrice dell’opera, le aveva affidato in appalto i lavori di costruzione ricompresi nel 3^ lotto;

con lettera del 6.09.1969, la Cassa per il Mezzogiorno aveva accettato la sua offerta del 15.04.1969, inerente alla fornitura in favore dell’E.A.A.P., a convenuti prezzi fissi ed invariabili e con sua rinuncia alla revisione, di tubi in cemento armato precompresso oltre a pezzi speciali, destinati all’attuazione del 1^ e del 2^ lotto dei lavori di costruzione del medesimo acquedotto, di cui ai progetti n. 5398 e 5399 (la cui realizzazione era stata appaltata ad altra impresa, la SAP, poi receduta) successivamente, in base ad atto di sottomissione globale del 1.06.1970, le erano stati affidate dall’E.A.A.P. opere aggiuntive al 3^ lotto dei lavori e la realizzazione di tubazioni in cemento armato ordinario con n. 4 nuovi prezzi, il tutto soggetto alla revisione dei prezzi stabilita nel contratto principale, nonchè ancora l’esecuzione in appalto di opere aggiuntive al 1^ ed al 2^ lotto dei lavori agli stessi prezzi ed alle stesse condizioni già convenute tra l’EAAP ed altra impresa (società SAP) che era receduta (il 3.03.1970). In quest’ultimo atto la SAFAB si era anche impegnata a potenziare il proprio stabilimento per la fabbricazione dei tubi per attuare gli acceleramenti richiesti al fine di consentire l’anticipata attivazione dei primi tre lotti, tanto che era stato convenuto un compenso a corpo e forfettario, per la maggiore produzione richiesta;

– ulteriori modifiche ai lavori e alle tubazioni erano state apportate nel corso delle opere, ultimate per il 1^ e 2^ lotto, il 30.07.1974 e per il 3 lotto il 12.01.1979;

– gli atti di collaudo erano stati compilati il 10.12.1977 ed il 1.05.1980 mentre il collaudo per la fornitura delle tubazioni per il 1^ e 2^ lotto era avvenuto il 1.02.1977.

Tanto premesso, la SAFAB chiedeva che fosse accertata la natura del rapporto intercorso inter partes e segnatamente il fatto che, anche in virtù dell’atto di sottomissione globale, il contratto stipulato il 4.03.1969 ed il rapporto di fornitura di cui all’ordine 6.09.1969, si erano trasformati in un unico rapporto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera delle tubazioni e, comunque, che il rapporto di cui all’ordine di fornitura era divenuto rapporto di appalto, che conseguentemente le fosse riconosciuto il diritto a ricevere dall’ente committente, a titolo di rimborso per i maggiori oneri sopportati a causa dell’anomalo andamento dell’appalto e delle variazioni introdotte in ordine alla qualità e quantità dei tubi forniti nonchè a titolo di revisione prezzi, la complessiva somma di L. 925.257.394 o quella diversa ritenuta di giustizia, formulando una serie di ulteriori domande subordinate.

Con sentenza n. 30620/2000, resa in contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale, anche in base all’esito della espletata CTU, condannava in solido le parti convenute a pagare alla società attrice L. 9.737.719.904, oltre rivalutazione nonchè ulteriori interessi dal 1.02.2000 e spese processuali.

Contro la sentenza di primo grado veniva proposto appello principale dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. nonchè appello incidentale sia dalla SAFAB che dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale dichiarava anche di condividere pressochè integralmente i contenuti del primo gravame.

Con sentenza del 19.04-13.05.2004, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto Acquedotto Pugliese S.p.A., dichiarava la nullità della sentenza appellata e rigettava tutte le domande della SAFAB, compensando per intero le spese dei due gradi di merito e ponendo in via definitiva a carico della SAFAB le spese di CTU. La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro:

che dovesse essere accolta l’eccezione di nullità limitatamente agli atti processuali compiuti dall’udienza del 25.10.1999 in poi, ivi compresa la sentenza di primo grado, con salvezza di tutta la precedente attività istruttoria, essenzialmente concretatasi nello svolgimento della CTU;

che detta nullità era dipesa dalla non dichiarata, automatica interruzione del pregresso giudizio, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., comma 1, connessa alla trasformazione dell’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese – E.A.A.P in Acquedotto Pugliese S.p.A., ed alla conseguente perdita dello ius postulandi da parte dell’Avvocatura dello Stato, già costituita per conto dell’ente;

che tale declaratoria non imponeva la rimessione al primo giudice, sicchè la Corte doveva procedere all’esame della domanda introduttiva svolta dalla società SAFAB – che nel merito, la SAFAB aveva formulato la domanda di pagamento riconducendola a diversi e distinti profili dell’appalto di opere pubbliche, l’uno correlato alla pretesa, d’indole non risarcitoria, alla revisione dei prezzi della fornitura di tubi commissionatale il 6.9.1969 ed implicante l’inefficacia della clausola di rinuncia inserita nell’accordo e l’altro riferito ai maggiori oneri connessi ad anomalie del rapporto e/o variazione di quantità e qualità della fornitura, subordinato all’appostazione di specifica riserva;

che non era desumibile nè dubitabile che la fornitura di tubi di cui all’ordine della Cassa per il Mezzogiorno in data 6.09.1969 fosse oggetto di un contratto di scambio, assimilabile non all’appalto d’opera ma alla vendita, schema in cui non potevano rientrare nè revisione prezzi nè risarcimento di maggiori oneri;

che d’altra parte, non era stata dimostrata la trasformazione in contratto d’appalto del contratto di fornitura intercorso con la Cassa per il Mezzogiorno, risultando a tale fine non solo insufficiente di per sè solo l’asserito collegamento negoziale con gli altri due accordi stipulati dalla SAFAB con l’E.A.A.P. diverso soggetto, ma anche assente la prova della novazione di detto accordo, prova che, ai sensi dell’art. 1230 c.c., richiedeva la dimostrazione di una inequivoca volontà innovativa, estrinsecata con le modalità in cui si poteva esprimere la volontà della PA;

che, in particolare l’atto di sottomissione globale del 1.06.1970, come detto intervenuto tra SAFAB ed l’E.A.A.P (ancorchè soggetto all’approvazione della Cassa, ente finanziatore), costituiva, come anche chiarito dal suo contenuto, atto non già modificativo ma integrativo dei precedenti accordi, inerente a lavori aggiuntivi, dei quali quelli costituiti dal prolungamento dell’acquedotto e dalle dedotte variazioni qualitative, riferiti al 3^ lotto ed estranei al 1^ ed al 2^ lotto dei lavori, cui invece si riferiva la fornitura di cui all’ordine del settembre del 1969;

che i contenuti dell’atto di sottomissione dimostravano che le parti avevano ben presente la distinzione e l’autonomia dei vati rapporti, tanto da determinare le variazioni e l’integrazione dei prezzi relativamente al lotto 3^, da confermare, relativamente ai lavori di collocazione in opera delle tubazioni del 1^ e 2^ lotto gli accordi intervenuti con l’impresa SAP receduta e da prevedere un compenso aggiuntivo rispetto a quello della scrittura del 1969, determinato a corpo e, dunque di natura forfetaria;

che, dunque, era emersa l’esistenza di distinti rapporti contrattuali, aventi soggetti ed oggetti diversi, e, segnatamente, l’estraneità dell’E.A.A.P. al rapporto di fornitura intercorso direttamente con l’ente finanziatore, conclusione confortata dal comportamento successivo delle parti, parametro d’interpretazione rilevante ex art. 1362 c.c., integrato anche dal fatto che la Cassa aveva provveduto ai pagamenti inerenti alle forniture relative al 1^ ed al 2^ lotto, a richiedere l’applicazione di rivestimenti bituminosi, nonchè a riconoscere nuovi prezzi per le forniture ai fini d’incentivarne la produzione nonchè successivamente a riconoscere l’aggiornamento del compenso a corpo, confermando per il resto tutte le altre clausole di fornitura così come stabilito nell’ordinazione originaria (lettera del 24.05.1971), così anche soddisfacendo, per comune accordo, le pretese economiche della SAFAB;

che, conseguentemente la società Acquedotto Pugliese S.p.A. era priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento della SAFAB – fosse essa di revisione prezzi e/o di rimborso di maggiori oneri;

che la pretesa di pagamento della SAFAB non poteva essere accolta nemmeno nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, giacchè, richiamati i superiori rilievi, occorreva anche osservare quanto al contratto di fornitura di cui all’ordine del settembre del 1969, intercorso tra tali parti e con riguardo ai due profili della domanda:

a) che relativamente al profilo correlato alla revisione dei prezzi, l’eccezione di nullità e/o inefficacia della rinuncia della SAFAB ad integrazioni di prezzo, era generica e, comunque, infondata, poichè la disciplina legale della revisione prezzi. introdotta dalla L. n. 37 del 1973, art. 2, e quindi, dopo la stipula di detto contatto, si riferiva agli appalti di opere pubbliche e non già alle forniture;

b) che quanto, invece, al profilo riferito ai maggiori oneri, nei contratti di scambio, quale quello in questione, la maggiore onerosità della prestazione poteva avere rilievo solo agli effetti dell’azione rescissoria di cui all’art. 1467 c.c., nella specie minacciata ma non esperita;

c) che era anche da ritenere fondata l’altra eccezione proposta dal Ministero, ossia di prescrizione decennale del credito, dal momento che dopo il 24.04.1973, data di emissione della "fattura finale a completamento fornitura", non vi era in atti prova di ulteriori richieste di pagamento della SAFAB, non essendo stata dall’attrice prodotta la lettera in data 3.03.1980, menzionata nella citazione introduttiva che a tali considerazioni, già di per sè assorbenti, non era superfluo aggiungere che anche se si fosse aderito alla tesi della SAFAB nel senso di supporre una novazione del contratto di fornitura in un unico contratto di appalto relativo ai tre lotti, la pretesa creditoria svolta dalla SAFAB non avrebbe avuto diversa e favorevole sorte, giacchè;

a) quanto al compenso revisionale la società attrice aveva accettato il compenso revisionale relativo a tutti e tre i lotti (dichiarazioni del 12.02.1981 per i primi due e dell’8.09.1983 per il 3), dichiarando di non avere null’altro da pretendere allo stesso titolo;

b) quanto ai maggiori oneri, la società attrice non solo non aveva, nonostante l’eccezione sul punto svolta dall’Amministrazione, nemmeno dedotto di avere formulato riserve, come prescritto dal R.D. n. 350 del 1895, art. 54, ma inoltre la Ctu smentiva che avesse subito tale tipologia di pregiudizio economico.

Avverso questa sentenza la società SAFAB ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 13.05.2005 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non ha svolto difese, ed il 17.05.2005 all’Acquedotto Pugliese S.p.A., che ha resistito con controricorso notificato il 22 ed il 23.06.2005. Le società SAFAB e Acquedotto Pugliese hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la società SAFAB denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e n. 4)".

Sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto accogliere l’impugnazione principale, stante l’inammissibilità di tale gravame per avere la società appellante definito assorbente il suo primo motivo di gravame, inerente alla nullità della sentenza di primo grado, con deduzione non contestuale ma solo in gradato subordine delle ulteriori doglianze, implicanti vizi di merito.

Il motivo non ha pregio prima che per difetto di autosufficienza in ordine al contenuto dell’appello principale, non trascritto, per non decisività della relativa prospettazione, giacchè il termine "assorbente", in tesi afferente alla prima censura di nullità, anche valutato alla luce della graduazione del complesso dei dedotti motivi e del rapporto del primo in rito con gli altri di merito, evidentemente non limitava la cognizione del giudice del gravame alla posta questione di rito, ma si riferiva ai possibili effetti dell’accoglimento della medesima prima censura ed attendibilmente al caso di rimessione al primo giudice per la decisione dell’intera controversia, poi non avveratosi.

2. "Errata e falsa applicazione degli artt. 161 e 301 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e n. 4)".

La ricorrente si duole che non si sia rispettato il principio devolutivo dell’appello, che sia stato leso il suo diritto di difesa, che nella pronuncia non si sia fatto riferimento alla CTU svolta in primo grado, non travolta dalla nullità, e che non si sia riaperta l’istruttoria.

Il motivo non ha pregio, dal momento che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc., e in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, la Corte distrettuale doveva decidere sul merito in base al devolutum, che, inoltre, l’esito della CTU è stato richiamato nei limiti ritenuti necessari all’avversata decisione e che la denunciata violazione del diritto di difesa si rivela inammissibile, in quanto non è stata confortata dalla dovuta indicazione degli specifici pregiudizi per tale profilo subiti dalla ricorrente e segnatamente dall’allegazione delle attività che le sarebbero state in tesi precluse.

3. "Incoerente, illogica e apodittica motivazione circa un punto decisivo della controversia: il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".

Censura per vizi motivazionali, la ritenuta autonomia del rapporto di fornitura di tubi del 1969 rispetto al contratto di appalto di costruzione dell’Acquedotto e l’accertato difetto di legittimazione passiva della EAAP, nonostante che l’atto di sottomissione del 1.06.1970 fosse stato definito globale e che in esso fosse stato previsto un nuovo prezzo per la medesima fornitura del 6.09.1969 oltre che contemplati lavori aggiuntivi e relativi costi sia per il 3^ lotto comprensivi della fornitura di tubi, come già l’originario contratto del 4.03.1969, e sia per il 1^ ed il 2^ lotto e nonostante ancora il contenuto dell’atto di sottomissione e concordamento del 10.11.1972, sottoscritto dall’EAAP, la quale, a suo parere e nei modi sopradescritti, aveva sostituito l’obbligazione originariamente sorta tra la Cassa e la SAFAB e non poteva dirsi più estranea al rapporto di fornitura, che si era trasformato in contratto di appalto, come anche confermato dal contenuto dell’appello incidentale del Ministero e da ragioni giuridiche e logiche.

Il motivo non ha pregio.

Le avversate valutazioni espresse dai giudici d’appello appaiono logiche ed esaurienti, oltre che aderenti sia ai noti criteri di qualificazione dei contratti di appalto e di fornitura ed alle connesse regole e sia ai principi in tema di collegamento negoziale e di forma degli atti della PA. Rispetto ad esse alcuna decisività contraria può essere attribuita ai rilievi svolti dalla ricorrente, posto che essi risultano o risolversi in inammissibili critiche generiche e volte ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati o confortati dal richiamo all’atto del 1972, documento non richiamato in sentenza e comunque sul punto in discussione di contenuto per quanto trascritto, non inequivoco, o ancora affidati a considerazioni tratte dall’atto di sottomissione globale del 1970, cui risulta essere stata data ineccepibile risposta nell’impugnata sentenza, laddove pure la previsione di un compenso incentivante forfettario, riferito alla fornitura già assentita dalla Cassa, appare da costei successivamente ratificata, con lettera del 24.05.1971, con l’effetto di rendere la previsione impegnativa tra le originarie parti, "secondo la regolazione del rapporto accettata" anche dalla SAFAB e soddisfacente le sue pretese economiche.

4. "Errata e falsa applicazione della L. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2, nonchè incoerente, illogica e apodittica motivazione circa un punto decisivo della controversia: il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5)".

La ricorrente sostiene che, essendo stata erroneamente ritenuta l’autonomia del contratto di fornitura intervenuto tra lei e la Cassa per il Mezzogiorno, rispetto agli altri accordi da lei stipulati con l’E.A.A.P, si è poi del pari erroneamente ritenuto che il compenso revisionale non potesse essere chiesto nemmeno alla suddetta Cassa e sul punto ancora erroneamente attribuita valenza risolutiva alle sue dichiarazioni di ricevuta a saldo, integranti, invece, mere quietanze, non potendo esse concretare atti transattivi o di rinuncia per legge nulli.

Il motivo deve ritenersi assorbito dal rigetto del precedente motivo, cui consegue il venire meno della premessa su cui la censura si fonda.

5. "Violazione dei principi fondamentali in tema di opere pubbliche:

erronea interpretazione ed applicazione nonchè violazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54; illogica ed apodittica motivazione circa un punto decisivo della controversia: il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5".

Con riguardo alla proposta domanda di ristoro dei maggiori oneri causati dallo stravolgimento della commessa relativa alle tubazioni, contesta che le potesse essere addebitata l’omessa appostazione di riserve, prevista dal rubricato art. 54.

Il motivo non ha pregio.

I giudici d’appello, qualificato il contratto di cui alla lettera del 6.09.1969 della Cassa per il Mezzogiorno, come di fornitura ed ineccepibilmente affermatane l’autonomia, hanno fondato il rigetto di tale domanda sul mancato esercizio da parte della SAFAB dell’azione rescissoria ( art. 1467 c.c.), ragione di per sè sola atta a legittimare il rigetto della domanda stessa e rimasta incensurata, mentre il richiamo alla necessità della formulazione di riserve risulta attuato in via ipotetica e solo ad abundantiam, per la diversa e negata ipotesi di sopravvenuta confluenza in un unico contratto anche del rapporto di fornitura in discussione.

6. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c. e dei principi fondamentali in tema di processo civile; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5".

Censura per più profili, l’accoglimento dell’eccezione del Ministero, di estinzione del credito per prescrizione.

Il motivo deve ritenersi inammissibile per difetto d’interesse, dal momento che i giudici d’appello, una volta esclusa l’esistenza dei crediti azionati dalla SAFAB nei confronti delle parti convenute e così esaurientemente ed esaustivamente deciso il gravame, hanno solo in via ipotetica e ad abundantiam anche delibato "l’altra eccezione" svolta dal Ministero, di estinzione per prescrizione decennale dei medesimi vantati crediti.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della società soccombente al pagamento in favore soltanto della società controricorrente e non anche dell’Amministrazione intimata, che non ha svolto difese, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente SAFAB – Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A. a rimborsare all’Acquedotto Pugliese S.p.A., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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